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Nuove possibilità per assegnazione, estromissione e trasformazione dei beni di impresa

27/11/2015

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Il DDL di Stabilità 2016 prosegue il cammino verso la definitiva approvazione e sembra che siano in dirittura d’arrivo l’insieme delle misure che permettono alle imprese di far fuoriuscire beni con un impatto fiscale “light”, nonché porre in essere una trasformazione in società semplice. A seconda dei casi si potrà scegliere tra le varie possibilità concesse dal Legislatore.

Ambito soggettivo – Da un punto di vista soggettivo, l’estromissione riguarda le sole imprese individuali, mentre assegnazione e trasformazione riguardano le società, di persone o di capitali.

Ambito oggettivo –Differenze sussistono per ciò che riguarda i beni “agevolabili”.

L’assegnazione non è rivolta a tutti beni dell’impresa, ma si limita l’applicazione:

  • ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
  • ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.

L’estromissione è invece possibile per i soli beni strumentali, per natura o per destinazione. Nella trasformazione agevolata ciò che conta è che la società che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.

Esercizio dell’opzione, base imponibile e aliquote – L’esercizio dell’opzione deve avvenire entro il 30 Settembre 2016, fatta eccezione per l’estromissione che deve avvenire entro il 31 Maggio 2016. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8% per assegnazione, estromissione e trasformazione agevolata.

Eccezioni sono previste per l’assegnazione da parte della società nel caso in cui si verifica la condizione di non operatività in almeno due periodi d’imposta nel triennio 2013-2015 (aliquota 10,5%) e nel caso della presenza di riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o presenti nel patrimonio della società che si trasforma (aliquota 13%).

Il vero elemento di novità è la determinazione della base imponibile costituita dalla differenza tra il valore del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore del bene andrà definito in riferimento al suo valore catastale.

Per ciò che riguarda in particolare l’assegnazione, si da la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:

  • il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
  • il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.

Optando per il valore catastale si dovrà procedere a porre in essere il seguente calcolo:

  • rendita catastale + il 5% della rendita catastale * imoltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.

Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.

Versamento imposta sostitutiva – In tutti i casi analizzati il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato:

  • il 60% entro il 30.11.2014;
  • il restante 40% entro il 30.06.2017.

Fonte: Fiscal Focus
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Taglio IRES rinviato al 2017

25/11/2015

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Il taglio IRES è rinviato al 2017. E’ quanto affermato dal primo Ministro Matteo Renzi nella Sala degli Orazi e Curiazi dei Musei Capitolini a Roma durante l'evento “Italia, Europa: una risposta al terrore”.

In effetti il rinvio era già contenuto nel DDL di Stabilità 2016, prevedendo una riduzione “anticipata” al 2016 a condizione dell’ottenimento del via libera quasi vincolante dei competenti organi Europei. Ora invece, a seguito dell’allarme terrorismo, la priorità è la sicurezza.

Taglio IRES: 2016 o 2017? - Per quanto riguarda il taglio dell’IRES, nel disegno di legge veniva rinviata al 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare, come precedentemente accennato, la riduzione al 2016 condizionata all’ottenimento di maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione Europea.

In particolare sarebbe stato possibile anticipare il taglio IRES al 2016 se la Commissione Ue avesse riconosciuto lo 0,2% di flessibilità sul deficit, circa 3,3 miliardi, per l’evento migratorio eccezionale. Come sottolineato dal Ministro Padoan nella lettera inviata all’UE “il costo degli eventi eccezionali migratori è pari a 3,1 miliardi, 0,2 del Pil. E ove questa clausola sia riconosciuta, noi anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017, segnatamente l’Ires, segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull’edilizia scolastica. Si tratta, in attesa di Bruxelles, di un’approvazione condizionata”.

La risposta della UE non è ancora arrivata in via definitiva, ma tutto faceva presagire l’esito positivo della richiesta italiana. Nonostante ciò si è deciso di non anticipare la riduzione del taglio IRES al 2016. Nessuna incidenza dell’aumento delle risorse per la sicurezza, che non confluiscono nei calcoli del rapporto deficit/pil.

 Fonte: Fiscal Focus
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SELFIEmployment: il fondo rotativo per gli iscritti a "Garanzia Giovani"

24/11/2015

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Si chiamerà SELFIEmployment e sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione finanziaria di partenza di 124 milioni di euro. È il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la cui gestione sarà affidata ad Invitalia - per gli iscritti a “Garanzia Giovani” che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, che avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro, verranno erogati a tasso di interesse zero senza garanzie personali e con un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni.

Fondo rotativo - Il Fondo nasce nell'ambito della policy prevista dal Programma Garanzia Giovani. In tale contesto, l'accesso al credito agevolato, fornito dal Fondo, costituisce l'importante complemento delle attività di supporto all'avvio di impresa e allo start-up, che sono state già avviate dalle regioni: al termine del percorso formativo e di accompagnamento, i giovani sono affiancati nella predisposizione del business plan per l'avvio di un'attività imprenditoriale.

L'accordo di finanziamento stipulato con Invitalia permette la costituzione del fondo per l'erogazione del credito, con una dotazione complessiva attualmente pari a 124 milioni di euro, conferiti dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Gestione del Fondo - A gestire il Fondo ci penserà Invitalia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale provvederà alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all'istruttoria dei business plan, all'erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della misura. L'Agenzia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al finanziamento.

Il Fondo è uno strumento finanziario rotativo e, grazie alle restituzioni dei prestiti concessi, sarà utilizzabile per l'intero periodo di Programmazione 2014-2020, con possibile estensione ad un target più ampio rispetto a quello dei soli NEET.

Fonte: Fiscal Focus

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Nuovo conto economico: sparita la sezione degli oneri e proventi straordinari

24/11/2015

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A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n.139/2015 nel nuovo conto economico non è più prevista, tra l’altro, l’indicazione degli oneri e dei proventi straordinari.
Dal 2016, pertanto, questi componenti di reddito dovranno essere riclassificati tra le voci ordinarie di costi e di ricavi del conto economico.
Ma perché questa scelta del Legislatore?
Ebbene, come noto, il D.Lgs. n.139/2015 recepisce le novità introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE, con la quale si è cercato di adeguare il sistema informativo di bilancio alle attuali esigenze delle società di capitali.
Soprattutto con riferimento agli oneri e proventi straordinari si è rilevato come la loro esposizione in bilancio fosse spesso dettata da valutazioni soggettive del redattore. Ecco quindi il motivo per il quale il legislatore comunitario ha deciso di eliminare tale sezione dal conto economico, tenendo altresì conto delle disposizioni dettate dai principi contabili internazionali.

L’informativa da fornire in nota integrativa

Come poter dare evidenza, dunque, degli eventi straordinari che hanno inciso sulla determinazione del reddito?
Il Legislatore ha a tal fine previsto che la nota integrativa preveda una nuova, specifica, indicazione, relativa, appunto, ai costi e ricavi di entità o incidenza particolare.
Giova tuttavia di essere ricordato che, già in passato, l’articolo 2427 c.c. richiedeva l’esposizione della composizione delle voci “oneri straordinari” e “proventi straordinari” nella nota integrativa, se di ammontare apprezzabile.
Cosa è cambiato rispetto la vecchia formulazione?
In linea di massima è possibile affermare che il nuovo testo dell’articolo 2427 c.c. individua espressamente i casi in cui si può parlare di oneri e proventi straordinari, senza limitarsi più, come in passato, a rinviare alle voci del conto economico.
Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte deve ritenersi ormai assodato che la straordinarietà del componente di reddito non è determinata dalla sua fonte ma dall’eccezionalità:
  • del suo importo
  • o della sua incidenza.
La congiunzione “o” lascia inoltre comprendere che questi due aspetti sono alternativi, ragion per cui sarà sufficiente l’eccezionalità dell’importo dell’onere/provento, oppure della sua incidenza, non essendo invece necessaria la compresenza dei due requisiti.

L’ ”eccezionalità”

La nuova definizione di oneri e proventi straordinari, tuttavia, apre la strada ad alcune incertezze, soprattutto in merito all’effettiva portata del carattere dell’ “eccezionalità”.
Quando può dirsi che l’entità o l’incidenza siano eccezionali?
Sicuramente sarà necessario attendere la riformulazione dei principi contabili nazionali per avere un quadro più completo.
Tuttavia, quello che è certo è che l’eccezionalità dovrà essere valutata con riferimento alla singola realtà aziendale.
Come sottolineato già da alcuni Autori potrebbe pertanto accadere che un costo/provento di carattere eccezionale per un’impresa potrebbe non esserlo per la controparte.

La definizione fornita dall’Oic 12

L’attuale principio OIC 12 fornisce una definizione di attività straordinaria che, come già detto, si discosta molto da quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/2015.
Come già anticipato, infatti, i principi contabili nazionali si soffermano sulla fonte del provento/onere, senza tenere in considerazione l’entità o l’incidenza.
Più precisamente viene chiarito che “l’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:
a) eventi accidentali ed infrequenti;
b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società.”

Fonte: Fiscal Focus
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Rivalutazione partecipazioni: equiparata l'aliquota tra qualificate e non

24/11/2015

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Premessa – L’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate sarà pari all’8%, parificata dunque a quella per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e per i terreni. Con un emendamento alla bozza della legge di stabilità 2016 è stata cosi aumentata l’aliquota inizialmente prevista al 4%.

La rivalutazione - Negli ultimi anni è stata più volte riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni, grazie alla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. n. 282/2002. Se il contribuente si è avvalso di detta facoltà, ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edificabili, è possibile assumere il valore ad essi attribuito dalla perizia giurata di stima, necessaria per il perfezionamento della rivalutazione, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.
Valore fiscale riconosciuto - I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene. La perizia giurata di stima, nonché i dati dell’estensore, possono essere richiesti dall’Amministrazione Finanziaria; tali documenti vanno quindi conservati.

Ddl stabilità 2016 - Il Ddl di Stabilità ha disposto la riapertura dei termini per effettuare la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Il versamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione della perizia giurata di stima, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2016. L’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (sull'importo delle rate successive alla prima, si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo).

Imposta sostitutiva - La nuova norma modifica il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 282/2002 inserendo solo la proroga dei termini senza inserire alcun cambiamento alla disciplina che rimane invariata. Più precisamente la disciplina viene riproposta totalmente per quanto concerne adempimenti e casistiche, ma inizialmente prevedeva testualmente che “le aliquote delle imposte sostitutive, di cui agli articoli 5 comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate”; pertanto, l'imposta sostitutiva applicata sulle partecipazioni non qualificate risultava passare al 4% (dall'originario 2%), e quella applicata alle partecipazioni qualificate e ai terreni risultava passare all'8% (dall'originario 4%).

Emendamento – Con un emendamento è stato previsto che la rivalutazione delle partecipazioni societarie non qualificate sconterà l’imposta sostitutiva dell’8% anziché del 4 per cento. Secondo le modifiche apportate per la rideterminazione del costo fiscale non vi saranno più differenze. Nel caso delle quote, la medesima aliquota si applicherà alle partecipazioni qualificate e non.

Fonte: Fiscal Focus
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Home restaurant: obblighi e incertezze

24/11/2015

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Premessa – In un periodo di crisi in cui si è chiamati a reinventarsi una qualche attività lavorativa, si sta diffondendo sempre più nel nostro paese l’idea dell’Home Restaurant.

Molte sono le persone che, spinte dalla passione e dall’amore per la cucina hanno deciso di trasformare la propria casa in un ristorante occasionale aperto per amici, conoscenti o semplici viaggiatori ed in cui offrire ricette tipiche con prodotti locali valorizzando il territorio ed offrendo occasioni d’incontro.

Il fenomeno dell’Home Restaurant è partito nel 2006 in America, per poi approdare nel 2009 anche nel Regno Unito ed estendersi a macchia d'olio anche nel resto degli altri Paesi, tra cui non ultimo l’Italia.

In Italia è equiparata alla ristorazione – Poiché si tratta di un’attività che può generare un vero e proprio business per chi decidesse di intraprenderla, è necessario rispettare le regole di legge previste da ciascun Paese.

Tuttavia, in Italia, manca ancora una specifica normativa che disciplini tale attività. L’unica normativa di riferimento attuale è rappresentata dalla risoluzione Mise n. 50481/2015, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha equiparato l’attività di Home Restaurant ad una vera e propria attività di ristorazione e quindi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel nostro Paese, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge n. 287/1991 così come modificata dal decreto legislativo n. 59/2010, e in cui è fatta distinzione tra attività esercitate nei confronti del pubblico indistinto e attività riservate a particolari soggetti, e ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 della predetta legge “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “… tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.

Richiamando quando appena esposto, il Mise, nella citata Risoluzione, afferma che l’attività in questione anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela.

Fonte: Fiscal Focus
Inoltre, se si considera che la fornitura delle predette prestazioni comporti anche il pagamento di un corrispettivo, l’attività in discorso si configura come un’attività economica in senso proprio con la conseguenza che la stessa non può considerarsi un’attività libera e pertanto è da assoggettarsi alla stessa normativa prevista per chi esercita un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Peraltro, tale orientamento era già stato dato in precedenza dallo stesso Mise con la nota n. 98416 del 12 giugno 2013, in cui lo stesso Ministero classificava come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati.

Pertanto, chi a oggi vuole intraprendere l’attività di Home Restaurant, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è tenuto a presentare la SCIA o a richiedere l’autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.

Essendo equiparata a una vera e propria attività di ristorazione aperta al pubblico, inoltre, è necessario porre in essere tutti gli altri adempimenti previsti in materia di igiene (Hccp, autocontrollo, ecc.) e di pubblica sicurezza, senza dimenticare che trattandosi di attività economica in senso proprio (e quindi attività d’impresa) sarà necessario aprire partita IVA e certificare i guadagni.

Dunque, un’idea originale e semplice che nel nostro Paese rischia di perdersi per via dei meandri e della durezza burocratica italiana.



La proposta di un DDL ad hoc – Tuttavia un disegno di legge (non ancora discusso né approvato) in materia di Home food è stato presentato nel 2014. Si tratta del DDL 1271 del 27 febbraio 2014, il cui contenuto può essere sintetizzato nei seguenti punti:

  • utilizzo della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per un massimo di venti coperti al giorno;
  • i locali dell’abitazione destinati all’attività devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
  • nessuna necessita di cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa;
  • obbligo di adibire la struttura abitativa ad abitazione personale;
  • obbligo di comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato;
  • nessuna iscrizione al registro esercenti il commercio;
  • obbligo del comune di effettuare il sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di home food;
  • applicazione del regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

Il 29 luglio 2015 è stata, inoltre, presentata una nuova proposta di legge in Parlamento da parte dell’on. Nino Minardo, di contenuto simile al sopracitato DDL ma con ulteriori due previsioni: necessità per il gestore di conseguire un certificato HACCP e l’inserimento di una soglia (10.000 euro) ai fini della determinazione della saltuarietà dell'attività.

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Start-up innovative: vale l'affitto d'azienda

24/11/2015

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Premessa – E’ possibile l’istituzione di una start-up innovative se questa è stata costituita a seguito di affitto d’azienda. Questo è quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo economico in risposta ad una specifica domanda.

Start up innovative - Con la Legge 221/2012, che ha convertito il Dl Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali e il diritto fallimentare.

Parere - Con il parere (prot. n. 155183 del 3 settembre 2015) stato posto un quesito al MISE inerente il caso delle start-up innovative e l’affitto d’azienda o ramo d’azienda. In particolare, la normativa di riferimento (art. 25, comma 2, lett. g), del D.L. n. 179/2012) afferma che non è possibile la costituzione di una start-up innovative se questa è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Non è mai preso in considerazione l’istituto dell’affitto del ramo di azienda e questo potrebbe voler significare, secondo l’istante, che in tale situazione la Start-up innovativa sia attuabile.

Riferimenti normativi - Il Ministero si era già pronunziato in passato (con nota diretta alla CCIAA di Rimini dell’8 ottobre 2013, n. 164029), affermando la tassatività del divieto contenuto nella declaratoria di cui alla lettera g) del comma 2, sopra riportata. Il criterio ispiratore della più recente ermeneutica, è improntato a quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”. In altri termini detti limiti devono essere considerati e valutati dalla pubblica amministrazione ricevente la domanda, nel caso l’ufficio del registro delle imprese, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell’economia e crescita del Paese) e nell’ambito della prescrizione generale di cui all’articolo 1, comma 2 sopra richiamato.

La risposta del MISE - Tanto premesso, il Ministero conviene con l’istante, nella specifica esclusione operata dal legislatore (nell’ambito della lettera g) della fattispecie dell’affitto dell’azienda o di un suo ramo. Da un punto di vista generale, se è vero che l’art. 2556 del Codice civile, accomuna le due fattispecie (cessione ed affitto) in unica norma, in realtà opera tale confusione solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti. Sotto il profilo sostanziale, l’art. 2562 del Codice civile, rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda e non a quella generale della cessione d’azienda (o suo ramo) stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell’affitto), e l’obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti. Se ne deduce una complessiva differenza tra i due istituti. Certamente sotto il profilo teleologico, la volontà insita nella disposizione del legislatore del D.L. 179, è quella di evitare che si creino delle start-up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start-up stessa. In ogni caso la volontà espressa dal legislatore nella lettera g) del comma 2, appare chiara e tassativa, ed in virtù del criterio ermeneutico sopra richiamato porta alla conclusione della ammissibilità della fattispecie prospettata nel quesito.

Fonte: Fiscal Focus
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Patent box: i nodi da sciogliere

24/11/2015

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Una questione è stata risolta ed è quella relativa alla modalità di esercizio dell’opzione. Infatti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Ma restano ancora numerosi i nodi da scogliere e le risposte devono essere date a breve, per permettere a tutti una completa valutazione sulla convenienze dell’adesione al regime del patent box.

Esercizio dell’opzione: pronto il modello - Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

Pertanto chi intende esercitare l’opzione per il periodo d’imposta 2015 dovrà provvedervi entro la fine dell’anno in corso e l’opzione avrà efficacia fino al 2019.

Il ruling – Una delle questioni che andrà risolta al più presto è quella relativa alla determinazione dei compenti negativi e positivi per chi utilizza direttamente il bene immateriale. Si ricorda che in caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Si tratta, in sostanza, di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. L'accordo, che ha una durata di 5 anni, è vincolante per l'amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall'accordo stesso.

Ad oggi non sono note le modalità per l’instaurazione del contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria. Senza il preventivo contradditorio con l’Agenzia, l’opzione non potrà essere esercitata.

E’ se si genera una perdita? – Altra questione che andrà presto chiarita è relativa allo sfruttamento dei beni immateriali per i quali nel periodo iniziale si genera una perdita, in quanto il medesimo bene non esplica i propri effetti sui ricavi. In tale caso ci si chiede come deve essere trattata tale perdita, con autorevoli autori che sostengono la di consentire la deducibilità piena e immediata di tali perdite dal reddito d’impresa. Si attendono immediati chiarimenti sul tema.

Relazione tra costi e attività di R&S - Il co. 41 della Legge di Stabilità 2015 definisce le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione in questione. In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

Su tale condizione si pone la necessità di stabilire se debba esservi una proporzionalità tra reddito agevolabile e costi di ricerca e sviluppo relativi all’intangibile sostenuti nel periodo di imposta. Tale necessità deriva dall’impostazione dell’OCSE, in base alla quale il reddito agevolato non deve essere eccessivamente elevato rispetto alla percentuale di costi qualificati sostenuta da contribuenti qualificati. A quanto ammonta tale percentuale?

PMI navigano al buio – La normativa fondante il regime del patent box prevede delle modalità semplificate per l’accesso al ruling da parte delle piccole e medie imprese. Queste modalità semplificate sono tutt’ora sconosciute.

Fonte: Fiscal Focus
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Attività di B&B esercitata occasionalmente

12/11/2015

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L’attività di B&B, se esercitata in maniera occasionale non è un’attività soggetta ad Iva e, di conseguenza, chi la gestisce non dovrà emettere documenti fiscali, ma esclusivamente ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento.

Il carattere saltuario o occasionale, infatti, consente l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
In sostanza, quindi, l’attività di Bed and Breakfast esercitata da persone fisiche che usufruiscono, in maniera occasionale e con assenza di organizzazione di mezzi (Ris. 13 ottobre 2000 n. 155/E e 14 dicembre 1998, n. 180/E), di parte della propria abitazione di residenza per offrire alloggio e prima colazione, esclude la soggettività imprenditoriale.
In caso contrario, ossia quando l’attività è esercitata per professione abituale, si deve obbligatoriamente aprire aperta partita iva e dichiarare il relativo reddito d’impresa.

Requisiti soggettivi

Chi esercita tale attività deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

Iva

Il contribuente che gestisce un'attività di Bed and Breakfast in maniera saltuaria e senza organizzazione di mezzi dovrà rilasciare al cliente una ricevuta non fiscale, datata, numerata con l’indicazione del corrispettivo incassato e del numero dei giorni di pernottamento.
In questo caso la “madre” resterà al titolare del B&B e la “figlia” verrà consegnata all’ospite. L'unico accorgimento da prendere è quello di applicare una marca da bollo da € 2,00 qualora l'importo superi € 77,47.
In alcuni comuni occorrerà addebitare ai turisti anche la tassa di soggiorno e provvedere al suo versamento.

Redditi

Sotto il profilo tributario queste attività occasionali sono tassate come redditi diversi.
Il principio applicabile è quello di cassa: vanno dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
Ogni spesa considerata “specificamente inerente” l’attività esercitata può essere dedotta nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del 730, dall’ammontare dei proventi incassati.
Pertanto ad esempio, nel quadro RL di Unico sarà necessario procedere a compilare il rigo RL14 (il riferimento è a Unico 2015) e ad indicare in colonna 1 l’ammontare dei proventi incassati, in colonna 2 il totale dei costi, mentre a rigo RL19 è necessario riepilogare il reddito netto conseguito.
Tale reddito farà eventualmente cumulo con gli altri posseduti dal contribuente che devono essere poi riepilogati tutti nel quadro RN dove avviene la liquidazione complessiva dell’IRPEF dovuta.
Il contribuente deve anche redigere e conservare un prospetto riepilogativo (da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria) dove riportare l’indicazione dell’ammontare lordo dei corrispettivi e delle spese inerenti, dalla cui somma algebrica si ricava il reddito da dichiarare.
Sul punto si ricorda che le spese inerenti vanno opportunamente documentate.
Una questione complessa diventa spesso quella di separare in modo chiaro e netto le spese inerenti, da quelle normali del ménage familiare (per esempio, quelle per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, ecc.). In tale caso per i consumi energetici, un criterio opportuno, potrebbe essere quello di effettuare un calcolo pro-quota su base millesimale e in proporzione al tempo di occupazione.

Agevolazioni ristrutturazione (50%)

In fine per gli interventi relativi a spese di ristrutturazione dell’unità immobiliare residenziale utilizzata per l’attività di B&B si ricorda checon la Risoluzione n. 18/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di ristrutturazione delle abitazioni private adibite promiscuamente anche all’esercizio di un’attività commerciale, Bed and Breakfast, possono usufruire della detrazione d’imposta prevista, ai fini Irpef del 50%, per il recupero del patrimonio edilizio, delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, purché ulteriormente ridotte del 50%.

Fonte: Fiscal Focus
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Perdite su crediti: nuove interpretazioni

12/11/2015

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Premessa – Per le perdite su crediti di modesta entità il termine dei sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale (“dies a quo”) la perdita può essere fiscalmente dedotta: è la corretta adozione dei principi contabili che determina la cancellazione del credito dal bilancio, derivante dall’esercizio in cui è imputata a conto economico a titolo di svalutazione secondo l’apprezzamento degli amministratori.

Decreto internazionalizzazione - Il D.Lgs. n. 147/2015 “Decreto Internazionalizzazione” è intervenuto al fine di dare maggiore certezza al periodo di deducibilità della perdita riferita a crediti di modesto importo (€ 2.500/5.000) che risultano scaduti da almeno 6 mesi.

Testo legislativo - Il nuovo comma 5-bis del citato art. 101, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto in esame, dispone che la deduzione delle perdite sui predetti crediti: “è ammessa (…) nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui (…) sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Principi contabili - Di conseguenza la deducibilità di una perdita su crediti di modesto importo/nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali è ammessa nel medesimo periodo d’imposta di imputazione della stessa a bilancio sulla base dell’applicazione dei Principi contabili, ancorché lo stesso sia successivo a quello di manifestazione delle condizioni per la deducibilità.

Limite temporale - È comunque posto un limite temporale entro il quale è consentita la deducibilità, rappresentato dal periodo d’imposta nel quale, in base ai predetti Principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio (così, ad esempio, per effetto della cessione del credito a terzi, per prescrizione, per effetto della stipula di un accordo di saldo o di stralcio).

Crediti di modesto importo - Relativamente alla perdita su crediti di modesto importo, il Decreto in esame, come evidenziato nella Relazione illustrativa, “accoglie” le soluzioni interpretative già fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2013 n. 26/E, in base alle quali il verificarsi della condizione temporale (decorso dei 6 mesi) rappresenta il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta; la stessa, non deve necessariamente essere contabilizzata nell’esercizio in cui si è realizzata la predetta condizione.

Periodo successivo - Pertanto, anche qualora l’imputazione secondo la corretta applicazione dei principi contabili avvenga in un periodo di imposta successivo a quello della scadenza del sesto mese dal termine di pagamento concordato, la perdita sarà deducibile in quel periodo di imposta

Periodo d’imputazione - Più precisamente, se la perdita, in applicazione dei Principi contabili è imputata in un esercizio successivo a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, la stessa è deducibile nell’esercizio di imputazione a Conto economico, mentre se la perdita è imputata in un esercizio precedente a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, la stessa è deducibile in quest’ultimo esercizio.

Fonte: Fiscal Focus
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