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Regime dei minimi: nuove regole per il 2016

30/12/2015

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Premessa – Con l'approvazione definitiva al Senato, il DDL di Stabilità 2016 diventa legge e introduce in via definitiva le modifiche al regime forfettario, introdotto con la manovra del 2015.

Restano ferme alcune regole fondamentali quali l’aliquota sostitutiva del 15% ed alcune condizioni di accesso al regime. Tuttavia, tra le novità più importanti vi è l’innalzamento, per i professionisti, da 15.000 a e 30.000 euro della soglia di reddito che ne determina l'ingresso (per le altre categorie la soglia rispetto al 2015 è innalzata di 10.000 euro) e la possibilità di godere di un’aliquota sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività per chi inizia nel 2016.

In caso di più codici ATECO – Tra i requisiti, particolare importanza, occorre prestare alla soglia dei ricavi da non superare e che potrebbe portare come conseguenza la fuoriuscita dal regime (non c'è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce solo con la perdita dei requisiti di accesso).

Spesso capita, che un soggetto, per via dell’attività lavorativa che svolge, necessiti di avere associati alla propria partita IVA più di un codice attività (ATECO).

E’ il caso, ad esempio, di un consulente informatico (autonomo) che tiene anche corsi di formazione, il quale, dunque dovrà avere due codici ATECO di cui uno per l’attività di consulente e l’altro per l’attività di formatore.

In tal caso, è opportuno prestare attenzione ai compensi che derivano da entrambe le attività, poiché il mancato superamento della soglia di ricavi come requisito per la permanenza nel regime forfettario è da riferirsi ai “compensi complessivi”. Resta, infatti, valido quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 73/E/2007 (“Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008”), in cui fu chiarito che “ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività”.

Quindi, se, ad esempio, con l’attività di consulente informatico sono fatturati 16.000 di ricavi e con quella di formatore sono fatturati ricavi per 20.000, il soggetto fuoriesce dal regime, poiché è superata la soglia di euro 30.000.

Qualora, invece, ad esempio il soggetto in questione, svolgesse l’attività di consulente informatico, come dipendente, e nel 2016 volesse aprire partita IVA per l’attività di formatore, questi deve verificare il rispetto del requisito reddituale sono con riferimento all’attività professionale. Tuttavia, in tal caso, mentre la legge di Stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi professionali e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20.000 euro, la legge di stabilità 2016 stabilisce, invece, che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).

Fonte: Fiscal Focus
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