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<channel><title><![CDATA[Gigli Group Consulting - News]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news]]></link><description><![CDATA[News]]></description><pubDate>Tue, 22 Aug 2023 05:05:11 +0200</pubDate><generator>Weebly</generator><item><title><![CDATA[Finanziamenti soci]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/finanziamenti-soci]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/finanziamenti-soci#comments]]></comments><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 13:42:55 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/finanziamenti-soci</guid><description><![CDATA[Premessa &ndash; Con la Norma di comportamento n. 194, l&rsquo;Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha precisato che per i finanziamenti soci la presunzione contenuta nell&rsquo;art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo (fruttifero o infruttifero) da quelli effettuati a titolo diverso (tipicamente ad incremento del patrimonio netto). Se il versamento &egrave; a titolo di mutuo, l&rsquo;art 1815 del Codice civile presume che esso sia fruttifero &ldquo; [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;"><strong>Premessa</strong> &ndash; Con la Norma di comportamento n. 194, l&rsquo;Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha precisato che per i finanziamenti soci la presunzione contenuta nell&rsquo;art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo (fruttifero o infruttifero) da quelli effettuati a titolo diverso (tipicamente ad incremento del patrimonio netto). Se il versamento &egrave; a titolo di mutuo, l&rsquo;art 1815 del Codice civile presume che esso sia fruttifero &ldquo;salvo diversa volont&agrave; delle parti&rdquo;, la cui prova pu&ograve; essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell&rsquo;art. 45 c. 2 del TUIR.<br /><strong>Finanziamenti soci</strong> - L&rsquo;art. 46, comma 1, del TUIR dispone che &ldquo;le somme versate alle societ&agrave; commerciali (&hellip;) dai loro soci (&hellip;.) si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento &egrave; stato fatto ad altro titolo&rdquo;. In base a tale disposizione, le somme erogate dai soci alla societ&agrave; sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo, che comportano un obbligo di debito/credito reciproco e quindi di restituzione da parte della societ&agrave; ricevente. Tale presunzione pu&ograve; essere superata con la precisa indicazione nei bilanci o nei rendiconti della societ&agrave; finanziata di un titolo diverso dal mutuo che non preveda tale obbligo di rimborso.<br /><strong>TUIR</strong> - La finalit&agrave; di tale disposizione del TUIR &egrave; di superare eventuali incertezze circa il &ldquo;titolo&rdquo; del versamento del socio e non di stabilire la sua fruttuosit&agrave; o infruttuosit&agrave;: la norma dell&rsquo;art. 46, 1&deg; c. TUIR rileva, in altri termini, solo ai fini della qualificazione delle somme erogate (debito ovvero voce di patrimonio netto per la societ&agrave; ricevente).<br /><strong>Mutuo</strong> - Qualora le somme erogate siano da considerare concesse a titolo di mutuo, sulla fruttuosit&agrave; o meno delle stesse non sussiste una specifica previsione normativa nel TUIR, n&eacute; nell&rsquo;art. 46 n&eacute; l&rsquo;art. 89, n&eacute; altrove; la soluzione deve essere ricercata nella disciplina civilistica e pi&ugrave; precisamente nell&rsquo;art. 1815 Cod. civ., in base al quale, salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo cos&igrave; l&rsquo;onerosit&agrave; dello stesso: si tratta di una presunzione semplice, che quindi pu&ograve; essere vinta, anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria. Nemmeno l&rsquo;art. 45, comma 2, ultimo periodo e l&rsquo;art. 89 del TUIR dispongono su tale aspetto.<br /><strong>Presunzione</strong> - Gli stessi non introducono alcuna presunzione sulla fruttuosit&agrave; o infruttuosit&agrave; del mutuo ma semplicemente prevedono che, per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, con la conseguenza che, se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell&rsquo;ammontare maturato nel periodo d&rsquo; imposta e, se la misura non &egrave; determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.<br /><strong>Disciplina civilistica</strong> - Si deve pertanto concludere che per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, occorre fare riferimento unicamente alla disciplina civilistica e solamente nel caso in cui sia accertato, alla luce delle prescrizioni civilistiche, che il mutuo abbia natura onerosa, operano, salvo prova scritta contraria, le presunzioni poste dall&rsquo;art. 45 (e 89) del TUIR riguardo alla percezione, alla competenza e alla misura degli interessi.<br /><strong>Prova</strong> - Quanto alla necessit&agrave; di provare che si sia formata la &ldquo;diversa volont&agrave; delle parti&rdquo; prevista dall&rsquo;art. 1815 Codice Civile i mezzi di prova possono ad esempio essere: scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica; atto pubblico; scrittura privata in qualunque forma; delibera assembleare o dell&rsquo;organo amministrativo; copia ordini di bonifico con causale &ldquo;finanziamento infruttifero soci&rdquo; o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali; informativa di bilancio.<br /><br />&#8203;Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[APE: non si allega ma resta obbligatoria]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/ape-non-si-allega-ma-resta-obbligatoria]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/ape-non-si-allega-ma-resta-obbligatoria#comments]]></comments><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 10:21:52 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/ape-non-si-allega-ma-resta-obbligatoria</guid><description><![CDATA[Ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 D.lgs. n. 192/2005 non &egrave; pi&ugrave; previsto l&rsquo;obbligo di allegare l&rsquo;A.P.E. (documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento redatto solitamente da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unit&agrave; abitative. Al ri [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:justify;">Ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 D.lgs. n. 192/2005 non &egrave; pi&ugrave; previsto l&rsquo;obbligo di allegare l&rsquo;A.P.E. (documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento redatto solitamente da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unit&agrave; abitative. Al riguardo &egrave; stato previsto, invece, l&rsquo;obbligo di inserire nel contratto di locazione (o di cessione dell&rsquo;immobile a titolo gratuito) una clausola con la quale &ldquo;il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici&rdquo;.<br />L&rsquo;obbligo di allegare la certificazione resta fermo, invece, per i contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici e non singole unit&agrave; immobiliari.<br /><br /><strong>L&rsquo;A.P.E. deve comunque esserci</strong> &ndash; L&rsquo;obbligo di inserire la clausola in luogo dell&rsquo;allegazione pu&ograve; considerarsi come una vera e propria &ldquo;autocertificazione&rdquo; con cui le parti (es. locatore e conduttore) dichiarano di essere in possesso del certificato A.P.E. e, dunque, ci&ograve; sta significando che l&rsquo;attestato deve, in ogni caso, essere esistente sin dall&rsquo;inizio della trattativa.<br />In merito al regime sanzionatorio, ai sensi della nuova disciplina varata dal DL 23 dicembre 2013, n. 145, prevede (dal 1&deg; ottobre 2015) le seguenti sanzioni:<br /><span></span><br /><ul><li>in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario &egrave; punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;</li><li>In caso di violazione dell&rsquo;obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unit&agrave; immobiliari nel caso di vendita, il proprietario &egrave; punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;</li><li>in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unit&agrave; immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario &egrave; punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;</li><li>in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione &egrave; da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unit&agrave; immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa &egrave; ridotta alla met&agrave;. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.</li></ul><br />L&rsquo;art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello sviluppo economico l&rsquo;amministrazione competente all&rsquo;irrogazione delle sanzioni ed &egrave; l&rsquo;Agenzia delle Entrate competente ad individuare le informazioni (tra quelle disponibili ed acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti), considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l&rsquo;accertamento e la contestazione della violazione (Circolare n. 31/E/2014, in cui la stessa amministrazione finanziaria chiarisce anche che il pagamento della sanzione non libera comunque dall&rsquo;obbligo di presentare al Ministero l&rsquo;attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, il che sta significando, che nonostante il pagamento della sanzione, ad esempio il locatore deve, in ogni caso, dotarsi dell&rsquo;A.P.E. laddove effettivamente assente).<br /><br />&#8203;Fonte: Fiscal Focus<br /><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Cedolare secca: fuori imprenditori e professionisti]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/cedolare-secca-fuori-imprenditori-e-professionisti]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/cedolare-secca-fuori-imprenditori-e-professionisti#comments]]></comments><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 10:18:55 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/cedolare-secca-fuori-imprenditori-e-professionisti</guid><description><![CDATA[Come noto, dal periodo d&rsquo;imposta 2011 &egrave; possibile ricorrere al regime della cedolare secca, in luogo della tassazione ordinaria dei canoni di locazione.Il regime in commento rappresenta uno strumento estremamente conveniente, soprattutto in considerazione del fatto che l&rsquo;imposta sostitutiva sostituisce non soltanto l&rsquo;Irpef e le addizionali comunali e regionali, ma anche l&rsquo;imposta di registro e l&rsquo;imposta di bollo dovute per la registrazione del contratto.L&rsq [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">Come noto, dal periodo d&rsquo;imposta 2011 &egrave; possibile ricorrere al regime della cedolare secca, in luogo della tassazione ordinaria dei canoni di locazione.<br />Il regime in commento rappresenta uno strumento estremamente conveniente, soprattutto in considerazione del fatto che l&rsquo;imposta sostitutiva sostituisce non soltanto l&rsquo;Irpef e le addizionali comunali e regionali, ma anche l&rsquo;imposta di registro e l&rsquo;imposta di bollo dovute per la registrazione del contratto.<br /><br /><strong>L&rsquo;ambito soggettivo</strong><br />Al fine di poter accedere al regime della cedolare secca, &egrave; necessario che il locatore sia una persona fisica che non operi nell&rsquo;ambito del reddito d&rsquo;impresa o di lavoro autonomo.<br />Sono pertanto esclusi dal beneficio in commento non soltanto le societ&agrave; commerciali, ma anche gli enti non commerciali e i condomini per gli immobili di propriet&agrave; condominiale.<br />Anche il locatario, inoltre, deve essere una persona fisica che non utilizza l&rsquo;immobile nell&rsquo;ambito dell&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa o di lavoro autonomo.<br />Quest&rsquo;ultimo aspetto, tuttavia, deve ritenersi esclusivamente frutto dell&rsquo;interpretazione dell&rsquo;Agenzia delle entrate, la quale si &egrave; soffermata sul punto con la Circolare n.26/E del 2011, mentre il Legislatore nulla sembra aver stabilito in merito.<br />Ecco il motivo per il quale la giurisprudenza ha pi&ugrave; volte espresso tesi contrarie rispetto a quelle richiamate nella citata circolare (CTP Reggio Emilia, sentenza n.470/3/14; CTP Milano, sentenza n.35299/25/15).<br /><br /><strong>Gli immobili locati alle cooperative edilizie</strong><br />Ai sensi dell&rsquo;art. 9, co.2 del D.L. n.47/2014 (c.d. <em>&ldquo;Piano Casa&rdquo;</em>) &egrave; possibile esercitare l&rsquo;opzione per la cedolare secca anche nel caso in cui il locatario sia una cooperativa edilizia o un ente senza scopo di lucro, a condizione che gli immobili siano sublocati a studenti universitari.<br /><strong>I chiarimenti dell&rsquo;Agenzia delle entrate</strong><br />In considerazione dell&rsquo;evidente contrasto tra le tesi giurisprudenziali e quelle dell&rsquo;Agenzia delle entrate la stampa specializzata &egrave; tornata a sottoporre a quest&rsquo;ultima la problematica.<br />&Egrave; stato quindi chiesto di chiarire se &egrave; possibile accedere al regime della cedolare secca nel caso in cui:<br /><ul><li>l&rsquo;inquilino sia un soggetto che agisce nell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; di impresa o di lavoro autonomo,</li><li>ma utilizzi l&rsquo;immobile per finalit&agrave; abitative di collaboratori, dipendenti, fornitori o clienti.</li></ul><br />Ebbene, l&rsquo;Agenzia delle entrate, nonostante le recenti interpretazioni giurisprudenziali &egrave; tornata a confermare la sua tesi, richiamando il comma 6 dell&rsquo;art. 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in forza del quale<em> &ldquo;le disposizioni di cui ai commi da 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unit&agrave; immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivit&agrave; d'impresa, o di arti e professioni&rdquo;.</em><br /><br />In considerazione della succitata disposizione normativa l&rsquo;Agenzia delle entrate ritiene quindi di poter escludere dal regime della cedolare secca anche tutti quei contratti stipulati con conduttori che agiscono nell&rsquo;ambito dell&rsquo;attivit&agrave; di impresa o di lavoro autonomo, facendo quindi assumere rilievo non solo all&rsquo;attivit&agrave; svolta dal locatore ma anche quella dell&rsquo;inquilino.<br />&Egrave; inoltre ritenuto irrilevante, a tal fine, che l&rsquo;imprenditore utilizzi i locali per finalit&agrave; abitative dei propri dipendenti o collaboratori.<br />D&rsquo;altronde, al fine di sostenere ulteriormente la richiamata tesi, l&rsquo;Agenzia delle Entrate ricorda che, laddove il legislatore abbia voluto estendere il regime della cedolare secca anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, lo ha espressamente fatto con una norma ad hoc: si pensi, a tal proposito, alla possibilit&agrave; concessa di estendere il regime della cedolare secca anche ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purch&eacute; oggetto di sublocazione a studenti universitari.<br />La circostanza, appunto, che il Legislatore abbia espressamente indicato questa fattispecie, porta a concludere che l&rsquo;ambito soggettivo di applicazione della disposizione non possa essere oggetto di una mera estensione in via interpretativa.<br />Viene quindi nuovamente confermato quanto chiarito con la circolare del 2011: &egrave; escluso dal regime della cedolare secca anche il contratto stipulato con imprenditori e lavoratori autonomi, indipendentemente dalle finalit&agrave; di questi ultimi.<br />&Egrave; tuttavia chiarito che sono invece <em>&ldquo;compresi nell&rsquo;ambito di applicazione della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purch&eacute; risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalit&agrave; abitative&rdquo;</em>.<br /><br />Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Detrazione IRPEF sull'acquisto di immobili nuovi]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/detrazione-irpef-sullacquisto-di-immobili-nuovi]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/detrazione-irpef-sullacquisto-di-immobili-nuovi#comments]]></comments><pubDate>Tue, 16 Feb 2016 16:48:50 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/detrazione-irpef-sullacquisto-di-immobili-nuovi</guid><description><![CDATA[Premessa &ndash; La detrazione Irpef del 50% dell&rsquo;Iva per l&rsquo;acquisto di unit&agrave; abitative riguarda solo gli immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio.Legge di stabilit&agrave; 2016 - La Legge di Stabilit&agrave; del 2016 (art. 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 d [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;"><strong>Premessa</strong> &ndash; La detrazione Irpef del 50% dell&rsquo;Iva per l&rsquo;acquisto di unit&agrave; abitative riguarda solo gli immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio.<br /><br /><strong>Legge di stabilit&agrave; 2016</strong> - La Legge di Stabilit&agrave; del 2016 (art. 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha previsto una nuova detrazione per l&rsquo;acquisto di unit&agrave; abitative cedute da imprese costruttrici imponibili ai fini dell&rsquo;IVA.<br />Detrazione - L&rsquo;acquirente pu&ograve; considerare in detrazione, fino a concorrenza dell&rsquo;imposta lorda, il 50 per cento dell&rsquo;importo corrisposto per il pagamento dell&rsquo;IVA.<br /><br /><strong>Applicazione dell&rsquo;agevolazione</strong> - L&rsquo;ambito applicativo della nuova detrazione riguarda gli acquisti che vengono effettuati nel periodo 1&deg; gennaio &ndash; 31 dicembre 2016 e spetta esclusivamente per le unit&agrave; immobiliari con classe energetica A o B ai sensi delle disposizioni vigenti.<br /><br /><strong>Ambito soggettivo</strong> &ndash; In particolare il beneficio &egrave; fruibile a condizione che la cessione dell&rsquo;immobile abitativo sia effettuata da un&rsquo;impresa costruttrice e l&rsquo;unit&agrave; immobiliare deve avere una classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.<br /><br /><strong>Non solo prima casa</strong> - La detrazione (parziale) del costo non &egrave; limitata alla prima casa, ma riguarda ogni tipologia di immobile (anche di lusso) di tipo abitativo a condizione, per&ograve;, che l&rsquo;acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre del 2016. &Eacute; altres&igrave; irrilevante l&rsquo;aliquota IVA applicata che pu&ograve; essere del 4% (per la prima casa) del 10% o del 22% (per gli immobili di lusso). La detrazione potr&agrave; essere scomputata dall&rsquo;IRPEF non in un&rsquo;unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo.<br /><br /><strong>Immobili</strong> - Dal punto di vista oggettivo, come si desume in base alla mera lettura della norma, la detrazione riguarda esclusivamente l&rsquo;acquisto di unit&agrave; immobiliari residenziali. A tal proposito si dovr&agrave; fare riferimento alla categoria catastale A, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10 (uffici).<br /><br /><strong>Telefisco 2016</strong> &ndash; Nel corso di Telefisco 2016 &egrave; stato chiesto se l&rsquo;agevolazione si applica anche alle vendite fatte da un&rsquo;impresa che ha eseguito lavori di recupero (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione).<br /><br /><strong>Risposta delle Entrate</strong> &ndash; I tecnici delle Entrate nel corso dell&rsquo;incontro tenuto con la stampa specializzata hanno affermato che dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l&rsquo;acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell&rsquo;articolo 16-bis, del Tuir.<br /><br />Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Prorogati i Bonus 65% per gli efficientamenti energetici]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/prorogati-i-bonus-65-per-gli-efficientamenti-energetici]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/prorogati-i-bonus-65-per-gli-efficientamenti-energetici#comments]]></comments><pubDate>Tue, 16 Feb 2016 16:46:09 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/prorogati-i-bonus-65-per-gli-efficientamenti-energetici</guid><description><![CDATA[L&rsquo;art. 14 del D.L. 14 giugno 2013 n&deg; 63, ai fini di un miglioramento dell&rsquo;efficienza energetica degli edifici esistenti, ha previsto una detrazione del 65% delle spese sostenute con riferimento a :miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);installazione di pannelli solari;sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.Dal 1 gennaio 2017 il beneficio sar&agrave; del 36%, cio&egrave; quello ordinariamente previsto pe [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">L&rsquo;art. 14 del D.L. 14 giugno 2013 n&deg; 63, ai fini di un miglioramento dell&rsquo;efficienza energetica degli edifici esistenti, ha previsto una detrazione del 65% delle spese sostenute con riferimento a :<br /><br /><span></span><br /><ul><li>miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);</li><li>installazione di pannelli solari;</li><li>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.</li></ul><br />Dal 1 gennaio 2017 il beneficio sar&agrave; del 36%, cio&egrave; quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.<br /><strong>Soggetti beneficiari</strong>- Rientrano tra i soggetti che possono richiedere l&rsquo;agevolazione: le persone fisiche, comprese gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d&rsquo;impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attivit&agrave; commerciale purch&eacute; siano soggetti al pagamento dell'Ires (dunque non i Comuni ad esempio). Possono fruire dell&rsquo;agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull&rsquo;immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore. Dal 1&deg; gennaio 2016 sono ammessi anche gli Istituti autonomi per le case popolari.<br /><strong>Immobili interessati</strong> - Gli interventi devono essere eseguiti su unit&agrave; immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.<br /><strong>La Legge di stabilit&agrave; 2016 al comma 74 ( Legge n&deg; 208 del 28 dicembre 2015) ha confermato la detrazione anche per il 2016</strong> e al comma 88 ammette all&rsquo;agevolazione anche le spese per l&rsquo;acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.<br />In particolare le spese agevolabili fanno riferimento a :<br /><span></span><br /><ul><li>interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un&rsquo;apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell&rsquo;11 marzo 2008, cos&igrave; come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione &egrave; pari a 100.000 euro</li><li>interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit&agrave; immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell&rsquo;agevolazione &egrave; che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un&rsquo;apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell&rsquo;11 marzo 2008, cos&igrave; come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d&rsquo;ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l&rsquo;involucro riscaldato dell&rsquo;edificio verso l&rsquo;esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre</li><li>l&rsquo;installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universit&agrave;. Il valore massimo della detrazione &egrave; di 60.000 euro</li><li>interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;</li><li>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;</li><li>interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.</li><li>Non &egrave; agevolabile, invece, l&rsquo;installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.</li></ul><br />La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:<br /><span></span><br /><ul><li>per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unit&agrave; immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016;</li><li>per l&rsquo;acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all&rsquo;allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;</li><li>per l&rsquo;acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.</li></ul><br />Altra novit&agrave; prevista dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilit&agrave; 2016) &egrave; la possibilit&agrave; per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere l&rsquo;ecobonus alle aziende che fanno i lavori in cambio di uno sconto. In questo modo si permette anche agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni. Le modalit&agrave; operative della cessione dovranno essere chiarite dall&rsquo;Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1&deg; marzo 2016, probabilmente il credito si potr&agrave; cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.<br /><strong>La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, non &egrave; cumulabile - per i medesimi interventi con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).<br /><br />Fonte: Fiscal Focus</strong><br /><br /><span></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il bilancio delle micro-imprese]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/il-bilancio-delle-micro-imprese]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/il-bilancio-delle-micro-imprese#comments]]></comments><pubDate>Wed, 03 Feb 2016 17:37:54 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/il-bilancio-delle-micro-imprese</guid><description><![CDATA[L&rsquo;art. 2435-ter c.c. introduce la nuova categoria delle micro-imprese. La nuova disposizione &egrave; stata inserita dall'art. 6, c. 13, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed &egrave; entrato in vigore a decorrere dal 1&deg; gennaio 2016. La relativa disciplina &egrave; applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, c. 1, del medesimo decreto.Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">L&rsquo;art. 2435-ter c.c. introduce la nuova categoria delle micro-imprese. La nuova disposizione &egrave; stata inserita dall'<a>art. 6</a>, c. 13, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed &egrave; entrato in vigore a decorrere dal 1&deg; gennaio 2016. La relativa disciplina &egrave; applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'<a>art. 12</a>, c. 1, del medesimo <a>decreto</a>.<br /><br />Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma &egrave; chiaro che, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovr&agrave; essere adeguato alle nuove prescrizioni.<br /><br />Le micro-imprese godono dello stesso regime agevolativo delle societ&agrave; piccole con ulteriori apposite semplificazioni.<br /><br />Sono considerate micro-imprese, le societ&agrave;, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:<br /><br /><ul><li>totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,</li><li>totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,</li><li>dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5.</li></ul><br />Fatte salve le norme che si stanno passando in rassegna, gli schemi di bilancio e la determinazione dei criteri di valutazione sono quelli previsti per le societ&agrave; che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'<a>art. 2435-bis</a>.<br /><br />Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.<br /><br />Sono esonerate inoltre dalla nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sull&rsquo;importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivit&agrave; potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonch&eacute; gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonch&eacute; controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime nonch&eacute; l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonch&eacute; gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.<br /><br />Infine sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate alcune informazioni previste dal comma 3 dell'<a>art. 2428</a>. In primo luogo il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ&agrave; controllanti possedute dalla societ&agrave;, anche per tramite di societ&agrave; fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente e poi il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ&agrave; controllanti acquistate o alienate dalla societ&agrave;, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societ&agrave; fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.<br /><br />&Egrave; prevista, poi, la <strong>non applicabilit&agrave;</strong> al <strong><em>bilancio</em></strong> delle micro-imprese del comma 5 <strong>dell'art. 2423 cod. civ.</strong> e del numero 11-bis) del comma 1 <strong>dell'art. 2426 c.c.</strong><br /><br />Pertanto non si applica la possibilit&agrave; di derogare alle disposizioni sul <strong><em>bilancio</em></strong> se l'applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.<br /><br />Risulta inapplicabile anche l'utilizzo del<em> fair value </em>per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.<br /><br />Quando per il secondo esercizio consecutivo vengano superati i predetti limiti, il bilancio deve essere redatto in forma abbreviata o ordinaria.<br /><br />L&rsquo;introduzione di tale forma ridotta di bilancio d&rsquo;esercizio si ritiene abbia una portata limitata. Infatti, si &egrave; certi che uno scarno riporto di informazioni all'interno del <strong><em>bilancio</em></strong> delle micro-imprese comporter&agrave; per le banche, di fronte a tali <strong><em>documenti</em></strong>,<strong> l'obbligo di richiedere maggiori dettagli </strong>vanificando le semplificazioni previste dalla disciplina per tali soggetti.<br /><br />Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Accertamento e prescrizione: al via i regimi premiali]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/accertamento-e-prescrizione-al-via-i-regimi-premiali]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/accertamento-e-prescrizione-al-via-i-regimi-premiali#comments]]></comments><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:14:37 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/accertamento-e-prescrizione-al-via-i-regimi-premiali</guid><description><![CDATA[Premessa &ndash; Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto &ldquo;Salva Italia&rdquo;), art. 10, commi da 9 a 13, il 31.12.2015 &egrave; scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d&rsquo;imposta 2011.Nuovo anno - Con l&rsquo;arrivo del nuovo anno, risultano trascorsi anche i termini di decadenza dell&rsquo;azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell&rsquo;Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600/19 [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;"><strong>Premessa</strong> &ndash; Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto &ldquo;Salva Italia&rdquo;), art. 10, commi da 9 a 13, il 31.12.2015 &egrave; scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d&rsquo;imposta 2011.<br /><br /><strong>Nuovo anno</strong> - Con l&rsquo;arrivo del nuovo anno, risultano trascorsi anche i termini di decadenza dell&rsquo;azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell&rsquo;Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.<br /><br /><strong>Prescrizione</strong> - Ai sensi delle citate norme, comuni al settore impositivo diretto e dell&rsquo;IVA, l&rsquo;avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di nullit&agrave;, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui &egrave; stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l&rsquo;Amministrazione dispone di un&rsquo;annualit&agrave; aggiuntiva; pertanto potr&agrave; notificare l&rsquo;avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.<br /><br /><strong>Termine del 31 dicembre</strong> - Per effetto delle disposizioni menzionate, lo scorso 31 dicembre si &egrave; verificata la decadenza per l&rsquo;accertamento dell&rsquo;annualit&agrave; d&rsquo;imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, ovvero dell&rsquo;annualit&agrave; d&rsquo;imposta 2009 in caso di omessa dichiarazione.<br /><br /><strong>Nuovo premio congruit&agrave;</strong> &ndash; Ricordiamo per&ograve; che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto &ldquo;Salva Italia&rdquo;), art. 10, commi da 9 a 13, ha introdotto un nuovo premio per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In particolare la norma, contenuta nel Salva Italia (D.L. 201/2011), stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell&rsquo;adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi Decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione sono previste una serie di agevolazioni.<br /><br /><strong>Benefici</strong> &ndash; Tra i benefici &egrave; prevista tra l&rsquo;altro la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l&rsquo;attivit&agrave; di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovr&agrave; essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui &egrave; stata presentata la dichiarazione.<br /><br /><strong>Scadenza del 31 dicembre 2015</strong> - Per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla norma in questione il 31.12.2015 &egrave;, quindi, scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d&rsquo;imposta 2011. Al riguardo si fa presente per&ograve; che l&rsquo;Agenzia delle Entrate, cos&igrave; come disposto dal comma 12 del citato art. 10, con il Provvedimento 12.7.2012 ha fornito le disposizioni attuative del regime in esame e in particolare l&rsquo;elenco degli studi di settore che possono beneficiare dello stesso per il periodo d&rsquo;imposta 2011.<br /><br /><strong>Gli studi di settore interessati</strong> &ndash; Tale elenco risulta piuttosto ridotto visto che sono stati &ldquo;premiati&rdquo; solo 55 studi di settore rispetto a un totale di 206 studi applicabili. Pi&ugrave; in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttivit&agrave; del fattore lavoro; di efficienza e produttivit&agrave; del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditivit&agrave;; di struttura. Oppure a tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attivit&agrave; economica per i quali &egrave; stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia.<br /><br />Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Imprenditori individuali: estromissione beni d'impresa]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/imprenditori-individuali-estromissione-beni-dimpresa]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/imprenditori-individuali-estromissione-beni-dimpresa#comments]]></comments><pubDate>Wed, 20 Jan 2016 13:05:15 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/imprenditori-individuali-estromissione-beni-dimpresa</guid><description><![CDATA[Una delle agevolazioni contenute nella Legge di Stabilit&agrave; 2016 (L. 208/2015) riguarda la possibilit&agrave; per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d&rsquo;impresa i beni immobili strumentali, fruendo di una tassazione &ldquo;agevolata&rdquo; rispetto alle ordinarie modalit&agrave; impositive.In sostanza, si d&agrave; la possibilit&agrave; di far passare l&rsquo;immobile dal regime d&rsquo;impresa al patrimonio personale della persona fisica.E&rsquo; quanto prevede il  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">Una delle agevolazioni contenute nella Legge di Stabilit&agrave; 2016 (L. 208/2015) riguarda la possibilit&agrave; per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d&rsquo;impresa i beni immobili strumentali, fruendo di una tassazione &ldquo;agevolata&rdquo; rispetto alle ordinarie modalit&agrave; impositive.<br /><br />In sostanza, si d&agrave; la possibilit&agrave; di far passare l&rsquo;immobile dal regime d&rsquo;impresa al patrimonio personale della persona fisica.<br /><br />E&rsquo; quanto prevede il co. 121 dell&rsquo;articolo unico della Legge di Stabilit&agrave; 2016. L&rsquo;intervento si innesta in un pi&ugrave; ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilit&agrave; 2016 atto a far &ldquo;fuoriuscire&rdquo; a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.<br /><br /><strong>I requisiti temporali</strong> - L&rsquo;accesso all&rsquo;agevolazione in questione &egrave; subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali, tra cui quello di essere in attivit&agrave; al <strong>1&deg; gennaio 2016</strong>. Non potr&agrave; fruire dell&rsquo;agevolazione chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015.<br /><br /><ul><br /></ul><br /><ul><li>ibeni devono essere posseduti alla data del <strong>31 ottobre 2015</strong>; per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data (<strong>R.M. 188/E/2008</strong>);</li><li>l&rsquo;operazione deve perfezionarsi entro il <strong>31.05.2016.</strong></li></ul><br />Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell&rsquo;agevolazione, l&rsquo;Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l&rsquo;operazione si perfeziona con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell&rsquo;imposta sostitutiva.<br /><br />Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella <strong>C.M. 39/E/2008</strong>.<br /><br />Nello specifico:<br /><br /><ul><li>con la <strong>R.M. 82/E/2009</strong> venne collegato il perfezionarsi dell&rsquo;operazione all&rsquo;indicazione in dichiarazione;</li><li>con la <strong>R.M. 228/E/2009</strong> venne collegato il perfezionarsi dell&rsquo;operazione al solo pagamento dell&rsquo;imposta sostitutiva.</li></ul><br />Il punto dovr&agrave; essere presto chiarito dall&rsquo;Amministrazione Finanziaria.<br /><br /><strong>Imposta sostitutiva e base imponibile - </strong>L&rsquo;operazione di trasferimento dalla sfera d&rsquo;impresa a quella privata si concretizza con il pagamento di un&rsquo;imposta sostitutiva dell&rsquo;8% (in sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto.<br /><br />Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di Stabilit&agrave;, che disciplinano l&rsquo;assegnazione/cessione agevolata, ci induce ad affermare che anche in questo caso si potr&agrave; far riferimento al valore catastale per la determinazione dell&rsquo;eventuale plusvalenza imponibile.<br /><br />Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli immobili, viene data la possibilit&agrave; al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:<br /><br /><ul><li>il valore di mercato cos&igrave; come definito dall&rsquo;art. 9, D.P.R. 917/1986;<br /></li><li>il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.<br /></li></ul><br /><br /><br /><strong>I beni agevolabili -</strong> L&rsquo;estromissione agevolata &egrave; rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura sia che si tratti di immobili strumentali per destinazione.<br /><br />La questione che ora si intende analizzare riguarda l&rsquo;individuazione dei beni strumentali nell&rsquo;impresa individuale.<br /><br />A tal riguardo va evidenziato che per l&rsquo;impresa individuale:<br /><br /><ul><li>per gli acquisti effettuati a partire dal 1&deg; gennaio 1992, un immobile pu&ograve; essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscrittonei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;</li><li>per gli acquisti effettuati ante1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall&rsquo;utilizzo effettuato, mentre l&rsquo;immobile strumentale per natura pu&ograve; essere considerato tale se &egrave; stato annotato nei registri contabili.<br /></li></ul>Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Uscita agevolata dei beni d'impresa]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/uscita-agevolata-dei-beni-dimpresa]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/uscita-agevolata-dei-beni-dimpresa#comments]]></comments><pubDate>Wed, 20 Jan 2016 13:04:16 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/uscita-agevolata-dei-beni-dimpresa</guid><description><![CDATA[L&rsquo;art. 11 del disegno di legge di Stabilit&agrave; per il 2016 prevede la disciplina di quello che &egrave; stato definito come &ldquo;scioglimento agevolato delle societ&agrave; di comodo&rdquo;. Il testo normativo, in realt&agrave;, non contiene alcuna limitazione all&rsquo;applicabilit&agrave; a tali soggetti, cos&igrave; qualificati dall&rsquo;art. 30, legge n. 724/1994, o a quelli in &ldquo;perdita sistemica&rdquo; previsti dall&rsquo;art. 2, D.L. n. 138/2011, ma si rivolge all&rsquo; [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">L&rsquo;art. 11 del disegno di legge di Stabilit&agrave; per il 2016 prevede la disciplina di quello che &egrave; stato definito come &ldquo;<strong>scioglimento agevolato delle societ&agrave; di comodo</strong>&rdquo;. Il testo normativo, in realt&agrave;, non contiene alcuna limitazione all&rsquo;applicabilit&agrave; a tali soggetti, cos&igrave; qualificati dall&rsquo;art. 30, legge n. 724/1994, o a quelli in &ldquo;<strong>perdita sistemica</strong>&rdquo; previsti dall&rsquo;art. 2, D.L. n. 138/2011, ma si rivolge all&rsquo;insieme delle societ&agrave; in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilit&agrave; limitata, per azioni e in accomandita per azioni.<br />Inoltre, la norma non contiene nemmeno la prescrizione, comune ai precedenti normativi, di deliberare lo scioglimento entro una certa data e provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla stessa delibera (fatta salva la facolt&agrave; di trasformarsi in societ&agrave; semplice). Lo schema &egrave; abbastanza simile alle precedenti e analoghe disposizioni normative che il legislatore ha approvato, da ultimo con la legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).<br />L&rsquo;intervento, chiesto a gran voce dalle imprese e dai professionisti, appare decisamente apprezzabile.<br />I <strong>tratti salienti</strong> della disciplina proposta sono i seguenti:<br />- i beni assegnabili o cedibili ai soci della societ&agrave; sono gli <strong>immobili diversi da quelli strumentali</strong>, di cui all&rsquo;art. 43, comma 2, primo periododel TUIR, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;impresa commerciale, nonch&eacute; i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch&rsquo;essi a condizione che non siano strumentali all&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave;;<br />- i <strong>soci</strong> devono risultare <strong>iscritti nel libro soci</strong>, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1&deg;ottobre 2015;<br />- la <strong>base imponibile</strong> cui si applicherebbe la <strong>tassazione agevolata e sostitutiva</strong> di imposte sui redditi e IRAP, &egrave; data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrer&agrave; fare riferimento ai criteri indicati dall&rsquo;art. 9 TUIR;<br />- nel caso di assegnazione di beni immobili, per&ograve;, su richiesta della societ&agrave;, il valore normale pu&ograve; essere costituito dal <strong>valore catastale</strong>, che &egrave; quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall&rsquo;art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto;<br />- qualora siano assegnate <strong>azioni</strong> o <strong>quote</strong>, si assume come &ldquo;valore normale&rdquo;, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, &egrave; necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all&rsquo;albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovr&agrave; periziare l&rsquo;intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui &egrave; l&rsquo;assegnazione o la cessione &egrave; stata deliberata. Qui in realt&agrave; la norma considera anche la data di realizzazione dell&rsquo;operazione, che non potr&agrave; che essere sempre successiva, per cui dovr&agrave; essere chiarito quale sar&agrave; l&rsquo;effettivo riferimento temporale;<br />- l&rsquo;imposta sostitutiva &egrave; stabilita nella misura dell&rsquo;<strong>8%</strong>, ovvero del <strong>10,5%</strong> qualora l&rsquo;assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in societ&agrave; semplice) sia posta in essere dalle &ldquo;societ&agrave; considerate non operative&rdquo;. L&rsquo;imposta dovr&agrave; essere <strong>versata in due tranche</strong>, il 60% <strong>entro il 30 novembre 2015</strong> e il restante 40% <strong>entro il 16 luglio 2017</strong>. Le riserve in sospensione d&rsquo;imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell&rsquo;attivo assegnati o ceduti, sconteranno l&rsquo;imposta sostitutiva del 13%;<br />- l&rsquo;agevolazione abbraccia anche l&rsquo;imposta di <strong>registro</strong>, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della met&agrave;, e le imposte <strong>ipotecarie e catastali</strong> che si applicheranno in misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.<br />Dalla lettura della bozza normativa, si evince che possono essere assegnati o ceduti con un&rsquo;aliquota agevolata e, in talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la possibilit&agrave; di lasciare in vita il veicolo societario.<br />Questo tipo di intervento, che si differenzia dai precedenti, sembra apparire in linea con il disposto normativo contenuto nella <strong>legge delega</strong> n. 23/2014, il cui art.12, comma 1, lettera d), prevede una <strong>revisione del regime di tassazione delle societ&agrave; di comodo</strong>. In sostanza, un ultimo invito ai contribuenti interessati a risolvere situazioni critiche prima della riforma normativa.<br />In realt&agrave;, potrebbe essere venuto il momento di abrogare tout court la disciplina sulle <strong>societ&agrave; di comodo </strong><em>ex</em> art. 30, legge n. 724/1994, lasciando in vigore, eventualmente, ma opportunamente rivista, quella sulle <strong>societ&agrave; in perdita sistemica</strong>.<br />Se rileggiamo i documenti accompagnatori dei provvedimenti dell&rsquo;epoca, possiamo notare come la finalit&agrave; dichiarata fosse quella di contrastare &ldquo;l&rsquo;uso improprio della struttura societaria che anzich&eacute; essere finalizzata all&rsquo;esercizio produttivo di attivit&agrave; commerciali, viene impiegata per consentire l&rsquo;anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla societ&agrave; cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l&rsquo;attivit&agrave; che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla societ&agrave;, mentre di fatto detta societ&agrave; si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell&rsquo;effettivo proprietario&rdquo;. Finalit&agrave; riproposta dall&rsquo;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, in cui si affermava la volont&agrave; &ldquo;di disincentivare il ricorso all&rsquo;utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l&rsquo;effettivo proprietario di beni&rdquo;.<br />&Eacute; evidente che, in questo caso, l&rsquo;intenzione del legislatore non &egrave; quello di colpire ipotesi di elusione, bens&igrave; di evasione d&rsquo;imposta da parte del socio persona fisica attraverso l&rsquo;interposizione reale di un veicolo societario.<br /><br />Fonte: Ipsoa<br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[La rinuncia del finanziamento del socio: quando da origine a plusvalenza tassata]]></title><link><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/la-rinuncia-del-finanziamento-del-socio-quando-da-origine-a-plusvalenza-tassata]]></link><comments><![CDATA[http://www.gigligroupconsulting.com/news/la-rinuncia-del-finanziamento-del-socio-quando-da-origine-a-plusvalenza-tassata#comments]]></comments><pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:34:56 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.gigligroupconsulting.com/news/la-rinuncia-del-finanziamento-del-socio-quando-da-origine-a-plusvalenza-tassata</guid><description><![CDATA[Accade frequentemente, nella vita di una societ&agrave;, che sia necessario un apporto di liquidit&agrave;. Qualora non si volesse (o non si potesse) far ricorso al capitale esterno, i soci possono decidere di apportare denaro secondo due distinte forme:a titolo di capitalea titolo di finanziamento.Nel caso in cui il socio decidesse di effettuare un mero finanziamento, il debito della societ&agrave; nei suoi confronti dovr&agrave; essere iscritto nella voce D) 3) del passivo &ldquo;Debiti verso  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph" style="text-align:left;">Accade frequentemente, nella vita di una societ&agrave;, che sia necessario un apporto di liquidit&agrave;. Qualora non si volesse (o non si potesse) far ricorso al capitale esterno, i soci possono decidere di apportare denaro secondo due distinte forme:<br /><br /><ul><li>a titolo di capitale</li><li>a titolo di finanziamento.</li></ul><br />Nel caso in cui il socio decidesse di effettuare un mero finanziamento, il debito della societ&agrave; nei suoi confronti dovr&agrave; essere iscritto nella voce D) 3) del passivo &ldquo;Debiti verso soci per finanziamenti&rdquo;.<br /><br />Le somme in commento dovranno essere oggetto di restituzione al socio.<br /><br /><strong>La rinuncia al credito: trattamento contabile</strong><br /><br />Potr&agrave; accadere che il socio, dopo aver apportato denaro a titolo di finanziamento, voglia rinunciare al rimborso del credito.<br /><br />Il nuovo principio contabile OIC 28, dedicato al Patrimonio netto, espressamente chiarisce quanto segue:<br /><br />&ldquo;<em>La rinuncia del credito da parte del socio- che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva di rafforzamento patrimoniale della societ&agrave; &ndash; &egrave; trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della societ&agrave; in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale</em>&rdquo;.<br /><br />Pertanto, nel caso in cui il socio rinunci al suo credito (che potr&agrave; avere natura finanziaria o commerciale) con una formale comunicazione alla societ&agrave;, o annotando tale volont&agrave; nel verbale di assemblea, e il suo intento sia quello di rafforzare patrimonialmente la societ&agrave; stessa, non potr&agrave; essere contabilizzata una sopravvenienza attiva in bilancio, ma sar&agrave; necessario iscrivere un&rsquo;apposita riserva di capitale.<br /><br /><strong>La disciplina fiscale</strong><br /><br />Con specifico riferimento al trattamento fiscale previsto per la rinuncia del credito da parte dei soci, giova in questa sede di essere richiamata la nuova previsione di cui all&rsquo;art. 13, c.1, lettera a) del Dlgs 147/15, la quale, introducendo il nuovo comma 4-bis all&rsquo;articolo 88 del Tuir, ha stabilito che la rinuncia del socio al credito costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.<br /><br />Specularmente, l&rsquo;art. 94, comma 6, Tuir prevede che il costo fiscale della partecipazione del socio si incrementi del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (articolo 94, comma 6 del Tuir).<br /><br /><br /><br />Il nuovo art. 88, co. 4-bis, Tuir, seppur aggiornato con decorrenza 07.10.2015 trova applicazione soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n.147/15.<br /><br />Pertanto solo dal 2016 le rinunce del socio al credito saranno tassabili, mentre nel 2015 le stesse continueranno a non avere alcuna rilevanza fiscale.<br /><br /><br /><br /><strong>Il valore fiscalmente rilevante</strong><br /><br />La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.<br /><br />A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve provvedere a comunicare alla societ&agrave; tale valore. In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito &egrave; assunto pari a zero.<br /><br />&Egrave; interessante a tal proposito rilevare come, in tutti quei casi in cui il costo fiscale del credito sia uguale al valore nominale, la rinuncia del credito da parte del socio continui a non far emergere alcuna sopravvenienza tassabile (sempre che, ovviamente, sia rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva).<br /><br />La tassabilit&agrave; sar&agrave; quindi limitata ai casi in cui, ad esempio, il credito sia stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale, sia stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante, o, ancora, sia stata rilevata una perdita su crediti ai sensi dell&rsquo;art. 101 Tuir.<br /><br /><strong>Il versamento a titolo di patrimonio netto</strong><br /><br />Nel caso in cui il socio decida di effettuare direttamente un versamento a titolo di incremento patrimoniale non trova applicazione la nuova diposizione appena richiamata, in quanto l&rsquo;importo continua a non rappresentare una sopravvenienza attiva tassabile.<br /><br />Continua infatti a trovare applicazione, in questi casi, l&rsquo;art. 88, co. 4, Tuir, in virt&ugrave; del quale &ldquo;<em>non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societ&agrave;</em>&rdquo;<br /><br />Fonte: Fiscal Focus<br /></div>]]></content:encoded></item></channel></rss>