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I nuovi termini per l'accertamento

30/12/2015

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Un emendamento al disegno di Legge di Stabilità 2016 presentato da Scelta Civica, approvato qualche giorno fa dalla Commissione Bilancio della Camera, getta un colpo di spugna sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, in presenza di fatti aventi rilevanza penal-tributaria.

La disciplina in questione era stata recentemente rivisitata dal Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del DPR n. 633/1972 e 43, comma 3 del DPR n. 600/1973.

Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, termini ricondotti alla scadenza ordinaria di tale potere accertativo.

Le regole vigenti. Le disposizioni attualmente in vigore sul tema prevedono sostanzialmente due diversi regimi applicabili in relazione alla presenza o meno di responsabilità per reati fiscali imputabili al contribuente.

Più in dettaglio, per le annualità d’imposta non caratterizzate dalla presenza di reati tributari, l’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione deve essere notificato al contribuente entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia dispone di un’annualità aggiuntiva per la relativa notificazione.

In presenza di violazioni penal-tributarie, che tuttavia devono essere comunicate all’Autorità giudiziaria entro i termini ordinari sopra descritti, gli stessi termini ordinari vengono raddoppiati: di conseguenza, l’Agenzia può notificare gli atti impositivi entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, entro il decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (disposizione introdotta dal D.L. n. 223/2006 e poi integrata dal D.Lgs. n. 128/2015).

Il decreto da ultimo citato, peraltro, ha introdotto una specifica disciplina, finalizzata a salvaguardare gli atti accertativi già notificati e le attività ispettive in corso alla data del 2 settembre scorso e, quindi, a tutelare gli interessi erariali.

L’emendamento alla legge di stabilità. L’emendamento approvato nella giornata di ieri stravolge l’intera disciplina dettata in materia di IVA e imposte sui redditi, in tema di decadenza del potere accertativo; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine “ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal D.Lgs. 74/2000.

Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che, tuttavia, subisce una sostanziale modifica che si pone sostanzialmente a favore dell’Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa un termine più ampio, rispetto all’attuale regime, per poter notificare i propri atti impositivi.

Più in particolare, per le annualità d’imposta per le quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto anno oggi previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione; nella sostanza l’Amministrazione finanziaria verrà a disporre di un’annualità aggiuntiva rispetto a quanto succede attualmente.

Nel caso di omessa dichiarazione, invece, l’Agenzia potrà notificare l’avviso di accertamento entro l’ottavo anno (in luogo del quinto oggi sancito) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (inserendo, in tal modo, un termine quasi raddoppiato rispetto a quello attuale).

La decorrenza della nuova disciplina. Stando al testo approvato dalla Commissione Bilancio, i termini più ampi per procedere alla notificazione dei provvedimenti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In altri termini, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2015 (Unico, IVA, IRAP,730, 770/ 2016).

Di contro, per gli accertamenti relativi alle annualità d’imposta precedenti, rimangono valide le attuali disposizioni in termini di decadenza dell’azione accertativa, come modificate dal D.Lgs. n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni presentate lo scorso settembre, relative al periodo di imposta 2014, potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2019, ovvero, in presenza di reati tributari rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2023.

Le motivazioni. Per il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, le modifiche in argomento assicureranno una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e contribuente.

Di certo, verrebbero a risolversi tutte le criticità ancora esistenti (nonostante l’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs. n. 128/2015) sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti.

Fonte: Fiscal Focus
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Il contraddittorio è obbligatorio per le contestazioni da studi di settore

30/12/2015

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La sentenza 18 dicembre 2015, n. 25485, della Sezione Tributaria della Cassazione ha riaffermato la centralità del contradittorio endoprocedimentale nell’ipotesi in cui il fisco contesti maggiori ricavi sulla base degli studi di settore.

Il giudice tributario, secondo gli ermellini, deve accertare se l’Ufficio abbia invitato il contribuente al contraddittorio nella fase procedimentale, atteso che si tratta di un passaggio obbligatorio, tanto più rilevante laddove il contribuente non abbia lamentato la mera mancanza formale dell’invito al contraddittorio endoprocedimentale, ma abbia anche sollevato questioni attinenti al merito della pretesa, evidenziando quello che egli avrebbe potuto opporre all’azione accertatrice dell’amministrazione, in particolare con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica nel periodo considerato.

È stata pertanto annullata - con rinvio - la sentenza della CTR della Campania per aver questo giudice considerato “irrilevante” l’omesso invito del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, ai fini dell’applicazione dell’accertamento per standard.

Pur avendo riconosciuto la natura dell’accertamento in questione (studi di settore) – natura peraltro non contestata dalla difesa erariale – la CTR ha disatteso un principio ben noto in materia, atteso che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito “che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”(cfr. Cass., S.U., n. 26635/2009).

Dal che la decisione della Suprema Corte di rinviare la causa al giudice di secondo grado per nuovo esame perché – si legge nell’ordinanza di ieri - “nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto accertare se l'ufficio aveva invitato il contribuente al contraddittorio nella fase procedimentale, stante che si tratta di un passaggio obbligatorio, tanto più rilevante perché il contribuente non ha lamentato la mera mancanza formale dell'invito al contraddittorio endoprocedimentale, ma ha anche sollevato questioni attinenti il merito dell'accertamento, evidenziando quello che egli avrebbe potuto opporre all'azione accertatrice dell'amministrazione, in particolare con riferimento alla ‘specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame’. Sicché il diritto al contraddittorio endoprocedimentale sarebbe stato ‘giustificato’ anche nella prospettiva esegetica recentemente indicata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Kamino”.

Fonte: Fiscal Focus
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IMU e TASI 2016: le novità

30/12/2015

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Premessa – Con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2016, le novità principali per il nuovo anno riguardano principalmente la tassazione del mattone e dei terreni, con importanti novità introdotte per l’IMU e la TASI (le misure hanno un valore di circa 3,7 miliardi di euro).

Un po’ di respiro arriva il prossimo anno per i possessori solo di immobili adibiti ad abitazione principale e per i possessori di terreni agricoli. Sembra definitivamente risolto il dannoso problema dei macchinari c.d. imbullonati. Si è inoltre intervenuti anche per gli immobili concessi in comodato ai figli, non dovendo più passare per la delibera comunale ai fini dell’assimilazione di tali immobili ad abitazione principale.

Ma vediamo in sintesi le principali novità.

Abolizione della TASI – La misura tanto attesa ed arrivata è l’eliminazione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso. La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino (per la sua quota di competenza) qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale (sempre se non di lusso). L’abolizione della TASI si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.

Novità IMUabitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.

È sottratta all’autonomia comunale la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile (non di lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta (genitori e figli) e da questi adibito a propria abitazione principale. È infatti, introdotta “ex lege” la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo, dunque, dell’esenzione totale) per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che: a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato; b) il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). Riguardo questa novità viene da chiedersi quale aliquota applicare per il calcolo, se quella per abitazione principale o quella per le seconde case. Poiché non si tratta di un’assimilazione ad abitazione principale bensì di una agevolazione, dovrebbe trovare applicazione l’aliquota prevista per le seconde case.

IMU terreni agricoli – È confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Imbullonati - È finalmente risolto il problema degli “imbullonati” cioè quei macchinari e impianti ancorati al suolo e che fino al 2015 partecipavano alla stima della rendita catastale del fabbricato aziendale (cat. D ed E) di cui erano parte. Infatti, dal 1° gennaio 2016, ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili strumentali censiti alle categorie D ed E occorre tener conto solo del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Restano, invece, espressamente fuori dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Fonte: Fiscal Focus
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Ravvedimento operoso: dimezzata la sanzione per i ravvedimenti entro 90 giorni

30/12/2015

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Premessa – Il D.lgs. 158/2015 ha modificato l’art. 13 del D.lgs. 472/1997, dimezzando la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposta.

Si passa così da una sanzione del 30% ad una sanzione del 15%. Tuttavia, tale riduzione si applica solo per i ritardi fino a 90 giorni. Dal 91° giorno la sanzione torna ad essere del 30%.

Inoltre, è dimezzata, altresì la sanzione base per i ritardi nei versamenti entro 14 giorni dalla violazione, passando così dal 2% all’1%.

La riforma del sistema sanzionatoria entra il vigore dal 1° gennaio 2016, con l’applicazione del favor rei.

Come cambia il ravvedimento dal 2016 – Il 31 dicembre 2015, dunque, va in pensione la sanzione del 30% per i ritardi di versamento entro i 90 giorni e del 2% per i ritardi entro i 14 giorni e ciò avrà dei riflessi anche per l’istituto del ravvedimento operoso, con la conseguenza che a decorre dal 1° gennaio 2016, le nuove sanzioni saranno:

  • Ravvedimento sprint: con sanzione, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/10 della sanzione prevista per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione (quindi 1/10 dell’1% cioè 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). In tal caso, dunque, la sanzione massima applicabile sarà del 1,4% (0,1 per 14 giorni di ritardo) a fronte del 2,8% ante-riforma (0,2% x 14 giorni di ritardo).
  • Ravvedimento breve: con sanzione pari ad 1/10 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione (quindi 1/10 del 15% e cioè 1,5%);
  • Ravvedimento intermedio: con sanzione pari ad 1/9 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione (quindi 1/9 del 15% e cioè 1,67%);
  • Ravvedimento lungo: con sanzione pari ad 1/8 della sanzione base (quindi 1/8 del 30% e cioè 3,75%) se il versamento è eseguito dal 91° giorno successivo la violazione ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • Ravvedimento “ultrannuale” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 4,29%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
  • Ravvedimento “lunghissimo” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 5% se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

Gli effetti del favor rei – Come anticipato in premessa, la riforma sanzionatoria entra in vigore il 1° gennaio 2016 ma troverà applicazione il principio del favor rei, con la conseguenza che il contribuente potrà beneficiare della sanzione ulteriormente ridotta per regolarizzare anche le violazioni commesse nel 2015 con inevitabili risvolti positivi.

Cosi, ad esempio, con riferimento alla scadenza del 16 dicembre 2015 delle ritenute operate dal sostituto d’imposta sulle retribuzioni di novembre, qualora questi avesse omesso il versamento avrebbe potuto ravvedersi entro il 23 dicembre, poiché in tal caso avrebbe versato una sanzione massima pari a 1,4% (cioè 0,2% per 7 giorni di ritardo). Non gli sarebbe convenuto, invece, ravvedersi nel periodo 24/12 – 30/12, poiché in tal caso avrebbe applicato una sanzione superiore rispetto a quella applicabile attendendo il 2016.

Qualora, infatti, il sostituto d’imposta si fosse, ad esempio, ravveduto il 24 dicembre (il ravvedimento sprint è possibile fino a 14 giorni dalla violazione, quindi, fino al 30 dicembre) questi, avrebbe dovuto applicare una sanzione pari a 1,6% (0,2% per 8 giorni), ciò superiore a quella che applica aspettando il 2016 e ravvedendosi entro il 15 gennaio (1,5%).

Nemmeno gli converrebbe ravvedersi il 31 dicembre, poiché in tal caso dovrebbe applicare una sanzione ancora maggiore pari al 3% (1/10 del 30% e cioè quella del ravvedimento breve ante-riforma.)

Oltre, la sanzione, ovviamente occorre che egli versi l’importo omesso e gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo(pari allo 0,5% per il 2015 e allo 0,2% per il 2016).

Fonte: Fiscal Focus
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Regime dei minimi: nuove regole per il 2016

30/12/2015

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Premessa – Con l'approvazione definitiva al Senato, il DDL di Stabilità 2016 diventa legge e introduce in via definitiva le modifiche al regime forfettario, introdotto con la manovra del 2015.

Restano ferme alcune regole fondamentali quali l’aliquota sostitutiva del 15% ed alcune condizioni di accesso al regime. Tuttavia, tra le novità più importanti vi è l’innalzamento, per i professionisti, da 15.000 a e 30.000 euro della soglia di reddito che ne determina l'ingresso (per le altre categorie la soglia rispetto al 2015 è innalzata di 10.000 euro) e la possibilità di godere di un’aliquota sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività per chi inizia nel 2016.

In caso di più codici ATECO – Tra i requisiti, particolare importanza, occorre prestare alla soglia dei ricavi da non superare e che potrebbe portare come conseguenza la fuoriuscita dal regime (non c'è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce solo con la perdita dei requisiti di accesso).

Spesso capita, che un soggetto, per via dell’attività lavorativa che svolge, necessiti di avere associati alla propria partita IVA più di un codice attività (ATECO).

E’ il caso, ad esempio, di un consulente informatico (autonomo) che tiene anche corsi di formazione, il quale, dunque dovrà avere due codici ATECO di cui uno per l’attività di consulente e l’altro per l’attività di formatore.

In tal caso, è opportuno prestare attenzione ai compensi che derivano da entrambe le attività, poiché il mancato superamento della soglia di ricavi come requisito per la permanenza nel regime forfettario è da riferirsi ai “compensi complessivi”. Resta, infatti, valido quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 73/E/2007 (“Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008”), in cui fu chiarito che “ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività”.

Quindi, se, ad esempio, con l’attività di consulente informatico sono fatturati 16.000 di ricavi e con quella di formatore sono fatturati ricavi per 20.000, il soggetto fuoriesce dal regime, poiché è superata la soglia di euro 30.000.

Qualora, invece, ad esempio il soggetto in questione, svolgesse l’attività di consulente informatico, come dipendente, e nel 2016 volesse aprire partita IVA per l’attività di formatore, questi deve verificare il rispetto del requisito reddituale sono con riferimento all’attività professionale. Tuttavia, in tal caso, mentre la legge di Stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi professionali e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20.000 euro, la legge di stabilità 2016 stabilisce, invece, che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).

Fonte: Fiscal Focus
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Nuovi limiti per l'utilizzo dei contanti

30/12/2015

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C’era una volta un limite per la circolazione del contante. Basso, decisamente basso. Solo 1.000 euro.

Oggi il limite di alza, arriva fino a 3.000, ma le tante eccezioni che costellano questi pochi commi della legge di stabilità fanno sì che non si possa parlare più di limite, ma di limiti.

Dal primo gennaio 2016, infatti, la disciplina in tema di circolazione del contante dovrà essere “calata” all’interno della specifica realtà cui si riferisce, per comprendere, effettivamente, quale sia il limite cui ci si deve riferire.

Gli assegni bancari e postali

Iniziamo con il dire che il nuovo limite dei 3.000 euro è stato introdotto solo nel comma 1 dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo pari o superiori a 1.000 euro.

I money transfer

Viene altresì introdotto un nuovo periodo all’interno dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.231/2007, riguardante i c.d. servizi di “money transfer”.

Con la disposizione in commento viene chiarito che “per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.

Viene contestualmente innalzato il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute”, ovvero i soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che era in precedenza pari ad euro 2.500 e viene ora portato ad euro 3.000.

Pagamenti della PA

“Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

Sarà quindi previsto ancora il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che dovranno provvedere alla riscossione della pensione: oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.

Locazioni e trasporto di merci

Con due interventi legislativi era stato introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili sia per i canoni di locazione di unità abitative, sia per i corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento a contratti di trasporto.

In mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio, però, queste due disposizioni non hanno mai trovato applicazione, rimanendo, di fatto, un obbligo “sulla carta”.

Ecco il motivo per il quale il legislatore ha deciso di abrogare entrambe le disposizioni.

Dal 2016 troverà pertanto applicazione, anche in questi casi, il limite dei 3.000 euro per la circolazione del contante.

Le associazioni e gli enti

Nessuna novità è stata introdotta invece nella disciplina della tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni.

È da ricordare, a tal proposito, che la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni era stata portata da 516,46 euro a 1.000 euro con la legge di stabilità 2015.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti sono state allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

Con l’intervento operato con la legge di stabilità 2016, invece, le due soglie tornano nuovamente a differenziarsi: ai fini della disciplina antiriciclaggio troverà applicazione, anche in questi casi, la soglia dei 3.000 euro, mentre, con riferimento alla disciplina fiscale, la soglia rimarrà ferma a 1.000 euro.

Si ricorda, a tal proposito che, come chiarito, da ultimo, con la risoluzione AE n. 45/E del 6 maggio, il superamento della soglia dei mille euro, comporta:

- la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991;

- l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.


Fonte: Fiscal Focus
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Reverse charge: nuovi chiarimenti dall'agenzia delle entrate

28/12/2015

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E’ proprio il caso di dirlo, finalmente un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove ipotesi di reverse charge introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). Il primo intervento dell’Agenzia (C.M. 14/E/2015) se da un lato aveva dato risposta a numerosi dubbi applicativi (individuazione prestazioni assoggettabili al nuovo reverse charge, l’applicabilità del reverse charge alla manutenzione di impianti relativi ad edifici), aveva lasciato numerose questioni aperte. Ora la C.M. 37/E/2015 chiarisce alcune questioni rimaste in sospeso.

Prima di illustrarvi i chiarimenti forniti dall’Agenzia, una nota positiva (con conseguente sospiro di sollievo): sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi. Fino al 22.12.2015 nessuna sanzione.
Prestazioni miste - Una di queste riguardava la gestione delle prestazioni miste con l’auspicio da più parti dell’applicazione generalizzate delle modalità ordinarie anche per le manutenzioni straordinarie. E’ proprio questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia: vada per l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie, ma limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento (articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014).
Nessuna applicazione del reverse charge anche in presenza di un contratto unico avente ad oggetto la realizzazione di una nuova costruzione, previa demolizione di un vecchio edificio, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’attività di demolizione, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi - Per quanto riguarda l’annosa questione relativa alla distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi l’Agenzia non fornisce particolari elementi di novità ma si limita, come già fatto nella C.M. 14/E/2015, a fornire, in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, i criteri da seguire per distinguere le due fattispecie. In linea di principio, afferma l’Agenzia, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera.
La nozione di edifico: la posizione dell’Agenzia non si ammorbidisce – L’altra questione fonte di notevoli dubbi applicativi che su queste pagine abbiamo sollevato più volte, riguardava la nozione di edificio a cui far riferimento. Nella C.M. 14/E/2015, per quanto riguarda la definizione di “edificio” l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto debba farsi riferimento all’articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
In linea con tale definizione, gli interventi effettuati sui parcheggi erano esclusi dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. Tale dato è confermato nel documento di prassi in esame, ad eccezione del caso in cui il parcheggio costituisca parte integrante dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati nell’edificio e di quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, e sempre che si tratti di prestazioni di servizi di cui alla citata lettera a-ter), aventi ad oggetto i parcheggi.
Servizi di derattizzazione esclusi dal reverse charge – Altro chiarimento riguarda l’esclusione dei servizi di derattizzazione dall’applicazione del reverse charge. Nella C.M. 14/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria, nel definire le prestazioni di pulizia di edifici da assoggettare a reverse charge, non ha incluso le attività di disinfestazione. Dal meccanismo in esame risultano quindi escluse le attività di disinfestazione (codice attività 81.29.10), tra le quali vanno ricomprese le attività di derattizzazione.
Il collegamento tra l’impianto e l’edificio - Secondo la DRE Emilia Romagna (protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015) per individuare il necessario collegamento tra l’impianto e l’edificio per l’applicazione del reverse charge deve farsi riferimento al collegamento funzionale. In altre parole, il reverse charge può applicarsi se l’impianto serve al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato, a prescindere dalla sua ubicazione.
Tale questione è di estrema rilevanza e sta creando numerose difficoltà agli operatori. Si pensi al seguente caso: realizzazione di un intervento di manutenzione su un impianto di condizionamento situato all’esterno dell’edificio. Ora è evidente che l’impianto di condizionamento ha la finalità di fornire calore o refrigerio all’interno dell’edificio. Ma la sua collocazione all’esterno dell’edifico rende difficile poter ipotizzare l’applicazione del reverse charge.
Ecco che arriva anche su tale questione la presa di posizione dell’Agenzia: l’Agenzia conferma la tesi della DRE Emilia Romagna e afferma che “ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972”.
In linea con tale definizione, viene anche affermato che deve applicarsi il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso.
Prestazioni rese da soggetti terzi - Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili - sotto il profilo oggettivo - ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici ex articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007 (cfr. circolare n. 14/E del 2015), tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Reverse charge e beni significativi – A parere dell’Agenzia, la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. a-ter), sesto comma, dell’articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, che, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta. Con tale interpretazione l’Agenzia qualifica come consumatori finali solo i privati, posizione non affatto condivisibile.
Rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge – Altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda l’applicazione del meccanismo del reverse charge nei casi in cui le prestazioni individuate dall’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972 siano, agli effetti dell’IVA, operazioni non imponibili. In tali casi, i servizi in questione, ancorché riconducibili, in via di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, trattandosi di servizi non imponibili.

Fonte: Fiscal Focus
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Rivalutazioni beni aziendali: le procedure contabili

28/12/2015

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Premessa – La rivalutazione in bilancio potrà essere effettuata esclusivamente con le seguenti modalità: rivalutazione del maggior valore dei beni e dei relativi fondi di ammortamento; rivalutazione del solo valore del bene; riduzione del fondo di ammortamento. Il primo e il secondo metodo non potranno mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione.

Rivalutazione – Il disegno di legge di stabilità 2016 reintroduce la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Modalità - Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 342 del 2000 e negli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, espressamente richiamati dal comma 146 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Metodi - In particolare, l'operazione può essere eseguita adottando uno dei metodi indicati all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, ai sensi del quale "per i beni ammortizzabili (...) la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. (...) I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio."

Modalità alternative - La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

1) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento. Si pensi, ad esempio, a un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 6.500 e riducendo il fondo da 2.500 a 2.000 euro.

2) rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 7.000 euro.

3) riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene riducendo il fondo da 2.500 a 500 euro.

Valore sostituzione - La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

Fonte: Fiscal Focus

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Legge di stabilità 2016: le novità in breve

28/12/2015

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TARI - Confermati anche per i prossimi anni (2016 – 2017) i criteri di determinazione della TARI: il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti viene differito al 2018.
Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare – Un’importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 riguarda l’introduzione della detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. La detrazione ammonterà al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. Tutto questo vale per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016.
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata - Si prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Addizionale IRES enti creditizi - Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari, e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP. Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Proroga bonus edilizi e modifica bonus interventi di risparmio energetico - Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per tali tipologie di lavori la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Famiglie numerose e card - È prevista una carta acquisti per le famiglie residenti, anche se straniere, con almeno tre figli minori: è volontaria e servirà, in base all'Isee, ad ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. Obiettivo della card è ad esempio aderire ad abbonamenti famiglia a bus, ma anche la creazione di gruppi di acquisto solidali e familiari nazionali.
IRAP medici - La Legge di Stabilità 2016 definisce l’ambito di operatività dell’IRAP quanto ai medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere. L’assoggettabilità dei medici all’imposta regionale sulle attività produttive è questione che ha alimentato negli anni un vasto contenzioso. Si prevede ora che “non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo”. La percentuale di reddito realizzata all’interno della struttura ospedaliera dovrebbe dunque diventare il primo parametro di riferimento per stabilire se il sanitario sia o meno assoggettabile all’IRAP. La normativa prevede inoltre aggiunge che “sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta”. E ancora: “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.
Leasing su immobili destinati ad abitazione principale - Possibilità di detrarre ai fini IRPEF nella misura del 19% quanto pagato per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing. La detraibilità vale sia per i canoni che per il riscatto.
Reverse charge: applicazione estesa ai consorzi - Nuova ipotesi di applicazione del reverse charge. Si prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici. L’ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ha l’obiettivo di contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli enti pubblici.
Voluntary disclosure: notifica via PEC dal 2016 - Si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, tutte le notifiche relative alla Voluntary disclosure vengano inviate alla PEC del professionista che ha inviato l’istanza. Solo nei casi in cui l’indirizzo PEC fornito dal professionista in sede di presentazione dell’istanza risulti inattivo o irraggiungibile si procederà alla notifica degli atti con le tradizionali modalità.
Decorrenza riforma sanzioni tributarie - Si anticipa la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016. Originariamente l’entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2017.
Rateazione debiti tributari - Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Canone RAI -Canone RAI - Il canone per l’abbonamento TV spesso e volentieri è oggetto di evasione; ed è proprio per colpire questa “piaga” che nella Legge di Stabilità per il 2016 ha trovato spazio la misura del suo pagamento attraverso la bolletta elettrica. Praticamente il canone Rai diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà a rate (precisamente 10), con una del suo importo annuo: per il 2016 l’ammontare del canone sarà pari a euro 100, contro i 113,50 attuali.
Tax credit cinema - La Legge di Stabilità 2016 rinnova parecchi punti del credito d’imposta riservato all’industria cinematografica ed audiovisiva.
Limite contante e micro pagamenti - Il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si innalzerà a 3.000 euro, ma non se a pagare è una Pubblica Amministrazione: in questo caso, il limite rimarrà fermo a 1.000 euro. Micro-pagamenti con carte di credito che si affiancano a maxi-pagamenti in contanti, obblighi differenziati in base alla natura pubblica o privata del soggetto che procede al versamento delle somme: insomma, se oggi ci lamentiamo del caos che regna in tema di pagamenti in contanti, sicuramente le nostre speranze non potranno essere riposte nel futuro.
Nuova disciplina note di variazione - In caso di fallimento note di accredito già da emettere all’atto dell’apertura della procedura fallimentare.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
Assegnazione/cessione agevolata - Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la possibilità di far fuoriuscire determinati beni dal perimetro dell’impresa fruendo di una tassazione di favore rispetto alla normale tassazione IRPEF/IRES/IRAP/imposta di registro.
Estromissione immobili impresa individuale -Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili, fruendo di un tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
Trasformazione agevolata - Altra possibilità per le società è la fuoriuscita dei beni con un impatto fiscale “light”, attraverso una trasformazione in società semplice.
Super ammortamento - Confermato per imprese e professionisti l’ammortamento del 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Rivalutazione beni aziendali - La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Si fa riferimento ai beni risultanti nel bilancio riferito al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 che possono essere oggetto di rivalutazione nel 2015.
Modifiche al patent box - Si modifica l’ambito oggettivo del patent box. Si realizza il coordinamento tra la normativa di riferimento che faceva riferimento alle opere dell’ingegno e il Decreto attuativo che invece faceva riferimento al Software protetto da copyright.
Operazioni con Paesi black list - Una novità introdotta durante l’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-11, D.P.R. 917/1986. Sempre sul fronte dei rapporti con soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche all’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa sulle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In base alla nuova normativa per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell’aliquota nominale di tassazione inferiore al 50%.
Riduzione IRES - Il taglio IRES è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota IRES rimarrà al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Una riduzione di 3,5 punti percentuali posticipata rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità 2016 per effetto di un emendamento approvato in Commissione bilancio della Camera.
Deduzioni IRAP - Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Le modifiche al regime forfettario - Il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizzerà le regole stabilite con l’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spicca la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi inizio di una nuova attività.

Fonte: Fiscal Focus
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Ambito oggettivo della rivalutazione dei beni d'impresa

18/12/2015

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Premessa – Nel disegno di Legge di stabilità 2016 è prevista la “riapertura dei termini” per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nei bilanci 2014 e 2015, sia ai fini civilistici che fiscali. Possono essere rivalutati i beni già condotti in leasing e per i quali sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

Beni rivalutabili - Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.

In particolare, la rivalutazione è applicabile alle:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
  • immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Beni non rivalutabili - Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:

  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.). Si chiarisce, al riguardo, come - per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione - l’esclusione dalla disciplina riguardi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
  • l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Beni completamente ammortizzati - La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Beni in leasing - I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà (cfr. articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162). I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Fonte: Fiscal Focus
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