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Finanziamenti soci

18/3/2016

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Premessa – Con la Norma di comportamento n. 194, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha precisato che per i finanziamenti soci la presunzione contenuta nell’art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo (fruttifero o infruttifero) da quelli effettuati a titolo diverso (tipicamente ad incremento del patrimonio netto). Se il versamento è a titolo di mutuo, l’art 1815 del Codice civile presume che esso sia fruttifero “salvo diversa volontà delle parti”, la cui prova può essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell’art. 45 c. 2 del TUIR.
Finanziamenti soci - L’art. 46, comma 1, del TUIR dispone che “le somme versate alle società commerciali (…) dai loro soci (….) si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”. In base a tale disposizione, le somme erogate dai soci alla società sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo, che comportano un obbligo di debito/credito reciproco e quindi di restituzione da parte della società ricevente. Tale presunzione può essere superata con la precisa indicazione nei bilanci o nei rendiconti della società finanziata di un titolo diverso dal mutuo che non preveda tale obbligo di rimborso.
TUIR - La finalità di tale disposizione del TUIR è di superare eventuali incertezze circa il “titolo” del versamento del socio e non di stabilire la sua fruttuosità o infruttuosità: la norma dell’art. 46, 1° c. TUIR rileva, in altri termini, solo ai fini della qualificazione delle somme erogate (debito ovvero voce di patrimonio netto per la società ricevente).
Mutuo - Qualora le somme erogate siano da considerare concesse a titolo di mutuo, sulla fruttuosità o meno delle stesse non sussiste una specifica previsione normativa nel TUIR, né nell’art. 46 né l’art. 89, né altrove; la soluzione deve essere ricercata nella disciplina civilistica e più precisamente nell’art. 1815 Cod. civ., in base al quale, salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo così l’onerosità dello stesso: si tratta di una presunzione semplice, che quindi può essere vinta, anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria. Nemmeno l’art. 45, comma 2, ultimo periodo e l’art. 89 del TUIR dispongono su tale aspetto.
Presunzione - Gli stessi non introducono alcuna presunzione sulla fruttuosità o infruttuosità del mutuo ma semplicemente prevedono che, per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, con la conseguenza che, se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’ imposta e, se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.
Disciplina civilistica - Si deve pertanto concludere che per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, occorre fare riferimento unicamente alla disciplina civilistica e solamente nel caso in cui sia accertato, alla luce delle prescrizioni civilistiche, che il mutuo abbia natura onerosa, operano, salvo prova scritta contraria, le presunzioni poste dall’art. 45 (e 89) del TUIR riguardo alla percezione, alla competenza e alla misura degli interessi.
Prova - Quanto alla necessità di provare che si sia formata la “diversa volontà delle parti” prevista dall’art. 1815 Codice Civile i mezzi di prova possono ad esempio essere: scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica; atto pubblico; scrittura privata in qualunque forma; delibera assembleare o dell’organo amministrativo; copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali; informativa di bilancio.

​Fonte: Fiscal Focus
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APE: non si allega ma resta obbligatoria

18/3/2016

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Ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 D.lgs. n. 192/2005 non è più previsto l’obbligo di allegare l’A.P.E. (documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento redatto solitamente da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Al riguardo è stato previsto, invece, l’obbligo di inserire nel contratto di locazione (o di cessione dell’immobile a titolo gratuito) una clausola con la quale “il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
L’obbligo di allegare la certificazione resta fermo, invece, per i contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici e non singole unità immobiliari.

L’A.P.E. deve comunque esserci – L’obbligo di inserire la clausola in luogo dell’allegazione può considerarsi come una vera e propria “autocertificazione” con cui le parti (es. locatore e conduttore) dichiarano di essere in possesso del certificato A.P.E. e, dunque, ciò sta significando che l’attestato deve, in ogni caso, essere esistente sin dall’inizio della trattativa.
In merito al regime sanzionatorio, ai sensi della nuova disciplina varata dal DL 23 dicembre 2013, n. 145, prevede (dal 1° ottobre 2015) le seguenti sanzioni:

  • in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
  • in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

L’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello sviluppo economico l’amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni ed è l’Agenzia delle Entrate competente ad individuare le informazioni (tra quelle disponibili ed acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti), considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione (Circolare n. 31/E/2014, in cui la stessa amministrazione finanziaria chiarisce anche che il pagamento della sanzione non libera comunque dall’obbligo di presentare al Ministero l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, il che sta significando, che nonostante il pagamento della sanzione, ad esempio il locatore deve, in ogni caso, dotarsi dell’A.P.E. laddove effettivamente assente).

​Fonte: Fiscal Focus

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Cedolare secca: fuori imprenditori e professionisti

18/3/2016

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Come noto, dal periodo d’imposta 2011 è possibile ricorrere al regime della cedolare secca, in luogo della tassazione ordinaria dei canoni di locazione.
Il regime in commento rappresenta uno strumento estremamente conveniente, soprattutto in considerazione del fatto che l’imposta sostitutiva sostituisce non soltanto l’Irpef e le addizionali comunali e regionali, ma anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo dovute per la registrazione del contratto.

L’ambito soggettivo
Al fine di poter accedere al regime della cedolare secca, è necessario che il locatore sia una persona fisica che non operi nell’ambito del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Sono pertanto esclusi dal beneficio in commento non soltanto le società commerciali, ma anche gli enti non commerciali e i condomini per gli immobili di proprietà condominiale.
Anche il locatario, inoltre, deve essere una persona fisica che non utilizza l’immobile nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Quest’ultimo aspetto, tuttavia, deve ritenersi esclusivamente frutto dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, la quale si è soffermata sul punto con la Circolare n.26/E del 2011, mentre il Legislatore nulla sembra aver stabilito in merito.
Ecco il motivo per il quale la giurisprudenza ha più volte espresso tesi contrarie rispetto a quelle richiamate nella citata circolare (CTP Reggio Emilia, sentenza n.470/3/14; CTP Milano, sentenza n.35299/25/15).

Gli immobili locati alle cooperative edilizie
Ai sensi dell’art. 9, co.2 del D.L. n.47/2014 (c.d. “Piano Casa”) è possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca anche nel caso in cui il locatario sia una cooperativa edilizia o un ente senza scopo di lucro, a condizione che gli immobili siano sublocati a studenti universitari.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
In considerazione dell’evidente contrasto tra le tesi giurisprudenziali e quelle dell’Agenzia delle entrate la stampa specializzata è tornata a sottoporre a quest’ultima la problematica.
È stato quindi chiesto di chiarire se è possibile accedere al regime della cedolare secca nel caso in cui:
  • l’inquilino sia un soggetto che agisce nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo,
  • ma utilizzi l’immobile per finalità abitative di collaboratori, dipendenti, fornitori o clienti.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate, nonostante le recenti interpretazioni giurisprudenziali è tornata a confermare la sua tesi, richiamando il comma 6 dell’art. 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in forza del quale “le disposizioni di cui ai commi da 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni”.

In considerazione della succitata disposizione normativa l’Agenzia delle entrate ritiene quindi di poter escludere dal regime della cedolare secca anche tutti quei contratti stipulati con conduttori che agiscono nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, facendo quindi assumere rilievo non solo all’attività svolta dal locatore ma anche quella dell’inquilino.
È inoltre ritenuto irrilevante, a tal fine, che l’imprenditore utilizzi i locali per finalità abitative dei propri dipendenti o collaboratori.
D’altronde, al fine di sostenere ulteriormente la richiamata tesi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, laddove il legislatore abbia voluto estendere il regime della cedolare secca anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, lo ha espressamente fatto con una norma ad hoc: si pensi, a tal proposito, alla possibilità concessa di estendere il regime della cedolare secca anche ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché oggetto di sublocazione a studenti universitari.
La circostanza, appunto, che il Legislatore abbia espressamente indicato questa fattispecie, porta a concludere che l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione non possa essere oggetto di una mera estensione in via interpretativa.
Viene quindi nuovamente confermato quanto chiarito con la circolare del 2011: è escluso dal regime della cedolare secca anche il contratto stipulato con imprenditori e lavoratori autonomi, indipendentemente dalle finalità di questi ultimi.
È tuttavia chiarito che sono invece “compresi nell’ambito di applicazione della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative”.

Fonte: Fiscal Focus
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Detrazione IRPEF sull'acquisto di immobili nuovi

16/2/2016

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Premessa – La detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di unità abitative riguarda solo gli immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio.

Legge di stabilità 2016 - La Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di unità abitative cedute da imprese costruttrici imponibili ai fini dell’IVA.
Detrazione - L’acquirente può considerare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA.

Applicazione dell’agevolazione - L’ambito applicativo della nuova detrazione riguarda gli acquisti che vengono effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e spetta esclusivamente per le unità immobiliari con classe energetica A o B ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ambito soggettivo – In particolare il beneficio è fruibile a condizione che la cessione dell’immobile abitativo sia effettuata da un’impresa costruttrice e l’unità immobiliare deve avere una classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.

Non solo prima casa - La detrazione (parziale) del costo non è limitata alla prima casa, ma riguarda ogni tipologia di immobile (anche di lusso) di tipo abitativo a condizione, però, che l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre del 2016. É altresì irrilevante l’aliquota IVA applicata che può essere del 4% (per la prima casa) del 10% o del 22% (per gli immobili di lusso). La detrazione potrà essere scomputata dall’IRPEF non in un’unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo.

Immobili - Dal punto di vista oggettivo, come si desume in base alla mera lettura della norma, la detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto di unità immobiliari residenziali. A tal proposito si dovrà fare riferimento alla categoria catastale A, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10 (uffici).

Telefisco 2016 – Nel corso di Telefisco 2016 è stato chiesto se l’agevolazione si applica anche alle vendite fatte da un’impresa che ha eseguito lavori di recupero (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione).

Risposta delle Entrate – I tecnici delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata hanno affermato che dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del Tuir.

Fonte: Fiscal Focus
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Prorogati i Bonus 65% per gli efficientamenti energetici

16/2/2016

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L’art. 14 del D.L. 14 giugno 2013 n° 63, ai fini di un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, ha previsto una detrazione del 65% delle spese sostenute con riferimento a :


  • miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Dal 1 gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Soggetti beneficiari- Rientrano tra i soggetti che possono richiedere l’agevolazione: le persone fisiche, comprese gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell'Ires (dunque non i Comuni ad esempio). Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore. Dal 1° gennaio 2016 sono ammessi anche gli Istituti autonomi per le case popolari.
Immobili interessati - Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.
La Legge di stabilità 2016 al comma 74 ( Legge n° 208 del 28 dicembre 2015) ha confermato la detrazione anche per il 2016 e al comma 88 ammette all’agevolazione anche le spese per l’acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
In particolare le spese agevolabili fanno riferimento a :

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
  • Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016;
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Altra novità prevista dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) è la possibilità per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere l’ecobonus alle aziende che fanno i lavori in cambio di uno sconto. In questo modo si permette anche agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni. Le modalità operative della cessione dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016, probabilmente il credito si potrà cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, non è cumulabile - per i medesimi interventi con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).

Fonte: Fiscal Focus


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Il bilancio delle micro-imprese

3/2/2016

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L’art. 2435-ter c.c. introduce la nuova categoria delle micro-imprese. La nuova disposizione è stata inserita dall'art. 6, c. 13, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016. La relativa disciplina è applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, c. 1, del medesimo decreto.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma è chiaro che, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni.

Le micro-imprese godono dello stesso regime agevolativo delle società piccole con ulteriori apposite semplificazioni.

Sono considerate micro-imprese, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,
  • totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,
  • dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5.

Fatte salve le norme che si stanno passando in rassegna, gli schemi di bilancio e la determinazione dei criteri di valutazione sono quelli previsti per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

Sono esonerate inoltre dalla nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sull’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime nonché l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Infine sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate alcune informazioni previste dal comma 3 dell'art. 2428. In primo luogo il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente e poi il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

È prevista, poi, la non applicabilità al bilancio delle micro-imprese del comma 5 dell'art. 2423 cod. civ. e del numero 11-bis) del comma 1 dell'art. 2426 c.c.

Pertanto non si applica la possibilità di derogare alle disposizioni sul bilancio se l'applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.

Risulta inapplicabile anche l'utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.

Quando per il secondo esercizio consecutivo vengano superati i predetti limiti, il bilancio deve essere redatto in forma abbreviata o ordinaria.

L’introduzione di tale forma ridotta di bilancio d’esercizio si ritiene abbia una portata limitata. Infatti, si è certi che uno scarno riporto di informazioni all'interno del bilancio delle micro-imprese comporterà per le banche, di fronte a tali documenti, l'obbligo di richiedere maggiori dettagli vanificando le semplificazioni previste dalla disciplina per tali soggetti.

Fonte: Fiscal Focus
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Accertamento e prescrizione: al via i regimi premiali

2/2/2016

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Premessa – Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13, il 31.12.2015 è scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011.

Nuovo anno - Con l’arrivo del nuovo anno, risultano trascorsi anche i termini di decadenza dell’azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.

Prescrizione - Ai sensi delle citate norme, comuni al settore impositivo diretto e dell’IVA, l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di nullità, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione dispone di un’annualità aggiuntiva; pertanto potrà notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Termine del 31 dicembre - Per effetto delle disposizioni menzionate, lo scorso 31 dicembre si è verificata la decadenza per l’accertamento dell’annualità d’imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, ovvero dell’annualità d’imposta 2009 in caso di omessa dichiarazione.

Nuovo premio congruità – Ricordiamo però che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13, ha introdotto un nuovo premio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare la norma, contenuta nel Salva Italia (D.L. 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi Decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione sono previste una serie di agevolazioni.

Benefici – Tra i benefici è prevista tra l’altro la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Scadenza del 31 dicembre 2015 - Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla norma in questione il 31.12.2015 è, quindi, scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011. Al riguardo si fa presente però che l’Agenzia delle Entrate, così come disposto dal comma 12 del citato art. 10, con il Provvedimento 12.7.2012 ha fornito le disposizioni attuative del regime in esame e in particolare l’elenco degli studi di settore che possono beneficiare dello stesso per il periodo d’imposta 2011.

Gli studi di settore interessati – Tale elenco risulta piuttosto ridotto visto che sono stati “premiati” solo 55 studi di settore rispetto a un totale di 206 studi applicabili. Più in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura. Oppure a tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia.

Fonte: Fiscal Focus
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Imprenditori individuali: estromissione beni d'impresa

20/1/2016

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Una delle agevolazioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili strumentali, fruendo di una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive.

In sostanza, si dà la possibilità di far passare l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio personale della persona fisica.

E’ quanto prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.

I requisiti temporali - L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali, tra cui quello di essere in attività al 1° gennaio 2016. Non potrà fruire dell’agevolazione chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015.



  • ibeni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015; per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data (R.M. 188/E/2008);
  • l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’operazione si perfeziona con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva.

Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.

Nello specifico:

  • con la R.M. 82/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione all’indicazione in dichiarazione;
  • con la R.M. 228/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione al solo pagamento dell’imposta sostitutiva.

Il punto dovrà essere presto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria.

Imposta sostitutiva e base imponibile - L’operazione di trasferimento dalla sfera d’impresa a quella privata si concretizza con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilità, che disciplinano l’assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo caso si potrà far riferimento al valore catastale per la determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile.

Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, viene data la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:

  • il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
  • il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.



I beni agevolabili - L’estromissione agevolata è rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura sia che si tratti di immobili strumentali per destinazione.

La questione che ora si intende analizzare riguarda l’individuazione dei beni strumentali nell’impresa individuale.

A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa individuale:

  • per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscrittonei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;
  • per gli acquisti effettuati ante1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.
Fonte: Fiscal Focus
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Uscita agevolata dei beni d'impresa

20/1/2016

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L’art. 11 del disegno di legge di Stabilità per il 2016 prevede la disciplina di quello che è stato definito come “scioglimento agevolato delle società di comodo”. Il testo normativo, in realtà, non contiene alcuna limitazione all’applicabilità a tali soggetti, così qualificati dall’art. 30, legge n. 724/1994, o a quelli in “perdita sistemica” previsti dall’art. 2, D.L. n. 138/2011, ma si rivolge all’insieme delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Inoltre, la norma non contiene nemmeno la prescrizione, comune ai precedenti normativi, di deliberare lo scioglimento entro una certa data e provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla stessa delibera (fatta salva la facoltà di trasformarsi in società semplice). Lo schema è abbastanza simile alle precedenti e analoghe disposizioni normative che il legislatore ha approvato, da ultimo con la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).
L’intervento, chiesto a gran voce dalle imprese e dai professionisti, appare decisamente apprezzabile.
I tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:
- i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili diversi da quelli strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, primo periododel TUIR, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi a condizione che non siano strumentali all’esercizio dell’attività;
- i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015;
- la base imponibile cui si applicherebbe la tassazione agevolata e sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR;
- nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto;
- qualora siano assegnate azioni o quote, si assume come “valore normale”, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, è necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovrà periziare l’intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui è l’assegnazione o la cessione è stata deliberata. Qui in realtà la norma considera anche la data di realizzazione dell’operazione, che non potrà che essere sempre successiva, per cui dovrà essere chiarito quale sarà l’effettivo riferimento temporale;
- l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;
- l’agevolazione abbraccia anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.
Dalla lettura della bozza normativa, si evince che possono essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la possibilità di lasciare in vita il veicolo societario.
Questo tipo di intervento, che si differenzia dai precedenti, sembra apparire in linea con il disposto normativo contenuto nella legge delega n. 23/2014, il cui art.12, comma 1, lettera d), prevede una revisione del regime di tassazione delle società di comodo. In sostanza, un ultimo invito ai contribuenti interessati a risolvere situazioni critiche prima della riforma normativa.
In realtà, potrebbe essere venuto il momento di abrogare tout court la disciplina sulle società di comodo ex art. 30, legge n. 724/1994, lasciando in vigore, eventualmente, ma opportunamente rivista, quella sulle società in perdita sistemica.
Se rileggiamo i documenti accompagnatori dei provvedimenti dell’epoca, possiamo notare come la finalità dichiarata fosse quella di contrastare “l’uso improprio della struttura societaria che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, viene impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”. Finalità riproposta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, in cui si affermava la volontà “di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni”.
É evidente che, in questo caso, l’intenzione del legislatore non è quello di colpire ipotesi di elusione, bensì di evasione d’imposta da parte del socio persona fisica attraverso l’interposizione reale di un veicolo societario.

Fonte: Ipsoa
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La rinuncia del finanziamento del socio: quando da origine a plusvalenza tassata

20/1/2016

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Accade frequentemente, nella vita di una società, che sia necessario un apporto di liquidità. Qualora non si volesse (o non si potesse) far ricorso al capitale esterno, i soci possono decidere di apportare denaro secondo due distinte forme:

  • a titolo di capitale
  • a titolo di finanziamento.

Nel caso in cui il socio decidesse di effettuare un mero finanziamento, il debito della società nei suoi confronti dovrà essere iscritto nella voce D) 3) del passivo “Debiti verso soci per finanziamenti”.

Le somme in commento dovranno essere oggetto di restituzione al socio.

La rinuncia al credito: trattamento contabile

Potrà accadere che il socio, dopo aver apportato denaro a titolo di finanziamento, voglia rinunciare al rimborso del credito.

Il nuovo principio contabile OIC 28, dedicato al Patrimonio netto, espressamente chiarisce quanto segue:

“La rinuncia del credito da parte del socio- che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva di rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale”.

Pertanto, nel caso in cui il socio rinunci al suo credito (che potrà avere natura finanziaria o commerciale) con una formale comunicazione alla società, o annotando tale volontà nel verbale di assemblea, e il suo intento sia quello di rafforzare patrimonialmente la società stessa, non potrà essere contabilizzata una sopravvenienza attiva in bilancio, ma sarà necessario iscrivere un’apposita riserva di capitale.

La disciplina fiscale

Con specifico riferimento al trattamento fiscale previsto per la rinuncia del credito da parte dei soci, giova in questa sede di essere richiamata la nuova previsione di cui all’art. 13, c.1, lettera a) del Dlgs 147/15, la quale, introducendo il nuovo comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, ha stabilito che la rinuncia del socio al credito costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.

Specularmente, l’art. 94, comma 6, Tuir prevede che il costo fiscale della partecipazione del socio si incrementi del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (articolo 94, comma 6 del Tuir).



Il nuovo art. 88, co. 4-bis, Tuir, seppur aggiornato con decorrenza 07.10.2015 trova applicazione soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n.147/15.

Pertanto solo dal 2016 le rinunce del socio al credito saranno tassabili, mentre nel 2015 le stesse continueranno a non avere alcuna rilevanza fiscale.



Il valore fiscalmente rilevante

La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve provvedere a comunicare alla società tale valore. In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

È interessante a tal proposito rilevare come, in tutti quei casi in cui il costo fiscale del credito sia uguale al valore nominale, la rinuncia del credito da parte del socio continui a non far emergere alcuna sopravvenienza tassabile (sempre che, ovviamente, sia rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva).

La tassabilità sarà quindi limitata ai casi in cui, ad esempio, il credito sia stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale, sia stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante, o, ancora, sia stata rilevata una perdita su crediti ai sensi dell’art. 101 Tuir.

Il versamento a titolo di patrimonio netto

Nel caso in cui il socio decida di effettuare direttamente un versamento a titolo di incremento patrimoniale non trova applicazione la nuova diposizione appena richiamata, in quanto l’importo continua a non rappresentare una sopravvenienza attiva tassabile.

Continua infatti a trovare applicazione, in questi casi, l’art. 88, co. 4, Tuir, in virtù del quale “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società”

Fonte: Fiscal Focus
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