Premessa – I contribuenti che avevano perso la possibilità di rateizzare i debiti con il fisco, perché erano decaduti, hanno la possibilità di richiedere di nuovo un piano di rateizzazione. Lo annuncia Equitalia in una nota. La domanda, che si può presentare da ieri fino al 21 novembre, riguarda i contribuenti “decaduti” negli ultimi 2 anni.
Novità riscossione - E' di fatto diventato operativo il Decreto Legislativo che prevede le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme di materie di riscossione” che, tra l'altro, prevede a regime anche la possibilità, per le nuove rateizzazione, di essere sempre riammesso alle rate (ma saldando subito le rate scadute) e lo stop ai pagamenti in caso di sospensione da parte di un giudice. Ecco come Equitalia spiega le novità scattate ieri.
Nuova finestra per i vecchi piani revocati. - Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.
Limiti - Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Riammissione per le nuove rateizzazioni - Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Stop ai pagamenti in caso di sospensione. - Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
Fonte: Fiscal Focus
Novità riscossione - E' di fatto diventato operativo il Decreto Legislativo che prevede le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme di materie di riscossione” che, tra l'altro, prevede a regime anche la possibilità, per le nuove rateizzazione, di essere sempre riammesso alle rate (ma saldando subito le rate scadute) e lo stop ai pagamenti in caso di sospensione da parte di un giudice. Ecco come Equitalia spiega le novità scattate ieri.
Nuova finestra per i vecchi piani revocati. - Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.
Limiti - Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Riammissione per le nuove rateizzazioni - Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Stop ai pagamenti in caso di sospensione. - Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
Fonte: Fiscal Focus