Premessa – Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti, ecc.. Si potrà infatti usufruire sia del credito d’imposta per R&S che del patent box. Entrambi gli strumenti sono stati introdotti dalla Legge di Stabilità 2015.
Credito d’imposta R&S - L’unica condizione prevista per l’ottenimento del credito d’imposta è che si tratti di imprese. Sono incluse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono agevolabili, tra l’altro, le spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education).
Sono altresì agevolabili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonché le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati,competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Non sono agevolabili le spese per il personale (personali ausiliario e tecnici), costi relativi a immobili e terreni, costi per studi di fattibilità, altri costi di esercizio.
Patent box - Il patent box, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che la quota di reddito e del valore della produzione che può essere oggetto di agevolazione venga definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Si fa riferimento ai costi fiscalmente rilevanti.
La questione più controversa della nuova misura, chiarita con l’emanazione del Decreto attuativo, riguarda l’individuazione del costi di R&S rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione.
La questione più controversa della nuova misura riguardava l’individuazione del costi di R&S rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione, che è stata esaustivamente affrontata nell’art. 8 del D.M. 30.07.2015.
In particolare, rientrano nell’ambito delle attività di R&S:
Il cumulo delle agevolazioni - Il Legislatore nulla ha disposto in merito alla cumulabilità degli incentivi. In questo caso, in riferimento al precedente credito d’imposta R&S istituito con la Finanziaria 2007, era stato chiarito che il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni sempre che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente (vedi C.M. 46/E/2008). Tale chiarimento risulta ancora valido e applicabile alla situazione prospettata.
Fonte: Fiscal Focus
Credito d’imposta R&S - L’unica condizione prevista per l’ottenimento del credito d’imposta è che si tratti di imprese. Sono incluse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono agevolabili, tra l’altro, le spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education).
Sono altresì agevolabili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonché le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati,competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Non sono agevolabili le spese per il personale (personali ausiliario e tecnici), costi relativi a immobili e terreni, costi per studi di fattibilità, altri costi di esercizio.
Patent box - Il patent box, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che la quota di reddito e del valore della produzione che può essere oggetto di agevolazione venga definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Si fa riferimento ai costi fiscalmente rilevanti.
La questione più controversa della nuova misura, chiarita con l’emanazione del Decreto attuativo, riguarda l’individuazione del costi di R&S rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione.
La questione più controversa della nuova misura riguardava l’individuazione del costi di R&S rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione, che è stata esaustivamente affrontata nell’art. 8 del D.M. 30.07.2015.
In particolare, rientrano nell’ambito delle attività di R&S:
- la ricerca fondamentale;
- la ricerca applicata;
- lo sviluppo sperimentale e competitivo;
- il design;
- l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;
- le attività di presentazione, comunicazione e promozione in grado di accrescere il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi.
Il cumulo delle agevolazioni - Il Legislatore nulla ha disposto in merito alla cumulabilità degli incentivi. In questo caso, in riferimento al precedente credito d’imposta R&S istituito con la Finanziaria 2007, era stato chiarito che il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni sempre che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente (vedi C.M. 46/E/2008). Tale chiarimento risulta ancora valido e applicabile alla situazione prospettata.
Fonte: Fiscal Focus