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CTU necessaria per accertare se esiste usura tra banca e cliente

18/12/2015

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Da una recentissima ordinanza istruttoria del Tribunale di Parma (Sez. I civ.) si possono trarre spunti interessanti per approntare la difesa dei clienti che, sospettando l’applicazione d’interessi ultralegali e usurari in relazione a contratti di mutuo e di conto corrente, intendono agire contro la banca per la ripetizione di somme eventualmente indebite giacché corrisposte in applicazione di clausole bancarie che si devono ritenere affette da nullità.

Nel caso di specie il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ritenendola strumento necessario ai fini dell’accertamento di quanto sostenuto da una società con l’atto di citazione in giudizio della propria banca.

Detta società, precisamente, ha chiesto al competente Tribunale di Parma:

  • il ricalcolo dei contratti di conto corrente deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuiti, oltreché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di tassi usurari.
  • l’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo, con conseguente dichiarazione della non debenza degli interessi;
  • la dichiarazione di nullità/annullabilità dei contratti derivati o, in subordine, la loro risoluzione per inadempimenti della banca convenuta: a) per mancata previa stipulazione di un contratto quadro di negoziazione , b) per l'assenza di indicazione della facoltà di recesso, c) per mancata consegna del documento sui rischi generali, d) per inadeguatezza al profilo di rischio della società attrice e d) per difetto di causa in relazione alla natura speculativa e non di copertura.

In particolare il CTU dovrà dire se gli interessi contrattuali applicati dalla convenuta in relazione sia ai contratti di c/c sia ai mutui abbiano o meno superato la soglia “usuraria” con riferimento al tasso Effettivo Globale Medio calcolato ai sensi della legge n. 108 del 1996 - tasso/soglia -, tenendo conto che, ex art. 1 legge cit., per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In caso di superamento del tasso soglia, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 del D.L. n. 394/ 2000 (secondo cui l’usurarietà va valutata al momento in cui gli interessi furono pattuiti), ove dovesse ritenersi usurario il tasso applicato, il CTU dovrà tenere conto della regola generale di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ. (nessun interesse sarà dovuto); ove invece quel tasso fosse nella norma, ma fosse divenuto usurario nella vigenza dell’apertura di credito a tasso lecito, il CTU dovrà procedere a rideterminare il saldo del conto applicando il tasso/soglia.

È importante evidenziare come l’ordinanza in commento riaffermi il diritto del cliente di ottenere la copia della documentazione inerente al rapporto, e ciò anche nel corso del giudizio.

Nel caso di specie la società attrice ha dovuto chiedere al giudice di ordinare l’esibizione (ex art. 210 c.p.c.) dei contratti di apertura di credito e di corrispondenza, nonché di tutti gli estratti dei contratti di conto corrente indicati in citazione “a decorrere dalla loro rispettiva apertura fino alla loro chiusura quanto ai conti estinti e fino alla data della domanda per i conti ancora in essere”, poiché la banca non ha evaso la richiesta ex art. 119 TUB. Il giudicante ha ritenuto ammissibile la richiesta di esibizione perché, innanzitutto, la banca convenuta ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta ex art. 119 TUB (rubricato: “Comunicazioni periodiche alla clientela”) solo con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre dal canto suo la società attrice ha allegato sin da subito la missiva inviata. In secondo luogo, come rilevato dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2716/2011), “il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 tub, ben può essere legittimamente esercitato anche nel corso del giudizio, né il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio, vale a precludere la possibilità di chiederne l'esibizione ex art. 201 c.p.c.".

Con l’occasione si ricorda che lo scioglimento del contratto di c/c non dà luogo all’estinzione con immediatezza di ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale, e corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo, che derivano da doveri di buona fede, correttezza e solidarietà. Ne deriva il dovere della banca di fornire al correntista la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento, compiutamente regolato dall'art. 119 del T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (Cass. Sez. I, 13.7.2007 n. 15669).

Fonte. Fiscal Focus
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No al fermo amministrativo sull'unica autovettura dell'impresa

18/12/2015

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Il veicolo strumentale all’attività d’impresa, per legge, non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del precetto normativo deve essere annullato. La prova della strumentalità può essere fornita dal debitore con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.

È quanto emerge dalla sentenza 715/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Il Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale condividendo il motivo attinente alla violazione dell’articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per avere Equitalia assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società (una SAS).

L’art. 86 citato, al comma 2, dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa”.

Ebbene, l’esame degli atti di causa ha consentito ai giudici di Frosinone di cogliere la consistenza, in fatto e in diritto, dell’eccezione della ricorrente avendo questa dimostrato “che il bene oggetto di fermo era un bene strumentale (vedere la pagina 2 del registro beni ammortizzabili)”,sicché il concessionario della riscossione “non poteva assolutamente iscrivere il fermo amministrativo sull'unica auto utilizzata per l'attività aziendale”. E allora il ricorso è stato accolto e le spese del giudizio compensate.

Anche una recente sentenza delle Commissione Tributaria Provinciale di Lodi ha sostenuto l’illegittimità del fermo amministrativo avente a oggetto un’auto aziendale. Il collegio lodigiano - accogliendo il ricorso proposto da una società avverso un preavviso di fermo - ha affermato che l’autovettura di proprietà di una società, e da essa utilizzato, non può essere assoggettato a fermo amministrativo; ”per questo sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto che attendere una ‘dimostrazione che tale bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione’, eviti di inviare una comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere” (così, CTP Lodi n. 124/02/15).

Fonte: Fiscal Focus
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I dividenti tedeschi sono esclusi dalla base imponibile IRES

18/12/2015

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I dividendi erogati dalla controllata tedesca alla casa madre italiana vanno esclusi dalla base imponibile IRES, in virtù dell’applicazione dell’art. 24, paragrafo 2, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In base a quanto detto, i dividendi erogati dalla società tedesca alla casa madre italiana non soggiacciono alla regole di imponibilità dettate dall’art. 89 del Tuir, in base al quale i dividendi percepiti da una società di capitali italiana, anche se di fonte estera, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare.

La questione che va affrontata per comprendere la non imponibilità dei dividendi di fonte tedesca è il conflitto tra norma interna e norma convenzionale. Ci troviamo di fronte a un caso disciplinato in modo diverso dalle due differenti fonti normative:

  • la norma interna di rango ordinario prevede l’imponibilità dei dividendi tedeschi per il 5% del loro ammontare;
  • la norma convenzionale esenta completamente i suddetti dividendi dalla base imponibile IRES, a condizione che la società italiana detenga almeno il 25% della società tedesca.

Per risolvere il conflitto tra norme, può farsi riferimento a due importanti principi:

  • l’art. 75, D.P.R. 600/1973, il quale prevede senza mezzi termini la prevalenza della norma convenzionale sulla norma interna. In particolare, la richiamata disposizione recita quanto segue: “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;
  • l’art. 169 D.P.R. 917/1986 (TUIR) il quale prevede espressamente che “le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni”.

La prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma interna è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito, in pronunce riguardanti la possibile prevalenza della clausola di non discriminazione presente nelle Convenzione contro le doppie imposizioni rispetto alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-12 bis, Tuir. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto della sentenza della CTP di Milano n. 294/5/12. Nel caso di specie è stato affermato che “le disposizioni contenute in una convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato italiano, ovvero i rapporti tra uno stato estero e l'Italia, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il Tuir”.

In via incidentale anche la Cassazione è intervenuta sulla questione.

Si tratta in particolare della sentenza n. 4272 del 2010.In tale occasione, la suprema Corte di Cassazione, ha dato valenza assoluta alla clausola di non discriminazione di cui all’articolo 24, par. 4, del Modello Ocse, contenuto nell’art. 25, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la prevalenza della stessa clausola rispetto all’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’art. 110, comma 10, del Tuir.

Fonte: Fiscal Focus
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Distruzione beni sociali: come evitare la presunzione di cessione

18/12/2015

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Considerate le conseguenti implicazioni fiscali, l’eliminazione di beni aziendali deve seguire particolari procedure, il cui rispetto determina l’inapplicabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di alcune disposizioni e presunzioni tributarie (sfavorevoli per il contribuente); nella sostanza, il rispetto di particolari adempimenti, normativamente previsti, tutela il contribuente dall’eventuale contestazione di cessioni in evasione d’imposta qualora, in sede di accesso ispettivo, taluni beni non risultino fisicamente presenti nelle sedi aziendali o negli studi professionali, in quanto in precedenza eliminati.

La presunzione di cessione. Sotto il profilo Iva rileva, in particolare, il Dpr 10/11/1997, n. 441; ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, in sede di intervento ispettivo, si presumono[1] ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Tale presunzione si applica nei confronti di tutti i soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.

Ai sensi del medesimo art. 1, la presunzione non opera quando il contribuente dimostri che i beni sono stati:

  • impiegati per la produzione;

  • perduti o distrutti;

  • consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, d'appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Il regime probatorio della distruzione. Il comma 4 dell’art. 2 del Dpr n. 441/1997, definisce gli adempimenti specifici che l’azienda deve porre in essere, affinché la distruzione di beni d’impresa (ovvero la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico) non venga riqualificata dall’Organo accertatore come cessione in evasione di imposta degli stessi, ovvero quale destinazione a finalità extra-aziendali (con relativo recupero delle imposte dirette ed indirette, oltre alla contestazione delle connesse irregolarità documentali).

Gli adempimenti da porre in essere per documentare correttamente la distruzione di beni sono stati oggetto di chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze con la citata C.M. 23/07/1998, n. 193/E.

La comunicazione preventiva. Il primo adempimento che l’azienda dovrà porre in essere è costituito dall’invio all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio di apposita comunicazione preventiva, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

La verbalizzazione. Alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare un incaricato dell’Agenzia delle entrate, ovvero un ufficiale della Guardia di finanza o un notaio i quali, al termine delle operazioni, devono redigere un apposito verbale.

Nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, l’azienda (nella persona del rappresentante legale o di un procuratore) deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445 (trattasi della cd. procedura semplificata); in tal caso, a prescindere dall’effettiva partecipazione di un Pubblico ufficiale alla distruzione dei beni, il contribuente potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

La documentazione del trasporto. Nel caso in cui dalle operazioni di distruzione o trasformazione residuino ulteriori beni da trasportare altrove, l’azienda deve redigere un documento di trasporto (ex Dpr 14/08/1996, n. 472); evidentemente si fa riferimento a beni, originati dalla distruzione, aventi una qualche rilevanza economica (es. rottami di ferro o ceneri).

Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

In alternativa, se i beni distrutti diventano ‘‘rifiuti’’, è possibile che gli stessi vengano scortati in discarica con l’apposito formulario. In ogni caso non si ritiene necessaria l’emissione di un’autofattura per ‘‘distruzione beni’’.

Fonte: Fiscal Focus
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Patent box 2015: istanza entro il 31.12

17/12/2015

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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) l’Amministrazione Finanziaria aveva sancito, per coloro che volessero fruire dell’agevolazione c.d. patent box per il 2015, la necessità di esercitare l’opzione entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.

Dunque la tassazione agevolata per il 2015 per i redditi degli intagibles è subordinata all’invio, entro il 31 dicembre 2015, del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”.

In caso di utilizzo diretto del bene immateriale, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di accordo preventivo. Ulteriore condizione per poter beneficiare del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo degli intagibles già dal 2015 è l’avvio della procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Per instaurare la procedura di accoro preventivo è necessario seguire le indicazioni contenute nel Provvedimento del 01.12.2015, n. 154278. Il suddetto Provvedimento indica i dati da che deve contenere l’istanza. Da tener ben presente che la documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Fonte: Fiscal Focus
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PMI innovative: come individuare il requisito relativo alla forza lavoro

17/12/2015

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Premessa – Per le start up innovative l’impiego del personale qualificato può avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di para-subordinazione o comunque ‘‘a qualunque titolo’’. Non è quindi posto alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale ‘‘qualificato’’ con la società.

Pmi innovativa - Per l’iscrizione come PMI innovativa, una società intende avvalersi dell’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale. La società ha chiesto al Mise cosa si intende per “collaboratori a qualunque titolo”.

Mise – Il mise ha risposto che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.

Amministratore unico - Il richiedente ha posto anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se come amministratore unico pagato dalla società rientri nel parametro “quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”

Impiego – Il Mise ha al riguardo precisato che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

Brevetto - Con un altro quesito è stato richiesto se il deposito di marchi permette di soddisfare il terzo criterio previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e), n. 3, Dl 179/2012. Secondo il Mise il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese”. Posizione che deve oggi essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI.

Fonte: Fiscal Focus
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Trasferimento d'azienda: la responsabilità tributaria si estende

14/12/2015

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Il D.lgs. 158/2015, che salvo novità dell’ultima ora dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016, ha esteso a tutti i trasferimenti d’azienda, compresi i conferimenti, la responsabilità solidale per i debiti tributaria tra cedente e cessionario, rendendo dunque ampia l’applicazione dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.

La responsabilità tributaria nella cessione d’azienda - Per contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda, l’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, relativamente a talune obbligazione tributarie.

La richiamata disposizione recita testualmente “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Per rafforzare le tutele dell’Amministrazione Finanziaria, si prevede la possibilità che la stessa possa rivalersi su entrambi i soggetti, cedente e cessionario, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda, relativamente a:

  • imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione d’azienda e nei due anni precedenti; in tal caso, la responsabilità solidale si applica anche per violazioni non contestate dall’Amministrazione Finanziaria;

  • imposte e sanzioni già irrogate e contestate, relativi a periodi precedenti il secondo anno a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.

Le tutele del cessionario - La responsabilità tributaria solidale tra cedente e cessionario d’azienda è mitigatadalle stesse disposizioni dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, che prevedono:

  • la preventiva escussione del cedente;

  • la solidarietà del cessionario entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.

Entrambe le questioni sono state dettagliatamente affrontate dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 180/E/1998.

In merito al primo aspetto, il citato documento di prassi chiarisce che “il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone all'ufficio o all'ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito (residuo) può essere fatto valere nei confronti del cessionario”.

In merito alla seconda questione, il disposto congiunto del primo e del secondo comma dell’art. 14, D.Lgs. 472/1997 dispone che la responsabilità solidale del cessionario è pari al valore dell’azienda o ramo d’azienda trasferita o, se minore,il valore dei debiti del cedente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento dell’azienda e risultante agli Uffici.

Il certificato dei carichi pendenti – Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Le tutele del cessionario e la cessione in frode al fisco - La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni analizzate qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

In sostanza, qualora si verifichi la c.d. cessione in frode al fisco, il cessionario risponderà in solido con il cedente, senza la necessità della preventiva escussione di quest’ultimo e senza limiti quantitativi. In tale ipotesi, il certificato dei carichi pendenti non produrrà alcun effetto liberatorio per il cessionario.

Quando non si applica la responsabilità solidale –Il suddetto impianto normativo non trova applicazione quando la cessione d’azienda avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

La novità – Il suddetto impianto normativo troverà applicazione, già dal 1° gennaio 2016, in tutti i casi di trasferimento d’azienda, compreso i conferimenti. Si tratta in sostanza di una estensione delle disposizioni dell’articolo 14, D. Lgs. 472/1997, finalizzata a contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di tutte le operazioni di trasferimento d’azienda.

Fonte: Fiscal Focus
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Patent box: modalità operative in caso di utilizzo diretto

13/12/2015

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In caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di un apposito accordo preventivo.

Con il Provvedimento del 01.12.2015, n. 154278, al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano all’ufficio apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico.
L’istanza riporta:

- la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;

- l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;

- l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da:

  • preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015;
  • preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015; in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del D.M. 30.07.2015; realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

- l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015 e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente;

- l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del D.M. 30.07.2015 ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015;

- la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

La documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

L’istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente degli elementi precedentemente elencati, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi.
Il rigetto dell’istanza è comunicato dall’ufficio, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni.

Fonte: Fiscal Focus
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