L’art. 11 del disegno di legge di Stabilità per il 2016 prevede la disciplina di quello che è stato definito come “scioglimento agevolato delle società di comodo”. Il testo normativo, in realtà, non contiene alcuna limitazione all’applicabilità a tali soggetti, così qualificati dall’art. 30, legge n. 724/1994, o a quelli in “perdita sistemica” previsti dall’art. 2, D.L. n. 138/2011, ma si rivolge all’insieme delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Inoltre, la norma non contiene nemmeno la prescrizione, comune ai precedenti normativi, di deliberare lo scioglimento entro una certa data e provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla stessa delibera (fatta salva la facoltà di trasformarsi in società semplice). Lo schema è abbastanza simile alle precedenti e analoghe disposizioni normative che il legislatore ha approvato, da ultimo con la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).
L’intervento, chiesto a gran voce dalle imprese e dai professionisti, appare decisamente apprezzabile.
I tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:
- i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili diversi da quelli strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, primo periododel TUIR, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi a condizione che non siano strumentali all’esercizio dell’attività;
- i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015;
- la base imponibile cui si applicherebbe la tassazione agevolata e sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR;
- nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto;
- qualora siano assegnate azioni o quote, si assume come “valore normale”, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, è necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovrà periziare l’intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui è l’assegnazione o la cessione è stata deliberata. Qui in realtà la norma considera anche la data di realizzazione dell’operazione, che non potrà che essere sempre successiva, per cui dovrà essere chiarito quale sarà l’effettivo riferimento temporale;
- l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;
- l’agevolazione abbraccia anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.
Dalla lettura della bozza normativa, si evince che possono essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la possibilità di lasciare in vita il veicolo societario.
Questo tipo di intervento, che si differenzia dai precedenti, sembra apparire in linea con il disposto normativo contenuto nella legge delega n. 23/2014, il cui art.12, comma 1, lettera d), prevede una revisione del regime di tassazione delle società di comodo. In sostanza, un ultimo invito ai contribuenti interessati a risolvere situazioni critiche prima della riforma normativa.
In realtà, potrebbe essere venuto il momento di abrogare tout court la disciplina sulle società di comodo ex art. 30, legge n. 724/1994, lasciando in vigore, eventualmente, ma opportunamente rivista, quella sulle società in perdita sistemica.
Se rileggiamo i documenti accompagnatori dei provvedimenti dell’epoca, possiamo notare come la finalità dichiarata fosse quella di contrastare “l’uso improprio della struttura societaria che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, viene impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”. Finalità riproposta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, in cui si affermava la volontà “di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni”.
É evidente che, in questo caso, l’intenzione del legislatore non è quello di colpire ipotesi di elusione, bensì di evasione d’imposta da parte del socio persona fisica attraverso l’interposizione reale di un veicolo societario.
Fonte: Ipsoa
Inoltre, la norma non contiene nemmeno la prescrizione, comune ai precedenti normativi, di deliberare lo scioglimento entro una certa data e provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla stessa delibera (fatta salva la facoltà di trasformarsi in società semplice). Lo schema è abbastanza simile alle precedenti e analoghe disposizioni normative che il legislatore ha approvato, da ultimo con la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).
L’intervento, chiesto a gran voce dalle imprese e dai professionisti, appare decisamente apprezzabile.
I tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:
- i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili diversi da quelli strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, primo periododel TUIR, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi a condizione che non siano strumentali all’esercizio dell’attività;
- i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015;
- la base imponibile cui si applicherebbe la tassazione agevolata e sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR;
- nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto;
- qualora siano assegnate azioni o quote, si assume come “valore normale”, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, è necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovrà periziare l’intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui è l’assegnazione o la cessione è stata deliberata. Qui in realtà la norma considera anche la data di realizzazione dell’operazione, che non potrà che essere sempre successiva, per cui dovrà essere chiarito quale sarà l’effettivo riferimento temporale;
- l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;
- l’agevolazione abbraccia anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.
Dalla lettura della bozza normativa, si evince che possono essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la possibilità di lasciare in vita il veicolo societario.
Questo tipo di intervento, che si differenzia dai precedenti, sembra apparire in linea con il disposto normativo contenuto nella legge delega n. 23/2014, il cui art.12, comma 1, lettera d), prevede una revisione del regime di tassazione delle società di comodo. In sostanza, un ultimo invito ai contribuenti interessati a risolvere situazioni critiche prima della riforma normativa.
In realtà, potrebbe essere venuto il momento di abrogare tout court la disciplina sulle società di comodo ex art. 30, legge n. 724/1994, lasciando in vigore, eventualmente, ma opportunamente rivista, quella sulle società in perdita sistemica.
Se rileggiamo i documenti accompagnatori dei provvedimenti dell’epoca, possiamo notare come la finalità dichiarata fosse quella di contrastare “l’uso improprio della struttura societaria che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, viene impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”. Finalità riproposta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, in cui si affermava la volontà “di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni”.
É evidente che, in questo caso, l’intenzione del legislatore non è quello di colpire ipotesi di elusione, bensì di evasione d’imposta da parte del socio persona fisica attraverso l’interposizione reale di un veicolo societario.
Fonte: Ipsoa