L’art. 2435-ter c.c. introduce la nuova categoria delle micro-imprese. La nuova disposizione è stata inserita dall'art. 6, c. 13, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016. La relativa disciplina è applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, c. 1, del medesimo decreto.
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma è chiaro che, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni.
Le micro-imprese godono dello stesso regime agevolativo delle società piccole con ulteriori apposite semplificazioni.
Sono considerate micro-imprese, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Fatte salve le norme che si stanno passando in rassegna, gli schemi di bilancio e la determinazione dei criteri di valutazione sono quelli previsti per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
Sono esonerate inoltre dalla nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sull’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime nonché l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Infine sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate alcune informazioni previste dal comma 3 dell'art. 2428. In primo luogo il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente e poi il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
È prevista, poi, la non applicabilità al bilancio delle micro-imprese del comma 5 dell'art. 2423 cod. civ. e del numero 11-bis) del comma 1 dell'art. 2426 c.c.
Pertanto non si applica la possibilità di derogare alle disposizioni sul bilancio se l'applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.
Risulta inapplicabile anche l'utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.
Quando per il secondo esercizio consecutivo vengano superati i predetti limiti, il bilancio deve essere redatto in forma abbreviata o ordinaria.
L’introduzione di tale forma ridotta di bilancio d’esercizio si ritiene abbia una portata limitata. Infatti, si è certi che uno scarno riporto di informazioni all'interno del bilancio delle micro-imprese comporterà per le banche, di fronte a tali documenti, l'obbligo di richiedere maggiori dettagli vanificando le semplificazioni previste dalla disciplina per tali soggetti.
Fonte: Fiscal Focus
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma è chiaro che, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni.
Le micro-imprese godono dello stesso regime agevolativo delle società piccole con ulteriori apposite semplificazioni.
Sono considerate micro-imprese, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,
- totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5.
Fatte salve le norme che si stanno passando in rassegna, gli schemi di bilancio e la determinazione dei criteri di valutazione sono quelli previsti per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
Sono esonerate inoltre dalla nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sull’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime nonché l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Infine sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate alcune informazioni previste dal comma 3 dell'art. 2428. In primo luogo il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente e poi il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
È prevista, poi, la non applicabilità al bilancio delle micro-imprese del comma 5 dell'art. 2423 cod. civ. e del numero 11-bis) del comma 1 dell'art. 2426 c.c.
Pertanto non si applica la possibilità di derogare alle disposizioni sul bilancio se l'applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.
Risulta inapplicabile anche l'utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.
Quando per il secondo esercizio consecutivo vengano superati i predetti limiti, il bilancio deve essere redatto in forma abbreviata o ordinaria.
L’introduzione di tale forma ridotta di bilancio d’esercizio si ritiene abbia una portata limitata. Infatti, si è certi che uno scarno riporto di informazioni all'interno del bilancio delle micro-imprese comporterà per le banche, di fronte a tali documenti, l'obbligo di richiedere maggiori dettagli vanificando le semplificazioni previste dalla disciplina per tali soggetti.
Fonte: Fiscal Focus