Una delle agevolazioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili strumentali, fruendo di una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive.
In sostanza, si dà la possibilità di far passare l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio personale della persona fisica.
E’ quanto prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
I requisiti temporali - L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali, tra cui quello di essere in attività al 1° gennaio 2016. Non potrà fruire dell’agevolazione chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’operazione si perfeziona con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva.
Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.
Nello specifico:
Il punto dovrà essere presto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria.
Imposta sostitutiva e base imponibile - L’operazione di trasferimento dalla sfera d’impresa a quella privata si concretizza con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilità, che disciplinano l’assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo caso si potrà far riferimento al valore catastale per la determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile.
Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, viene data la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:
I beni agevolabili - L’estromissione agevolata è rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura sia che si tratti di immobili strumentali per destinazione.
La questione che ora si intende analizzare riguarda l’individuazione dei beni strumentali nell’impresa individuale.
A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa individuale:
In sostanza, si dà la possibilità di far passare l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio personale della persona fisica.
E’ quanto prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
I requisiti temporali - L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali, tra cui quello di essere in attività al 1° gennaio 2016. Non potrà fruire dell’agevolazione chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015.
- ibeni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015; per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data (R.M. 188/E/2008);
- l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’operazione si perfeziona con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva.
Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.
Nello specifico:
- con la R.M. 82/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione all’indicazione in dichiarazione;
- con la R.M. 228/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione al solo pagamento dell’imposta sostitutiva.
Il punto dovrà essere presto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria.
Imposta sostitutiva e base imponibile - L’operazione di trasferimento dalla sfera d’impresa a quella privata si concretizza con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilità, che disciplinano l’assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo caso si potrà far riferimento al valore catastale per la determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile.
Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, viene data la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:
- il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
- il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
I beni agevolabili - L’estromissione agevolata è rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura sia che si tratti di immobili strumentali per destinazione.
La questione che ora si intende analizzare riguarda l’individuazione dei beni strumentali nell’impresa individuale.
A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa individuale:
- per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscrittonei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;
- per gli acquisti effettuati ante1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.