L’Art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n°83recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” prevede alfine di migliorare la qualità' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta relativi al 2014, 2015 e 2016.
Definizione struttura alberghiera -Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Il credito d’imposta è collegato alle spese relative ai seguenti interventi:
Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.
L’importo totale delle spese agevolabili non può essere superiore a € 666.666 euro.
Peculiarità del credito d’imposta - Il credito di imposta ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016 – La legge di stabilità 2016 al comma 320 interviene sulla misura oggetto di trattazione aggiungendo dopo il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione sopra citata le disposizioni applicative della previsione aggiuntiva saranno definite con riferimento, in particolare, a:
Standard minimi strutture ricettive - Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, la Legge di Stabilità 2016 dispone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
Fonte: Fiscal Focus
Definizione struttura alberghiera -Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Il credito d’imposta è collegato alle spese relative ai seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- incremento dell'efficienza energetica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.
Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.
L’importo totale delle spese agevolabili non può essere superiore a € 666.666 euro.
Peculiarità del credito d’imposta - Il credito di imposta ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
Le novità previste dalla Legge di stabilità 2016 – La legge di stabilità 2016 al comma 320 interviene sulla misura oggetto di trattazione aggiungendo dopo il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione sopra citata le disposizioni applicative della previsione aggiuntiva saranno definite con riferimento, in particolare, a:
- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
- le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 2-ter.
Standard minimi strutture ricettive - Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, la Legge di Stabilità 2016 dispone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
Fonte: Fiscal Focus