Premessa – Nel disegno di Legge di stabilità 2016 è prevista la “riapertura dei termini” per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nei bilanci 2014 e 2015, sia ai fini civilistici che fiscali. Possono essere rivalutati i beni già condotti in leasing e per i quali sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
Beni rivalutabili - Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.
In particolare, la rivalutazione è applicabile alle:
Beni non rivalutabili - Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:
Beni completamente ammortizzati - La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
Beni in leasing - I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà (cfr. articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162). I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.
Fonte: Fiscal Focus
Beni rivalutabili - Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.
In particolare, la rivalutazione è applicabile alle:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Beni non rivalutabili - Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.). Si chiarisce, al riguardo, come - per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione - l’esclusione dalla disciplina riguardi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.
Beni completamente ammortizzati - La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
Beni in leasing - I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà (cfr. articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162). I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.
Fonte: Fiscal Focus