C’era una volta un limite per la circolazione del contante. Basso, decisamente basso. Solo 1.000 euro.
Oggi il limite di alza, arriva fino a 3.000, ma le tante eccezioni che costellano questi pochi commi della legge di stabilità fanno sì che non si possa parlare più di limite, ma di limiti.
Dal primo gennaio 2016, infatti, la disciplina in tema di circolazione del contante dovrà essere “calata” all’interno della specifica realtà cui si riferisce, per comprendere, effettivamente, quale sia il limite cui ci si deve riferire.
Gli assegni bancari e postali
Iniziamo con il dire che il nuovo limite dei 3.000 euro è stato introdotto solo nel comma 1 dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo pari o superiori a 1.000 euro.
I money transfer
Viene altresì introdotto un nuovo periodo all’interno dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.231/2007, riguardante i c.d. servizi di “money transfer”.
Con la disposizione in commento viene chiarito che “per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.
Viene contestualmente innalzato il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute”, ovvero i soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che era in precedenza pari ad euro 2.500 e viene ora portato ad euro 3.000.
Pagamenti della PA
“Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”
Sarà quindi previsto ancora il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che dovranno provvedere alla riscossione della pensione: oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.
Locazioni e trasporto di merci
Con due interventi legislativi era stato introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili sia per i canoni di locazione di unità abitative, sia per i corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento a contratti di trasporto.
In mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio, però, queste due disposizioni non hanno mai trovato applicazione, rimanendo, di fatto, un obbligo “sulla carta”.
Ecco il motivo per il quale il legislatore ha deciso di abrogare entrambe le disposizioni.
Dal 2016 troverà pertanto applicazione, anche in questi casi, il limite dei 3.000 euro per la circolazione del contante.
Le associazioni e gli enti
Nessuna novità è stata introdotta invece nella disciplina della tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni.
È da ricordare, a tal proposito, che la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni era stata portata da 516,46 euro a 1.000 euro con la legge di stabilità 2015.
Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti sono state allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.
Con l’intervento operato con la legge di stabilità 2016, invece, le due soglie tornano nuovamente a differenziarsi: ai fini della disciplina antiriciclaggio troverà applicazione, anche in questi casi, la soglia dei 3.000 euro, mentre, con riferimento alla disciplina fiscale, la soglia rimarrà ferma a 1.000 euro.
Si ricorda, a tal proposito che, come chiarito, da ultimo, con la risoluzione AE n. 45/E del 6 maggio, il superamento della soglia dei mille euro, comporta:
- la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991;
- l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
Fonte: Fiscal Focus
Oggi il limite di alza, arriva fino a 3.000, ma le tante eccezioni che costellano questi pochi commi della legge di stabilità fanno sì che non si possa parlare più di limite, ma di limiti.
Dal primo gennaio 2016, infatti, la disciplina in tema di circolazione del contante dovrà essere “calata” all’interno della specifica realtà cui si riferisce, per comprendere, effettivamente, quale sia il limite cui ci si deve riferire.
Gli assegni bancari e postali
Iniziamo con il dire che il nuovo limite dei 3.000 euro è stato introdotto solo nel comma 1 dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo pari o superiori a 1.000 euro.
I money transfer
Viene altresì introdotto un nuovo periodo all’interno dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.231/2007, riguardante i c.d. servizi di “money transfer”.
Con la disposizione in commento viene chiarito che “per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.
Viene contestualmente innalzato il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute”, ovvero i soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che era in precedenza pari ad euro 2.500 e viene ora portato ad euro 3.000.
Pagamenti della PA
“Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”
Sarà quindi previsto ancora il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che dovranno provvedere alla riscossione della pensione: oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.
Locazioni e trasporto di merci
Con due interventi legislativi era stato introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili sia per i canoni di locazione di unità abitative, sia per i corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento a contratti di trasporto.
In mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio, però, queste due disposizioni non hanno mai trovato applicazione, rimanendo, di fatto, un obbligo “sulla carta”.
Ecco il motivo per il quale il legislatore ha deciso di abrogare entrambe le disposizioni.
Dal 2016 troverà pertanto applicazione, anche in questi casi, il limite dei 3.000 euro per la circolazione del contante.
Le associazioni e gli enti
Nessuna novità è stata introdotta invece nella disciplina della tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni.
È da ricordare, a tal proposito, che la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni era stata portata da 516,46 euro a 1.000 euro con la legge di stabilità 2015.
Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti sono state allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.
Con l’intervento operato con la legge di stabilità 2016, invece, le due soglie tornano nuovamente a differenziarsi: ai fini della disciplina antiriciclaggio troverà applicazione, anche in questi casi, la soglia dei 3.000 euro, mentre, con riferimento alla disciplina fiscale, la soglia rimarrà ferma a 1.000 euro.
Si ricorda, a tal proposito che, come chiarito, da ultimo, con la risoluzione AE n. 45/E del 6 maggio, il superamento della soglia dei mille euro, comporta:
- la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991;
- l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
Fonte: Fiscal Focus