Ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 D.lgs. n. 192/2005 non è più previsto l’obbligo di allegare l’A.P.E. (documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento redatto solitamente da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Al riguardo è stato previsto, invece, l’obbligo di inserire nel contratto di locazione (o di cessione dell’immobile a titolo gratuito) una clausola con la quale “il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
L’obbligo di allegare la certificazione resta fermo, invece, per i contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici e non singole unità immobiliari.
L’A.P.E. deve comunque esserci – L’obbligo di inserire la clausola in luogo dell’allegazione può considerarsi come una vera e propria “autocertificazione” con cui le parti (es. locatore e conduttore) dichiarano di essere in possesso del certificato A.P.E. e, dunque, ciò sta significando che l’attestato deve, in ogni caso, essere esistente sin dall’inizio della trattativa.
In merito al regime sanzionatorio, ai sensi della nuova disciplina varata dal DL 23 dicembre 2013, n. 145, prevede (dal 1° ottobre 2015) le seguenti sanzioni:
L’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello sviluppo economico l’amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni ed è l’Agenzia delle Entrate competente ad individuare le informazioni (tra quelle disponibili ed acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti), considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione (Circolare n. 31/E/2014, in cui la stessa amministrazione finanziaria chiarisce anche che il pagamento della sanzione non libera comunque dall’obbligo di presentare al Ministero l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, il che sta significando, che nonostante il pagamento della sanzione, ad esempio il locatore deve, in ogni caso, dotarsi dell’A.P.E. laddove effettivamente assente).
Fonte: Fiscal Focus
L’obbligo di allegare la certificazione resta fermo, invece, per i contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici e non singole unità immobiliari.
L’A.P.E. deve comunque esserci – L’obbligo di inserire la clausola in luogo dell’allegazione può considerarsi come una vera e propria “autocertificazione” con cui le parti (es. locatore e conduttore) dichiarano di essere in possesso del certificato A.P.E. e, dunque, ciò sta significando che l’attestato deve, in ogni caso, essere esistente sin dall’inizio della trattativa.
In merito al regime sanzionatorio, ai sensi della nuova disciplina varata dal DL 23 dicembre 2013, n. 145, prevede (dal 1° ottobre 2015) le seguenti sanzioni:
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
- In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;
- in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
L’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello sviluppo economico l’amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni ed è l’Agenzia delle Entrate competente ad individuare le informazioni (tra quelle disponibili ed acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti), considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione (Circolare n. 31/E/2014, in cui la stessa amministrazione finanziaria chiarisce anche che il pagamento della sanzione non libera comunque dall’obbligo di presentare al Ministero l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, il che sta significando, che nonostante il pagamento della sanzione, ad esempio il locatore deve, in ogni caso, dotarsi dell’A.P.E. laddove effettivamente assente).
Fonte: Fiscal Focus