Un emendamento al disegno di Legge di Stabilità 2016 presentato da Scelta Civica, approvato qualche giorno fa dalla Commissione Bilancio della Camera, getta un colpo di spugna sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, in presenza di fatti aventi rilevanza penal-tributaria.
La disciplina in questione era stata recentemente rivisitata dal Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del DPR n. 633/1972 e 43, comma 3 del DPR n. 600/1973.
Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, termini ricondotti alla scadenza ordinaria di tale potere accertativo.
Le regole vigenti. Le disposizioni attualmente in vigore sul tema prevedono sostanzialmente due diversi regimi applicabili in relazione alla presenza o meno di responsabilità per reati fiscali imputabili al contribuente.
Più in dettaglio, per le annualità d’imposta non caratterizzate dalla presenza di reati tributari, l’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione deve essere notificato al contribuente entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia dispone di un’annualità aggiuntiva per la relativa notificazione.
In presenza di violazioni penal-tributarie, che tuttavia devono essere comunicate all’Autorità giudiziaria entro i termini ordinari sopra descritti, gli stessi termini ordinari vengono raddoppiati: di conseguenza, l’Agenzia può notificare gli atti impositivi entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, entro il decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (disposizione introdotta dal D.L. n. 223/2006 e poi integrata dal D.Lgs. n. 128/2015).
Il decreto da ultimo citato, peraltro, ha introdotto una specifica disciplina, finalizzata a salvaguardare gli atti accertativi già notificati e le attività ispettive in corso alla data del 2 settembre scorso e, quindi, a tutelare gli interessi erariali.
L’emendamento alla legge di stabilità. L’emendamento approvato nella giornata di ieri stravolge l’intera disciplina dettata in materia di IVA e imposte sui redditi, in tema di decadenza del potere accertativo; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine “ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal D.Lgs. 74/2000.
Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che, tuttavia, subisce una sostanziale modifica che si pone sostanzialmente a favore dell’Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa un termine più ampio, rispetto all’attuale regime, per poter notificare i propri atti impositivi.
Più in particolare, per le annualità d’imposta per le quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto anno oggi previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione; nella sostanza l’Amministrazione finanziaria verrà a disporre di un’annualità aggiuntiva rispetto a quanto succede attualmente.
Nel caso di omessa dichiarazione, invece, l’Agenzia potrà notificare l’avviso di accertamento entro l’ottavo anno (in luogo del quinto oggi sancito) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (inserendo, in tal modo, un termine quasi raddoppiato rispetto a quello attuale).
La decorrenza della nuova disciplina. Stando al testo approvato dalla Commissione Bilancio, i termini più ampi per procedere alla notificazione dei provvedimenti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
In altri termini, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2015 (Unico, IVA, IRAP,730, 770/ 2016).
Di contro, per gli accertamenti relativi alle annualità d’imposta precedenti, rimangono valide le attuali disposizioni in termini di decadenza dell’azione accertativa, come modificate dal D.Lgs. n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni presentate lo scorso settembre, relative al periodo di imposta 2014, potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2019, ovvero, in presenza di reati tributari rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2023.
Le motivazioni. Per il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, le modifiche in argomento assicureranno una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e contribuente.
Di certo, verrebbero a risolversi tutte le criticità ancora esistenti (nonostante l’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs. n. 128/2015) sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti.
Fonte: Fiscal Focus
La disciplina in questione era stata recentemente rivisitata dal Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del DPR n. 633/1972 e 43, comma 3 del DPR n. 600/1973.
Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, termini ricondotti alla scadenza ordinaria di tale potere accertativo.
Le regole vigenti. Le disposizioni attualmente in vigore sul tema prevedono sostanzialmente due diversi regimi applicabili in relazione alla presenza o meno di responsabilità per reati fiscali imputabili al contribuente.
Più in dettaglio, per le annualità d’imposta non caratterizzate dalla presenza di reati tributari, l’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione deve essere notificato al contribuente entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia dispone di un’annualità aggiuntiva per la relativa notificazione.
In presenza di violazioni penal-tributarie, che tuttavia devono essere comunicate all’Autorità giudiziaria entro i termini ordinari sopra descritti, gli stessi termini ordinari vengono raddoppiati: di conseguenza, l’Agenzia può notificare gli atti impositivi entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, entro il decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (disposizione introdotta dal D.L. n. 223/2006 e poi integrata dal D.Lgs. n. 128/2015).
Il decreto da ultimo citato, peraltro, ha introdotto una specifica disciplina, finalizzata a salvaguardare gli atti accertativi già notificati e le attività ispettive in corso alla data del 2 settembre scorso e, quindi, a tutelare gli interessi erariali.
L’emendamento alla legge di stabilità. L’emendamento approvato nella giornata di ieri stravolge l’intera disciplina dettata in materia di IVA e imposte sui redditi, in tema di decadenza del potere accertativo; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine “ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal D.Lgs. 74/2000.
Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che, tuttavia, subisce una sostanziale modifica che si pone sostanzialmente a favore dell’Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa un termine più ampio, rispetto all’attuale regime, per poter notificare i propri atti impositivi.
Più in particolare, per le annualità d’imposta per le quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto anno oggi previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione; nella sostanza l’Amministrazione finanziaria verrà a disporre di un’annualità aggiuntiva rispetto a quanto succede attualmente.
Nel caso di omessa dichiarazione, invece, l’Agenzia potrà notificare l’avviso di accertamento entro l’ottavo anno (in luogo del quinto oggi sancito) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (inserendo, in tal modo, un termine quasi raddoppiato rispetto a quello attuale).
La decorrenza della nuova disciplina. Stando al testo approvato dalla Commissione Bilancio, i termini più ampi per procedere alla notificazione dei provvedimenti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
In altri termini, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2015 (Unico, IVA, IRAP,730, 770/ 2016).
Di contro, per gli accertamenti relativi alle annualità d’imposta precedenti, rimangono valide le attuali disposizioni in termini di decadenza dell’azione accertativa, come modificate dal D.Lgs. n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni presentate lo scorso settembre, relative al periodo di imposta 2014, potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2019, ovvero, in presenza di reati tributari rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2023.
Le motivazioni. Per il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, le modifiche in argomento assicureranno una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e contribuente.
Di certo, verrebbero a risolversi tutte le criticità ancora esistenti (nonostante l’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs. n. 128/2015) sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti.
Fonte: Fiscal Focus