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Nuovi limiti per l'utilizzo dei contanti

30/12/2015

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C’era una volta un limite per la circolazione del contante. Basso, decisamente basso. Solo 1.000 euro.

Oggi il limite di alza, arriva fino a 3.000, ma le tante eccezioni che costellano questi pochi commi della legge di stabilità fanno sì che non si possa parlare più di limite, ma di limiti.

Dal primo gennaio 2016, infatti, la disciplina in tema di circolazione del contante dovrà essere “calata” all’interno della specifica realtà cui si riferisce, per comprendere, effettivamente, quale sia il limite cui ci si deve riferire.

Gli assegni bancari e postali

Iniziamo con il dire che il nuovo limite dei 3.000 euro è stato introdotto solo nel comma 1 dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo pari o superiori a 1.000 euro.

I money transfer

Viene altresì introdotto un nuovo periodo all’interno dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.231/2007, riguardante i c.d. servizi di “money transfer”.

Con la disposizione in commento viene chiarito che “per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.

Viene contestualmente innalzato il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute”, ovvero i soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che era in precedenza pari ad euro 2.500 e viene ora portato ad euro 3.000.

Pagamenti della PA

“Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

Sarà quindi previsto ancora il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che dovranno provvedere alla riscossione della pensione: oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.

Locazioni e trasporto di merci

Con due interventi legislativi era stato introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili sia per i canoni di locazione di unità abitative, sia per i corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento a contratti di trasporto.

In mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio, però, queste due disposizioni non hanno mai trovato applicazione, rimanendo, di fatto, un obbligo “sulla carta”.

Ecco il motivo per il quale il legislatore ha deciso di abrogare entrambe le disposizioni.

Dal 2016 troverà pertanto applicazione, anche in questi casi, il limite dei 3.000 euro per la circolazione del contante.

Le associazioni e gli enti

Nessuna novità è stata introdotta invece nella disciplina della tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni.

È da ricordare, a tal proposito, che la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni era stata portata da 516,46 euro a 1.000 euro con la legge di stabilità 2015.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti sono state allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

Con l’intervento operato con la legge di stabilità 2016, invece, le due soglie tornano nuovamente a differenziarsi: ai fini della disciplina antiriciclaggio troverà applicazione, anche in questi casi, la soglia dei 3.000 euro, mentre, con riferimento alla disciplina fiscale, la soglia rimarrà ferma a 1.000 euro.

Si ricorda, a tal proposito che, come chiarito, da ultimo, con la risoluzione AE n. 45/E del 6 maggio, il superamento della soglia dei mille euro, comporta:

- la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991;

- l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.


Fonte: Fiscal Focus
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Reverse charge: nuovi chiarimenti dall'agenzia delle entrate

28/12/2015

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E’ proprio il caso di dirlo, finalmente un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove ipotesi di reverse charge introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). Il primo intervento dell’Agenzia (C.M. 14/E/2015) se da un lato aveva dato risposta a numerosi dubbi applicativi (individuazione prestazioni assoggettabili al nuovo reverse charge, l’applicabilità del reverse charge alla manutenzione di impianti relativi ad edifici), aveva lasciato numerose questioni aperte. Ora la C.M. 37/E/2015 chiarisce alcune questioni rimaste in sospeso.

Prima di illustrarvi i chiarimenti forniti dall’Agenzia, una nota positiva (con conseguente sospiro di sollievo): sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi. Fino al 22.12.2015 nessuna sanzione.
Prestazioni miste - Una di queste riguardava la gestione delle prestazioni miste con l’auspicio da più parti dell’applicazione generalizzate delle modalità ordinarie anche per le manutenzioni straordinarie. E’ proprio questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia: vada per l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie, ma limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento (articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014).
Nessuna applicazione del reverse charge anche in presenza di un contratto unico avente ad oggetto la realizzazione di una nuova costruzione, previa demolizione di un vecchio edificio, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’attività di demolizione, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi - Per quanto riguarda l’annosa questione relativa alla distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi l’Agenzia non fornisce particolari elementi di novità ma si limita, come già fatto nella C.M. 14/E/2015, a fornire, in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, i criteri da seguire per distinguere le due fattispecie. In linea di principio, afferma l’Agenzia, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera.
La nozione di edifico: la posizione dell’Agenzia non si ammorbidisce – L’altra questione fonte di notevoli dubbi applicativi che su queste pagine abbiamo sollevato più volte, riguardava la nozione di edificio a cui far riferimento. Nella C.M. 14/E/2015, per quanto riguarda la definizione di “edificio” l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto debba farsi riferimento all’articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
In linea con tale definizione, gli interventi effettuati sui parcheggi erano esclusi dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. Tale dato è confermato nel documento di prassi in esame, ad eccezione del caso in cui il parcheggio costituisca parte integrante dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati nell’edificio e di quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, e sempre che si tratti di prestazioni di servizi di cui alla citata lettera a-ter), aventi ad oggetto i parcheggi.
Servizi di derattizzazione esclusi dal reverse charge – Altro chiarimento riguarda l’esclusione dei servizi di derattizzazione dall’applicazione del reverse charge. Nella C.M. 14/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria, nel definire le prestazioni di pulizia di edifici da assoggettare a reverse charge, non ha incluso le attività di disinfestazione. Dal meccanismo in esame risultano quindi escluse le attività di disinfestazione (codice attività 81.29.10), tra le quali vanno ricomprese le attività di derattizzazione.
Il collegamento tra l’impianto e l’edificio - Secondo la DRE Emilia Romagna (protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015) per individuare il necessario collegamento tra l’impianto e l’edificio per l’applicazione del reverse charge deve farsi riferimento al collegamento funzionale. In altre parole, il reverse charge può applicarsi se l’impianto serve al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato, a prescindere dalla sua ubicazione.
Tale questione è di estrema rilevanza e sta creando numerose difficoltà agli operatori. Si pensi al seguente caso: realizzazione di un intervento di manutenzione su un impianto di condizionamento situato all’esterno dell’edificio. Ora è evidente che l’impianto di condizionamento ha la finalità di fornire calore o refrigerio all’interno dell’edificio. Ma la sua collocazione all’esterno dell’edifico rende difficile poter ipotizzare l’applicazione del reverse charge.
Ecco che arriva anche su tale questione la presa di posizione dell’Agenzia: l’Agenzia conferma la tesi della DRE Emilia Romagna e afferma che “ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972”.
In linea con tale definizione, viene anche affermato che deve applicarsi il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso.
Prestazioni rese da soggetti terzi - Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili - sotto il profilo oggettivo - ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici ex articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007 (cfr. circolare n. 14/E del 2015), tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Reverse charge e beni significativi – A parere dell’Agenzia, la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. a-ter), sesto comma, dell’articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, che, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta. Con tale interpretazione l’Agenzia qualifica come consumatori finali solo i privati, posizione non affatto condivisibile.
Rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge – Altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda l’applicazione del meccanismo del reverse charge nei casi in cui le prestazioni individuate dall’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972 siano, agli effetti dell’IVA, operazioni non imponibili. In tali casi, i servizi in questione, ancorché riconducibili, in via di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, trattandosi di servizi non imponibili.

Fonte: Fiscal Focus
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Rivalutazioni beni aziendali: le procedure contabili

28/12/2015

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Premessa – La rivalutazione in bilancio potrà essere effettuata esclusivamente con le seguenti modalità: rivalutazione del maggior valore dei beni e dei relativi fondi di ammortamento; rivalutazione del solo valore del bene; riduzione del fondo di ammortamento. Il primo e il secondo metodo non potranno mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione.

Rivalutazione – Il disegno di legge di stabilità 2016 reintroduce la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Modalità - Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 342 del 2000 e negli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, espressamente richiamati dal comma 146 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Metodi - In particolare, l'operazione può essere eseguita adottando uno dei metodi indicati all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, ai sensi del quale "per i beni ammortizzabili (...) la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. (...) I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio."

Modalità alternative - La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

1) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento. Si pensi, ad esempio, a un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 6.500 e riducendo il fondo da 2.500 a 2.000 euro.

2) rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 7.000 euro.

3) riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene riducendo il fondo da 2.500 a 500 euro.

Valore sostituzione - La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

Fonte: Fiscal Focus

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Legge di stabilità 2016: le novità in breve

28/12/2015

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TARI - Confermati anche per i prossimi anni (2016 – 2017) i criteri di determinazione della TARI: il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti viene differito al 2018.
Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare – Un’importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 riguarda l’introduzione della detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. La detrazione ammonterà al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. Tutto questo vale per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016.
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata - Si prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Addizionale IRES enti creditizi - Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari, e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP. Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Proroga bonus edilizi e modifica bonus interventi di risparmio energetico - Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per tali tipologie di lavori la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Famiglie numerose e card - È prevista una carta acquisti per le famiglie residenti, anche se straniere, con almeno tre figli minori: è volontaria e servirà, in base all'Isee, ad ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. Obiettivo della card è ad esempio aderire ad abbonamenti famiglia a bus, ma anche la creazione di gruppi di acquisto solidali e familiari nazionali.
IRAP medici - La Legge di Stabilità 2016 definisce l’ambito di operatività dell’IRAP quanto ai medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere. L’assoggettabilità dei medici all’imposta regionale sulle attività produttive è questione che ha alimentato negli anni un vasto contenzioso. Si prevede ora che “non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo”. La percentuale di reddito realizzata all’interno della struttura ospedaliera dovrebbe dunque diventare il primo parametro di riferimento per stabilire se il sanitario sia o meno assoggettabile all’IRAP. La normativa prevede inoltre aggiunge che “sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta”. E ancora: “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.
Leasing su immobili destinati ad abitazione principale - Possibilità di detrarre ai fini IRPEF nella misura del 19% quanto pagato per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing. La detraibilità vale sia per i canoni che per il riscatto.
Reverse charge: applicazione estesa ai consorzi - Nuova ipotesi di applicazione del reverse charge. Si prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici. L’ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ha l’obiettivo di contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli enti pubblici.
Voluntary disclosure: notifica via PEC dal 2016 - Si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, tutte le notifiche relative alla Voluntary disclosure vengano inviate alla PEC del professionista che ha inviato l’istanza. Solo nei casi in cui l’indirizzo PEC fornito dal professionista in sede di presentazione dell’istanza risulti inattivo o irraggiungibile si procederà alla notifica degli atti con le tradizionali modalità.
Decorrenza riforma sanzioni tributarie - Si anticipa la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016. Originariamente l’entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2017.
Rateazione debiti tributari - Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Canone RAI -Canone RAI - Il canone per l’abbonamento TV spesso e volentieri è oggetto di evasione; ed è proprio per colpire questa “piaga” che nella Legge di Stabilità per il 2016 ha trovato spazio la misura del suo pagamento attraverso la bolletta elettrica. Praticamente il canone Rai diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà a rate (precisamente 10), con una del suo importo annuo: per il 2016 l’ammontare del canone sarà pari a euro 100, contro i 113,50 attuali.
Tax credit cinema - La Legge di Stabilità 2016 rinnova parecchi punti del credito d’imposta riservato all’industria cinematografica ed audiovisiva.
Limite contante e micro pagamenti - Il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si innalzerà a 3.000 euro, ma non se a pagare è una Pubblica Amministrazione: in questo caso, il limite rimarrà fermo a 1.000 euro. Micro-pagamenti con carte di credito che si affiancano a maxi-pagamenti in contanti, obblighi differenziati in base alla natura pubblica o privata del soggetto che procede al versamento delle somme: insomma, se oggi ci lamentiamo del caos che regna in tema di pagamenti in contanti, sicuramente le nostre speranze non potranno essere riposte nel futuro.
Nuova disciplina note di variazione - In caso di fallimento note di accredito già da emettere all’atto dell’apertura della procedura fallimentare.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
Assegnazione/cessione agevolata - Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la possibilità di far fuoriuscire determinati beni dal perimetro dell’impresa fruendo di una tassazione di favore rispetto alla normale tassazione IRPEF/IRES/IRAP/imposta di registro.
Estromissione immobili impresa individuale -Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili, fruendo di un tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. L’intervento si innesta in un più ampio disegno emergente dalla stessa Legge di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
Trasformazione agevolata - Altra possibilità per le società è la fuoriuscita dei beni con un impatto fiscale “light”, attraverso una trasformazione in società semplice.
Super ammortamento - Confermato per imprese e professionisti l’ammortamento del 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Rivalutazione beni aziendali - La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Si fa riferimento ai beni risultanti nel bilancio riferito al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 che possono essere oggetto di rivalutazione nel 2015.
Modifiche al patent box - Si modifica l’ambito oggettivo del patent box. Si realizza il coordinamento tra la normativa di riferimento che faceva riferimento alle opere dell’ingegno e il Decreto attuativo che invece faceva riferimento al Software protetto da copyright.
Operazioni con Paesi black list - Una novità introdotta durante l’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede l’abrogazione della normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-11, D.P.R. 917/1986. Sempre sul fronte dei rapporti con soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche all’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa sulle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In base alla nuova normativa per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell’aliquota nominale di tassazione inferiore al 50%.
Riduzione IRES - Il taglio IRES è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota IRES rimarrà al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Una riduzione di 3,5 punti percentuali posticipata rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità 2016 per effetto di un emendamento approvato in Commissione bilancio della Camera.
Deduzioni IRAP - Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Le modifiche al regime forfettario - Il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizzerà le regole stabilite con l’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spicca la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi inizio di una nuova attività.

Fonte: Fiscal Focus
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Ambito oggettivo della rivalutazione dei beni d'impresa

18/12/2015

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Premessa – Nel disegno di Legge di stabilità 2016 è prevista la “riapertura dei termini” per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nei bilanci 2014 e 2015, sia ai fini civilistici che fiscali. Possono essere rivalutati i beni già condotti in leasing e per i quali sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

Beni rivalutabili - Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.

In particolare, la rivalutazione è applicabile alle:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
  • immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Beni non rivalutabili - Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:

  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.). Si chiarisce, al riguardo, come - per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione - l’esclusione dalla disciplina riguardi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
  • l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Beni completamente ammortizzati - La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Beni in leasing - I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà (cfr. articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162). I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Fonte: Fiscal Focus
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CTU necessaria per accertare se esiste usura tra banca e cliente

18/12/2015

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Da una recentissima ordinanza istruttoria del Tribunale di Parma (Sez. I civ.) si possono trarre spunti interessanti per approntare la difesa dei clienti che, sospettando l’applicazione d’interessi ultralegali e usurari in relazione a contratti di mutuo e di conto corrente, intendono agire contro la banca per la ripetizione di somme eventualmente indebite giacché corrisposte in applicazione di clausole bancarie che si devono ritenere affette da nullità.

Nel caso di specie il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ritenendola strumento necessario ai fini dell’accertamento di quanto sostenuto da una società con l’atto di citazione in giudizio della propria banca.

Detta società, precisamente, ha chiesto al competente Tribunale di Parma:

  • il ricalcolo dei contratti di conto corrente deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuiti, oltreché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di tassi usurari.
  • l’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo, con conseguente dichiarazione della non debenza degli interessi;
  • la dichiarazione di nullità/annullabilità dei contratti derivati o, in subordine, la loro risoluzione per inadempimenti della banca convenuta: a) per mancata previa stipulazione di un contratto quadro di negoziazione , b) per l'assenza di indicazione della facoltà di recesso, c) per mancata consegna del documento sui rischi generali, d) per inadeguatezza al profilo di rischio della società attrice e d) per difetto di causa in relazione alla natura speculativa e non di copertura.

In particolare il CTU dovrà dire se gli interessi contrattuali applicati dalla convenuta in relazione sia ai contratti di c/c sia ai mutui abbiano o meno superato la soglia “usuraria” con riferimento al tasso Effettivo Globale Medio calcolato ai sensi della legge n. 108 del 1996 - tasso/soglia -, tenendo conto che, ex art. 1 legge cit., per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In caso di superamento del tasso soglia, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 del D.L. n. 394/ 2000 (secondo cui l’usurarietà va valutata al momento in cui gli interessi furono pattuiti), ove dovesse ritenersi usurario il tasso applicato, il CTU dovrà tenere conto della regola generale di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ. (nessun interesse sarà dovuto); ove invece quel tasso fosse nella norma, ma fosse divenuto usurario nella vigenza dell’apertura di credito a tasso lecito, il CTU dovrà procedere a rideterminare il saldo del conto applicando il tasso/soglia.

È importante evidenziare come l’ordinanza in commento riaffermi il diritto del cliente di ottenere la copia della documentazione inerente al rapporto, e ciò anche nel corso del giudizio.

Nel caso di specie la società attrice ha dovuto chiedere al giudice di ordinare l’esibizione (ex art. 210 c.p.c.) dei contratti di apertura di credito e di corrispondenza, nonché di tutti gli estratti dei contratti di conto corrente indicati in citazione “a decorrere dalla loro rispettiva apertura fino alla loro chiusura quanto ai conti estinti e fino alla data della domanda per i conti ancora in essere”, poiché la banca non ha evaso la richiesta ex art. 119 TUB. Il giudicante ha ritenuto ammissibile la richiesta di esibizione perché, innanzitutto, la banca convenuta ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta ex art. 119 TUB (rubricato: “Comunicazioni periodiche alla clientela”) solo con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre dal canto suo la società attrice ha allegato sin da subito la missiva inviata. In secondo luogo, come rilevato dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2716/2011), “il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 tub, ben può essere legittimamente esercitato anche nel corso del giudizio, né il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio, vale a precludere la possibilità di chiederne l'esibizione ex art. 201 c.p.c.".

Con l’occasione si ricorda che lo scioglimento del contratto di c/c non dà luogo all’estinzione con immediatezza di ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale, e corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo, che derivano da doveri di buona fede, correttezza e solidarietà. Ne deriva il dovere della banca di fornire al correntista la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento, compiutamente regolato dall'art. 119 del T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (Cass. Sez. I, 13.7.2007 n. 15669).

Fonte. Fiscal Focus
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No al fermo amministrativo sull'unica autovettura dell'impresa

18/12/2015

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Il veicolo strumentale all’attività d’impresa, per legge, non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del precetto normativo deve essere annullato. La prova della strumentalità può essere fornita dal debitore con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.

È quanto emerge dalla sentenza 715/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Il Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale condividendo il motivo attinente alla violazione dell’articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per avere Equitalia assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società (una SAS).

L’art. 86 citato, al comma 2, dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa”.

Ebbene, l’esame degli atti di causa ha consentito ai giudici di Frosinone di cogliere la consistenza, in fatto e in diritto, dell’eccezione della ricorrente avendo questa dimostrato “che il bene oggetto di fermo era un bene strumentale (vedere la pagina 2 del registro beni ammortizzabili)”,sicché il concessionario della riscossione “non poteva assolutamente iscrivere il fermo amministrativo sull'unica auto utilizzata per l'attività aziendale”. E allora il ricorso è stato accolto e le spese del giudizio compensate.

Anche una recente sentenza delle Commissione Tributaria Provinciale di Lodi ha sostenuto l’illegittimità del fermo amministrativo avente a oggetto un’auto aziendale. Il collegio lodigiano - accogliendo il ricorso proposto da una società avverso un preavviso di fermo - ha affermato che l’autovettura di proprietà di una società, e da essa utilizzato, non può essere assoggettato a fermo amministrativo; ”per questo sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto che attendere una ‘dimostrazione che tale bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione’, eviti di inviare una comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere” (così, CTP Lodi n. 124/02/15).

Fonte: Fiscal Focus
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I dividenti tedeschi sono esclusi dalla base imponibile IRES

18/12/2015

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I dividendi erogati dalla controllata tedesca alla casa madre italiana vanno esclusi dalla base imponibile IRES, in virtù dell’applicazione dell’art. 24, paragrafo 2, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In base a quanto detto, i dividendi erogati dalla società tedesca alla casa madre italiana non soggiacciono alla regole di imponibilità dettate dall’art. 89 del Tuir, in base al quale i dividendi percepiti da una società di capitali italiana, anche se di fonte estera, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare.

La questione che va affrontata per comprendere la non imponibilità dei dividendi di fonte tedesca è il conflitto tra norma interna e norma convenzionale. Ci troviamo di fronte a un caso disciplinato in modo diverso dalle due differenti fonti normative:

  • la norma interna di rango ordinario prevede l’imponibilità dei dividendi tedeschi per il 5% del loro ammontare;
  • la norma convenzionale esenta completamente i suddetti dividendi dalla base imponibile IRES, a condizione che la società italiana detenga almeno il 25% della società tedesca.

Per risolvere il conflitto tra norme, può farsi riferimento a due importanti principi:

  • l’art. 75, D.P.R. 600/1973, il quale prevede senza mezzi termini la prevalenza della norma convenzionale sulla norma interna. In particolare, la richiamata disposizione recita quanto segue: “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;
  • l’art. 169 D.P.R. 917/1986 (TUIR) il quale prevede espressamente che “le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni”.

La prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma interna è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito, in pronunce riguardanti la possibile prevalenza della clausola di non discriminazione presente nelle Convenzione contro le doppie imposizioni rispetto alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-12 bis, Tuir. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto della sentenza della CTP di Milano n. 294/5/12. Nel caso di specie è stato affermato che “le disposizioni contenute in una convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato italiano, ovvero i rapporti tra uno stato estero e l'Italia, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il Tuir”.

In via incidentale anche la Cassazione è intervenuta sulla questione.

Si tratta in particolare della sentenza n. 4272 del 2010.In tale occasione, la suprema Corte di Cassazione, ha dato valenza assoluta alla clausola di non discriminazione di cui all’articolo 24, par. 4, del Modello Ocse, contenuto nell’art. 25, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la prevalenza della stessa clausola rispetto all’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’art. 110, comma 10, del Tuir.

Fonte: Fiscal Focus
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Distruzione beni sociali: come evitare la presunzione di cessione

18/12/2015

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Considerate le conseguenti implicazioni fiscali, l’eliminazione di beni aziendali deve seguire particolari procedure, il cui rispetto determina l’inapplicabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di alcune disposizioni e presunzioni tributarie (sfavorevoli per il contribuente); nella sostanza, il rispetto di particolari adempimenti, normativamente previsti, tutela il contribuente dall’eventuale contestazione di cessioni in evasione d’imposta qualora, in sede di accesso ispettivo, taluni beni non risultino fisicamente presenti nelle sedi aziendali o negli studi professionali, in quanto in precedenza eliminati.

La presunzione di cessione. Sotto il profilo Iva rileva, in particolare, il Dpr 10/11/1997, n. 441; ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, in sede di intervento ispettivo, si presumono[1] ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Tale presunzione si applica nei confronti di tutti i soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.

Ai sensi del medesimo art. 1, la presunzione non opera quando il contribuente dimostri che i beni sono stati:

  • impiegati per la produzione;

  • perduti o distrutti;

  • consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, d'opera, d'appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Il regime probatorio della distruzione. Il comma 4 dell’art. 2 del Dpr n. 441/1997, definisce gli adempimenti specifici che l’azienda deve porre in essere, affinché la distruzione di beni d’impresa (ovvero la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico) non venga riqualificata dall’Organo accertatore come cessione in evasione di imposta degli stessi, ovvero quale destinazione a finalità extra-aziendali (con relativo recupero delle imposte dirette ed indirette, oltre alla contestazione delle connesse irregolarità documentali).

Gli adempimenti da porre in essere per documentare correttamente la distruzione di beni sono stati oggetto di chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze con la citata C.M. 23/07/1998, n. 193/E.

La comunicazione preventiva. Il primo adempimento che l’azienda dovrà porre in essere è costituito dall’invio all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio di apposita comunicazione preventiva, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

La verbalizzazione. Alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare un incaricato dell’Agenzia delle entrate, ovvero un ufficiale della Guardia di finanza o un notaio i quali, al termine delle operazioni, devono redigere un apposito verbale.

Nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, l’azienda (nella persona del rappresentante legale o di un procuratore) deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445 (trattasi della cd. procedura semplificata); in tal caso, a prescindere dall’effettiva partecipazione di un Pubblico ufficiale alla distruzione dei beni, il contribuente potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

La documentazione del trasporto. Nel caso in cui dalle operazioni di distruzione o trasformazione residuino ulteriori beni da trasportare altrove, l’azienda deve redigere un documento di trasporto (ex Dpr 14/08/1996, n. 472); evidentemente si fa riferimento a beni, originati dalla distruzione, aventi una qualche rilevanza economica (es. rottami di ferro o ceneri).

Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

In alternativa, se i beni distrutti diventano ‘‘rifiuti’’, è possibile che gli stessi vengano scortati in discarica con l’apposito formulario. In ogni caso non si ritiene necessaria l’emissione di un’autofattura per ‘‘distruzione beni’’.

Fonte: Fiscal Focus
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Patent box 2015: istanza entro il 31.12

17/12/2015

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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) l’Amministrazione Finanziaria aveva sancito, per coloro che volessero fruire dell’agevolazione c.d. patent box per il 2015, la necessità di esercitare l’opzione entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.

Dunque la tassazione agevolata per il 2015 per i redditi degli intagibles è subordinata all’invio, entro il 31 dicembre 2015, del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”.

In caso di utilizzo diretto del bene immateriale, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di accordo preventivo. Ulteriore condizione per poter beneficiare del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo degli intagibles già dal 2015 è l’avvio della procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Per instaurare la procedura di accoro preventivo è necessario seguire le indicazioni contenute nel Provvedimento del 01.12.2015, n. 154278. Il suddetto Provvedimento indica i dati da che deve contenere l’istanza. Da tener ben presente che la documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Fonte: Fiscal Focus
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