Premessa – Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13, il 31.12.2015 è scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011.
Nuovo anno - Con l’arrivo del nuovo anno, risultano trascorsi anche i termini di decadenza dell’azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.
Prescrizione - Ai sensi delle citate norme, comuni al settore impositivo diretto e dell’IVA, l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di nullità, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione dispone di un’annualità aggiuntiva; pertanto potrà notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
Termine del 31 dicembre - Per effetto delle disposizioni menzionate, lo scorso 31 dicembre si è verificata la decadenza per l’accertamento dell’annualità d’imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, ovvero dell’annualità d’imposta 2009 in caso di omessa dichiarazione.
Nuovo premio congruità – Ricordiamo però che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13, ha introdotto un nuovo premio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare la norma, contenuta nel Salva Italia (D.L. 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi Decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione sono previste una serie di agevolazioni.
Benefici – Tra i benefici è prevista tra l’altro la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Scadenza del 31 dicembre 2015 - Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla norma in questione il 31.12.2015 è, quindi, scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011. Al riguardo si fa presente però che l’Agenzia delle Entrate, così come disposto dal comma 12 del citato art. 10, con il Provvedimento 12.7.2012 ha fornito le disposizioni attuative del regime in esame e in particolare l’elenco degli studi di settore che possono beneficiare dello stesso per il periodo d’imposta 2011.
Gli studi di settore interessati – Tale elenco risulta piuttosto ridotto visto che sono stati “premiati” solo 55 studi di settore rispetto a un totale di 206 studi applicabili. Più in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura. Oppure a tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia.
Fonte: Fiscal Focus
Nuovo anno - Con l’arrivo del nuovo anno, risultano trascorsi anche i termini di decadenza dell’azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.
Prescrizione - Ai sensi delle citate norme, comuni al settore impositivo diretto e dell’IVA, l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di nullità, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione dispone di un’annualità aggiuntiva; pertanto potrà notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
Termine del 31 dicembre - Per effetto delle disposizioni menzionate, lo scorso 31 dicembre si è verificata la decadenza per l’accertamento dell’annualità d’imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, ovvero dell’annualità d’imposta 2009 in caso di omessa dichiarazione.
Nuovo premio congruità – Ricordiamo però che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), art. 10, commi da 9 a 13, ha introdotto un nuovo premio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare la norma, contenuta nel Salva Italia (D.L. 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi Decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione sono previste una serie di agevolazioni.
Benefici – Tra i benefici è prevista tra l’altro la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Scadenza del 31 dicembre 2015 - Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla norma in questione il 31.12.2015 è, quindi, scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011. Al riguardo si fa presente però che l’Agenzia delle Entrate, così come disposto dal comma 12 del citato art. 10, con il Provvedimento 12.7.2012 ha fornito le disposizioni attuative del regime in esame e in particolare l’elenco degli studi di settore che possono beneficiare dello stesso per il periodo d’imposta 2011.
Gli studi di settore interessati – Tale elenco risulta piuttosto ridotto visto che sono stati “premiati” solo 55 studi di settore rispetto a un totale di 206 studi applicabili. Più in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura. Oppure a tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia.
Fonte: Fiscal Focus