In caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di un apposito accordo preventivo.
Con il Provvedimento del 01.12.2015, n. 154278, al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano all’ufficio apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico.
L’istanza riporta:
- la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
- l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;
- l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da:
- l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015 e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente;
- l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del D.M. 30.07.2015 ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015;
- la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
La documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
L’istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente degli elementi precedentemente elencati, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi.
Il rigetto dell’istanza è comunicato dall’ufficio, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni.
Fonte: Fiscal Focus
Con il Provvedimento del 01.12.2015, n. 154278, al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano all’ufficio apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico.
L’istanza riporta:
- la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
- l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;
- l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da:
- preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015;
- preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015; in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del D.M. 30.07.2015; realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015 e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente;
- l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del D.M. 30.07.2015 ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 del D.M. 30.07.2015;
- la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
La documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
L’istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente degli elementi precedentemente elencati, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi.
Il rigetto dell’istanza è comunicato dall’ufficio, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni.
Fonte: Fiscal Focus