Gigli Group Consulting
Seguici su
  • Home
  • Chi Siamo
  • Servizi Offerti
  • News
  • Contatti

Imprenditori individuali: estromissione beni d'impresa

20/1/2016

0 Comments

 
Una delle agevolazioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili strumentali, fruendo di una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive.

In sostanza, si dà la possibilità di far passare l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio personale della persona fisica.

E’ quanto prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.

I requisiti temporali - L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali, tra cui quello di essere in attività al 1° gennaio 2016. Non potrà fruire dell’agevolazione chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015.



  • ibeni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015; per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data (R.M. 188/E/2008);
  • l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’operazione si perfeziona con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva.

Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.

Nello specifico:

  • con la R.M. 82/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione all’indicazione in dichiarazione;
  • con la R.M. 228/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione al solo pagamento dell’imposta sostitutiva.

Il punto dovrà essere presto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria.

Imposta sostitutiva e base imponibile - L’operazione di trasferimento dalla sfera d’impresa a quella privata si concretizza con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilità, che disciplinano l’assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo caso si potrà far riferimento al valore catastale per la determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile.

Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, viene data la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:

  • il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
  • il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.



I beni agevolabili - L’estromissione agevolata è rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura sia che si tratti di immobili strumentali per destinazione.

La questione che ora si intende analizzare riguarda l’individuazione dei beni strumentali nell’impresa individuale.

A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa individuale:

  • per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscrittonei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;
  • per gli acquisti effettuati ante1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.
Fonte: Fiscal Focus
0 Comments

Uscita agevolata dei beni d'impresa

20/1/2016

0 Comments

 
L’art. 11 del disegno di legge di Stabilità per il 2016 prevede la disciplina di quello che è stato definito come “scioglimento agevolato delle società di comodo”. Il testo normativo, in realtà, non contiene alcuna limitazione all’applicabilità a tali soggetti, così qualificati dall’art. 30, legge n. 724/1994, o a quelli in “perdita sistemica” previsti dall’art. 2, D.L. n. 138/2011, ma si rivolge all’insieme delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Inoltre, la norma non contiene nemmeno la prescrizione, comune ai precedenti normativi, di deliberare lo scioglimento entro una certa data e provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla stessa delibera (fatta salva la facoltà di trasformarsi in società semplice). Lo schema è abbastanza simile alle precedenti e analoghe disposizioni normative che il legislatore ha approvato, da ultimo con la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).
L’intervento, chiesto a gran voce dalle imprese e dai professionisti, appare decisamente apprezzabile.
I tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:
- i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili diversi da quelli strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, primo periododel TUIR, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi a condizione che non siano strumentali all’esercizio dell’attività;
- i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015;
- la base imponibile cui si applicherebbe la tassazione agevolata e sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR;
- nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto;
- qualora siano assegnate azioni o quote, si assume come “valore normale”, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, è necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovrà periziare l’intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui è l’assegnazione o la cessione è stata deliberata. Qui in realtà la norma considera anche la data di realizzazione dell’operazione, che non potrà che essere sempre successiva, per cui dovrà essere chiarito quale sarà l’effettivo riferimento temporale;
- l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;
- l’agevolazione abbraccia anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.
Dalla lettura della bozza normativa, si evince che possono essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la possibilità di lasciare in vita il veicolo societario.
Questo tipo di intervento, che si differenzia dai precedenti, sembra apparire in linea con il disposto normativo contenuto nella legge delega n. 23/2014, il cui art.12, comma 1, lettera d), prevede una revisione del regime di tassazione delle società di comodo. In sostanza, un ultimo invito ai contribuenti interessati a risolvere situazioni critiche prima della riforma normativa.
In realtà, potrebbe essere venuto il momento di abrogare tout court la disciplina sulle società di comodo ex art. 30, legge n. 724/1994, lasciando in vigore, eventualmente, ma opportunamente rivista, quella sulle società in perdita sistemica.
Se rileggiamo i documenti accompagnatori dei provvedimenti dell’epoca, possiamo notare come la finalità dichiarata fosse quella di contrastare “l’uso improprio della struttura societaria che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, viene impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”. Finalità riproposta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, in cui si affermava la volontà “di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni”.
É evidente che, in questo caso, l’intenzione del legislatore non è quello di colpire ipotesi di elusione, bensì di evasione d’imposta da parte del socio persona fisica attraverso l’interposizione reale di un veicolo societario.

Fonte: Ipsoa
0 Comments

La rinuncia del finanziamento del socio: quando da origine a plusvalenza tassata

20/1/2016

0 Comments

 
Accade frequentemente, nella vita di una società, che sia necessario un apporto di liquidità. Qualora non si volesse (o non si potesse) far ricorso al capitale esterno, i soci possono decidere di apportare denaro secondo due distinte forme:

  • a titolo di capitale
  • a titolo di finanziamento.

Nel caso in cui il socio decidesse di effettuare un mero finanziamento, il debito della società nei suoi confronti dovrà essere iscritto nella voce D) 3) del passivo “Debiti verso soci per finanziamenti”.

Le somme in commento dovranno essere oggetto di restituzione al socio.

La rinuncia al credito: trattamento contabile

Potrà accadere che il socio, dopo aver apportato denaro a titolo di finanziamento, voglia rinunciare al rimborso del credito.

Il nuovo principio contabile OIC 28, dedicato al Patrimonio netto, espressamente chiarisce quanto segue:

“La rinuncia del credito da parte del socio- che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva di rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale”.

Pertanto, nel caso in cui il socio rinunci al suo credito (che potrà avere natura finanziaria o commerciale) con una formale comunicazione alla società, o annotando tale volontà nel verbale di assemblea, e il suo intento sia quello di rafforzare patrimonialmente la società stessa, non potrà essere contabilizzata una sopravvenienza attiva in bilancio, ma sarà necessario iscrivere un’apposita riserva di capitale.

La disciplina fiscale

Con specifico riferimento al trattamento fiscale previsto per la rinuncia del credito da parte dei soci, giova in questa sede di essere richiamata la nuova previsione di cui all’art. 13, c.1, lettera a) del Dlgs 147/15, la quale, introducendo il nuovo comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, ha stabilito che la rinuncia del socio al credito costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.

Specularmente, l’art. 94, comma 6, Tuir prevede che il costo fiscale della partecipazione del socio si incrementi del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (articolo 94, comma 6 del Tuir).



Il nuovo art. 88, co. 4-bis, Tuir, seppur aggiornato con decorrenza 07.10.2015 trova applicazione soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n.147/15.

Pertanto solo dal 2016 le rinunce del socio al credito saranno tassabili, mentre nel 2015 le stesse continueranno a non avere alcuna rilevanza fiscale.



Il valore fiscalmente rilevante

La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve provvedere a comunicare alla società tale valore. In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

È interessante a tal proposito rilevare come, in tutti quei casi in cui il costo fiscale del credito sia uguale al valore nominale, la rinuncia del credito da parte del socio continui a non far emergere alcuna sopravvenienza tassabile (sempre che, ovviamente, sia rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva).

La tassabilità sarà quindi limitata ai casi in cui, ad esempio, il credito sia stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale, sia stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante, o, ancora, sia stata rilevata una perdita su crediti ai sensi dell’art. 101 Tuir.

Il versamento a titolo di patrimonio netto

Nel caso in cui il socio decida di effettuare direttamente un versamento a titolo di incremento patrimoniale non trova applicazione la nuova diposizione appena richiamata, in quanto l’importo continua a non rappresentare una sopravvenienza attiva tassabile.

Continua infatti a trovare applicazione, in questi casi, l’art. 88, co. 4, Tuir, in virtù del quale “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società”

Fonte: Fiscal Focus
0 Comments

Agevolazioni prima casa: le modifiche della legge di stabilità 2016

20/1/2016

0 Comments

 
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) interviene sull’individuazione dei requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione prima casa sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro. In estrema sintesi, viene data in la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.

Agevolazione prima casa: regole generali - L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVAo di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:

  • l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
  • l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2%, in luogo della più onerosa aliquota del 9% (atti soggetti a imposta proporzionale di registro).

Per l’ottenimento dall’agevolazione in questione, sono richiesti determinati requisiti:

  • requisiti soggettivi, dettati, sia per gli atti soggetti ad IVA che per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
  • requisiti oggettivi: non deve trattarsi di immobili di lusso. Su tale ultimo aspetto va evidenziato che con l’art. 33 del D.lgs. Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) è stato posto pone rimedio al disallineamento nella definizione degli immobili di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro, frutto dell’entrata in vigore della riforma della imposte d’atto a partire dal 1° Gennaio 2014; a seguito delle suddette modifiche, anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle diverse dalle quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

I requisiti soggettivi – Per ciò che riguarda invece i requisiti soggettivi, questi possono essere così riassunti:

  • l’ immobile deve essere ubicato nelterritoriodelcomuneincui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquistolapropria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirentesvolgelapropria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, inquello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italianoemigratoall'estero,che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorioitaliano.La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune oveèubicato l'immobileacquistatodeveessereresa,apenadidecadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
  • nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di nonessere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti diproprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territoriodel comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
  • l’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa.
  • l’agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquienno oppure che, se ceduta prima del decorso del quinquiennio, entro un anno sia acquista altra prima casa.

Requisiti soggettivi: cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016 - Con l’art. 1, co. 55, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), efficace dal 1° gennaio 2016, vengono modificati i criteri precedentemente elencati.

Nello specifico viene aggiunto un co. 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, il quale prevede quanto segue:

“L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.

Viene in sostanza modificato il criterio che precludeva l’accesso all’agevolazione prima casa in presenza di altre abitazione acquisite con la medesima agevolazione. Viene data in sostanza la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.

Fonte: Fiscal Focus

0 Comments

Credito d'imposta strutture alberghiere: definizione criteri soggettivi e oggettivi

19/1/2016

0 Comments

 
L’Art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n°83recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” prevede alfine di migliorare la qualità' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta relativi al 2014, 2015 e 2016.

Definizione struttura alberghiera -Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Il credito d’imposta è collegato alle spese relative ai seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  • incremento dell'efficienza energetica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

L’importo totale delle spese agevolabili non può essere superiore a € 666.666 euro.

Peculiarità del credito d’imposta - Il credito di imposta ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese

Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016 – La legge di stabilità 2016 al comma 320 interviene sulla misura oggetto di trattazione aggiungendo dopo il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione sopra citata le disposizioni applicative della previsione aggiuntiva saranno definite con riferimento, in particolare, a:

  1. le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
  2. le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
  3. le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
  4. le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
  5. le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 2-ter.

Standard minimi strutture ricettive - Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, la Legge di Stabilità 2016 dispone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Fonte: Fiscal Focus
0 Comments

I nuovi limiti alla circolazione del contante

19/1/2016

1 Comment

 
Negli anni il limite alla circolazione del contante è stato soggetto a numerosi interventi. Le soglie previste sono state ritoccate dal legislatore in un saliscendi di norme, ora volte a concedere maggiore libertà negli scambi, ora decisamente più restrittive.

Se, infatti, fino al 29 aprile 2008 la soglia è stata quella dei 12.500 euro, dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 la stessa si è abbassata a 5.000 euro, per poi riportarsi sul precedente limite dei 12.500 euro fino al 30 maggio 2010.

Successivamente è iniziata la stretta alla circolazione del contante, con interventi che hanno progressivamente abbassato la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Se, infatti, fino al 12 agosto la soglia è stata riportata ai 5.000 euro, successivamente il limite è stato portato a 2.500 euro (dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011) e, infine, a 1.000 euro.

Con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) la soglia è stata nuovamente aumentata ed è stata innalzata a 3.000 euro.

Questa sorta di “schizofrenia” legislativa è stata dettata da due opposte esigenze: da un lato contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, e, dall’altro, non contrarre eccessivamente i consumi.

La situazione attuale

Dal 1° gennaio 2016 sarà possibile ricorrere al contante per transazioni fino a 2.999,99 euro: oltre tale limite continua ad operare l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

Nulla cambia con riferimento, invece, alle altre norme: i professionisti, infatti, saranno sempre tenuti a comunicare le eventuali operazioni ultra-soglia, così come saranno sempre irrogabili le sanzioni finora previste.

Il frazionamento delle operazioni

Continuano inoltre a trovare piena applicazione anche le norme in tema di operazioni frazionate.

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.231/2007 un’operazione frazionata è “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”

Si può parlare, pertanto, di operazione frazionata quando un’unica transazione, ad esempio di importo pari a 4.000 euro, è effettuata in due tranches, ognuna di importo inferiore al limite attualmente previsto di 3.000 euro.

In primo luogo è necessario sottolineare che, come chiarito dal Mef nelle risposte alla stampa specializzata del 11.11.2013, non esiste alcun automatismo riguardo al lasso di tempo dei 7 giorni richiamato dalla norma.

Pertanto, se i due pagamenti riferiti alla stessa operazione intervengono a distanza di 8 giorni l’uno dall’altro ciò non vale ad escludere il frazionamento. Allo stesso modo, qualora tra i due momenti trascorra un lasso di tempo inferiore ai 7 giorni ciò non vale a qualificare l’operazione come unica.

A rilevare è infatti soltanto il complesso dell’operazione: se emerge un intento elusivo delle norme in tema di circolazione del contante, l’operazione sarà ritenuta sempre unitaria.

È inoltre necessario ricordare che è in ogni caso ammesso il pagamento di importo complessivo pari superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare una fattura di importo pari a 5.000 euro anche in tre rate in contanti a 30-60-90 giorni, ognuna di importo inferiore al limite dei 2.999,99 euro, se la modalità di pagamento è frutto di un preventivo accordo riportato in fattura o in un separato accordo.

Fonte: Fiscal Focus
1 Comment

Modalità di utilizzo del credito per le strutture alberghiere

19/1/2016

0 Comments

 
Premessa – Il credito d’imposta a favore delle strutture ricettive alberghiere, introdotto dall’articolo 10 del Dl 83/2014, è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia. In caso contrario il versamento è scartato. È la “regola” numero uno del provvedimento del 14 gennaio 2016, con il quale l’Agenza delle Entrate, come richiesto dal decreto Mibac del 7 maggio 2015, applicativo della norma, definisce modalità e termini di fruizione del beneficio.

L’agevolazione - Ricordiamo che il bonus, destinato alle imprese esistenti al 1° gennaio 2012, è pari al 30% delle spese sostenute nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di 200mila euro. Tra gli interventi agevolabili, quelli di ristrutturazione edilizia, abolizione delle barriere architettoniche e potenziamento dell’efficienza energetica.

Provvedimento - Il provvedimento stabilisce anche le fasi degli scambi tra Beni culturali e Amministrazione finanziaria, in modo che il credito venga utilizzato legittimamente e nei limiti dell’importo complessivamente attribuito, anche se utilizzato a più riprese.

Il funzionamento - Nel dettaglio:

  • il Mibac invia alle Entrate, per via telematica, l’elenco delle imprese beneficiarie e la somma riconosciuta a ciascuna di esse;
  • con le stesse modalità, entro 15 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza, i Beni Culturali devono comunicare all’Amministrazione finanziaria gli eventuali cambiamenti che determinano la perdita o la riduzione del credito d’imposta o altra variazione rispetto a quanto trasmesso precedentemente. In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal contribuente dal terzo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione;
  • ricevuto l’elenco, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare la spettanza del credito e che l’importo compensato non superi il “budget” totale attribuito alla struttura alberghiera. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il versamento viene scartato e l’interessato ne è informato tramite ricevuta reperibile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.

Fonte: Fiscal Focus
0 Comments

Anche il debito IVA nella transazione fiscale

19/1/2016

0 Comments

 
"Una decisione importante che conferma esplicitamente la posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale". E' questo il commento del presidente dei commercialisti italiani, Gerardo Longobardi, alle conclusioni presentate il 14 gennaio 2016 dall'Avvocato Generale della Corte Giustizia UE (Eleanor Sharpston) nella causa C-546/14 [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine].
L'Avvocato Generale ha riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.

Nelle scorse settimane, i commercialisti avevano formulato una proposta di riforma dell'istituto della transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) - contenuta nel documento "Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari" presentato alla Commissione Rordorf - che prevedeva proprio la possibilità di una "falcidia" del debito IVA.

"Le conclusioni rassegnate dall'Avvocato generale - spiega Longobardi - rappresentano una novità estremamente significativa. Per anni la giurisprudenza domestica aveva negato agli imprenditori in crisi la possibilità di pagamenti parziali del debito IVA, motivando questo rifiuto proprio perché si sarebbe trattato di limitare la riscossione di risorse proprie dell’Unione Europea. L'esplicita presa di posizione assunta nei giorni scorsi dall’Avvocato generale fa chiarezza sulla materia e rafforza la fattibilità della nostra proposta che ci auguriamo a questo punto trovi a breve spazio in un provvedimento normativo".

Fonte: Fiscal Focus
0 Comments

    Author

    Gigli Group Consulting

    Archives

    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015

    Categories

    Tutto

    RSS Feed