Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre del D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, diventa concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute entro il 22 ottobre 2013, di chiedere una nuova dilazione, tramite apposita istanza, entro il termine improrogabile di 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma della riscossione, che avverrà il prossimo 22 ottobre. La suddetta dilazione di pagamento non può prevedere una durata superiore ai 72 mesi, con una previsione di decadenza che interviene in seguito al mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Quanto appena descritto non rappresenta l’unica novità contenuta nel decreto oggetto dell’articolo.
Sospensione giudiziale e amministrativa - La nuova disciplina, anche con riferimento alla ripresa di vecchie rateizzazioni, prevede che in caso di cessazione degli effetti della sospensione, giudiziale o amministrativa, il debito è riammesso alla dilazione, con la stessa scadenza temporale di 72 mesi.
Dilazione importi dovuti negli atti di accertamento o negli avvisi bonari - Le somme dovute, collegate agli avvisi bonari, possono essere oggetto di rateizzazione massima di:
• otto rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo, per somme non superiori a euro 5.000;
• venti rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquemila euro.
Per gli atti di accertamento, la dilazione massima per importi superiori a € 50.000, passa da 12 a 16 mesi.
Fonte: Fiscal Focus
Sospensione giudiziale e amministrativa - La nuova disciplina, anche con riferimento alla ripresa di vecchie rateizzazioni, prevede che in caso di cessazione degli effetti della sospensione, giudiziale o amministrativa, il debito è riammesso alla dilazione, con la stessa scadenza temporale di 72 mesi.
Dilazione importi dovuti negli atti di accertamento o negli avvisi bonari - Le somme dovute, collegate agli avvisi bonari, possono essere oggetto di rateizzazione massima di:
• otto rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo, per somme non superiori a euro 5.000;
• venti rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquemila euro.
Per gli atti di accertamento, la dilazione massima per importi superiori a € 50.000, passa da 12 a 16 mesi.
Fonte: Fiscal Focus
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