La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) interviene sull’individuazione dei requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione prima casa sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro. In estrema sintesi, viene data in la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
Agevolazione prima casa: regole generali - L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVAo di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
Per l’ottenimento dall’agevolazione in questione, sono richiesti determinati requisiti:
I requisiti soggettivi – Per ciò che riguarda invece i requisiti soggettivi, questi possono essere così riassunti:
Requisiti soggettivi: cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016 - Con l’art. 1, co. 55, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), efficace dal 1° gennaio 2016, vengono modificati i criteri precedentemente elencati.
Nello specifico viene aggiunto un co. 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, il quale prevede quanto segue:
“L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
Viene in sostanza modificato il criterio che precludeva l’accesso all’agevolazione prima casa in presenza di altre abitazione acquisite con la medesima agevolazione. Viene data in sostanza la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
Fonte: Fiscal Focus
Agevolazione prima casa: regole generali - L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVAo di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
- l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
- l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2%, in luogo della più onerosa aliquota del 9% (atti soggetti a imposta proporzionale di registro).
Per l’ottenimento dall’agevolazione in questione, sono richiesti determinati requisiti:
- requisiti soggettivi, dettati, sia per gli atti soggetti ad IVA che per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
- requisiti oggettivi: non deve trattarsi di immobili di lusso. Su tale ultimo aspetto va evidenziato che con l’art. 33 del D.lgs. Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) è stato posto pone rimedio al disallineamento nella definizione degli immobili di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro, frutto dell’entrata in vigore della riforma della imposte d’atto a partire dal 1° Gennaio 2014; a seguito delle suddette modifiche, anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle diverse dalle quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
I requisiti soggettivi – Per ciò che riguarda invece i requisiti soggettivi, questi possono essere così riassunti:
- l’ immobile deve essere ubicato nelterritoriodelcomuneincui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquistolapropria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirentesvolgelapropria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, inquello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italianoemigratoall'estero,che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorioitaliano.La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune oveèubicato l'immobileacquistatodeveessereresa,apenadidecadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di nonessere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti diproprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territoriodel comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
- l’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa.
- l’agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquienno oppure che, se ceduta prima del decorso del quinquiennio, entro un anno sia acquista altra prima casa.
Requisiti soggettivi: cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016 - Con l’art. 1, co. 55, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), efficace dal 1° gennaio 2016, vengono modificati i criteri precedentemente elencati.
Nello specifico viene aggiunto un co. 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, il quale prevede quanto segue:
“L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
Viene in sostanza modificato il criterio che precludeva l’accesso all’agevolazione prima casa in presenza di altre abitazione acquisite con la medesima agevolazione. Viene data in sostanza la possibilità al contribuente di poter fruire dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
Fonte: Fiscal Focus