Premessa – La detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di unità abitative riguarda solo gli immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio.
Legge di stabilità 2016 - La Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di unità abitative cedute da imprese costruttrici imponibili ai fini dell’IVA.
Detrazione - L’acquirente può considerare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA.
Applicazione dell’agevolazione - L’ambito applicativo della nuova detrazione riguarda gli acquisti che vengono effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e spetta esclusivamente per le unità immobiliari con classe energetica A o B ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ambito soggettivo – In particolare il beneficio è fruibile a condizione che la cessione dell’immobile abitativo sia effettuata da un’impresa costruttrice e l’unità immobiliare deve avere una classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.
Non solo prima casa - La detrazione (parziale) del costo non è limitata alla prima casa, ma riguarda ogni tipologia di immobile (anche di lusso) di tipo abitativo a condizione, però, che l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre del 2016. É altresì irrilevante l’aliquota IVA applicata che può essere del 4% (per la prima casa) del 10% o del 22% (per gli immobili di lusso). La detrazione potrà essere scomputata dall’IRPEF non in un’unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo.
Immobili - Dal punto di vista oggettivo, come si desume in base alla mera lettura della norma, la detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto di unità immobiliari residenziali. A tal proposito si dovrà fare riferimento alla categoria catastale A, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10 (uffici).
Telefisco 2016 – Nel corso di Telefisco 2016 è stato chiesto se l’agevolazione si applica anche alle vendite fatte da un’impresa che ha eseguito lavori di recupero (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione).
Risposta delle Entrate – I tecnici delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata hanno affermato che dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del Tuir.
Fonte: Fiscal Focus
Legge di stabilità 2016 - La Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di unità abitative cedute da imprese costruttrici imponibili ai fini dell’IVA.
Detrazione - L’acquirente può considerare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA.
Applicazione dell’agevolazione - L’ambito applicativo della nuova detrazione riguarda gli acquisti che vengono effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e spetta esclusivamente per le unità immobiliari con classe energetica A o B ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ambito soggettivo – In particolare il beneficio è fruibile a condizione che la cessione dell’immobile abitativo sia effettuata da un’impresa costruttrice e l’unità immobiliare deve avere una classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.
Non solo prima casa - La detrazione (parziale) del costo non è limitata alla prima casa, ma riguarda ogni tipologia di immobile (anche di lusso) di tipo abitativo a condizione, però, che l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre del 2016. É altresì irrilevante l’aliquota IVA applicata che può essere del 4% (per la prima casa) del 10% o del 22% (per gli immobili di lusso). La detrazione potrà essere scomputata dall’IRPEF non in un’unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo.
Immobili - Dal punto di vista oggettivo, come si desume in base alla mera lettura della norma, la detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto di unità immobiliari residenziali. A tal proposito si dovrà fare riferimento alla categoria catastale A, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10 (uffici).
Telefisco 2016 – Nel corso di Telefisco 2016 è stato chiesto se l’agevolazione si applica anche alle vendite fatte da un’impresa che ha eseguito lavori di recupero (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione).
Risposta delle Entrate – I tecnici delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata hanno affermato che dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del Tuir.
Fonte: Fiscal Focus