Come noto, con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del bilancio d’esercizio, le quali troveranno applicazione nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, pertanto, dal prossimo gennaio 2016 sarà necessario rispettare le nuove disposizioni introdotte.
In considerazione della disposizione appena richiamata si deve quindi ritenere che:
- per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione nei bilanci relativi al periodo 01.01.2016- 31.12.2016;
- per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare l’entrata in vigore delle nuove norme sarà “rinviata” agli esercizi aventi inizio dopo il 1° gennaio 2016 (quindi, ad esempio, l’esercizio 01.07.2016 – 30.06.2017).
Irrilevante è invece il fatto che, nel corso dell’esercizio, scatterà l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, per cui dovranno continuare ad essere seguite le “vecchie” regole anche nell’esercizio 01.07.2015 – 30.06.2016.
Tuttavia, anche se le nuove previsioni entrano in vigore soltanto nel 2016, già alcune modifiche sono richieste in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2015
Poco più di un paio di mesi, dunque, per “assimilare” le novità, le quali sono certamente non di poco conto.
Ciò assume ancora più rilevanza ove si consideri che, nello stesso lasso di tempo, saranno necessari interventi per adeguare i principi contabili e le norme fiscali alle novità introdotte.
O almeno, ci si augura che il “cerchio” delle riforme venga chiuso prima dell’inizio dell’esercizio, per non costringere le società ad un 2016 pieno di incertezze.
I nuovi principi contabili nazionali - Molte delle nuove disposizioni introdotte richiedono l’intervento dell’Organismo Italiano di contabilità, il quale dovrà aggiornare i principi contabili al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina.
Più precisamente, si rendono necessari specifici principi volti ad accompagnare le imprese nella prima applicazione delle nuove norme, così come deve ritenersi essenziale fornire la necessaria declinazione pratica di norme di carattere generale.
La disciplina fiscale - Le riforme introdotte richiederebbero alcune modifiche anche nella disciplina fiscale.
Giova in primo luogo di essere ricordato che la disciplina transitoria prevede la possibilità:
- di derogare il criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i crediti e i debiti che risultino in bilancio al 31 dicembre 2015;
- di non modificare i piani di ammortamento in corso al 31.12.2015 dell’avviamento, nonostante le variazioni introdotte nella disciplina (a meno che ciò non i renda necessario a seguito di modifiche di stima).
Altre novità riguardano la disciplina Irap: a seguito delle modifiche legislative, nel conto economico non saranno più esposti gli oneri e i proventi straordinari, per cui anche i componenti in oggetto confluirebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
È necessario quindi, che, a seguito dell’intervenuta riforma del bilancio, il legislatore intervenga per adeguare la normativa fiscale.
Con riferimento ad altre fattispecie deve invece ritenersi che le novità introdotte non abbiano ricadute sugli aspetti fiscali, nonostante il loro forte impatto sulle poste di bilancio.
Si pensi, a tal proposito, alle spese di pubblicità e ricerca, le quali, dal 2016 non saranno più capitalizzabili e concorreranno quindi alla determinazione del reddito integralmente nell’esercizio.
Purtuttavia, l’articolo 108 Tuir continua a prevedere la deduzione sia in un solo esercizio che in più esercizi, ragion per cui, dal punto di vista fiscale, le spese in oggetto potranno concorrere alla determinazione del reddito anche in più esercizi.
Intatti gli obblighi di deposito - Nell’ambito delle novità introdotte, sicura rilevanza assume il nuovo bilancio per le micro-imprese, soprattutto in considerazione del fatto che è previsto non solo l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, ma anche della stessa nota integrativa, se determinate informazioni sono riportate in calce allo stato patrimoniale
In ogni caso, anche il bilancio delle micro-imprese, seppur composto dai soli documenti contabili, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese alle ordinarie scadenze e con le modalità note (nonostante la direttiva prevedesse, appunto, la facoltà di dispensare le piccole imprese dal deposito in oggetto).
Ai fini del deposito del bilancio, pertanto, rimangono fermi gli attuali obblighi..
I “punti salienti” - Dal 2016 diventa obbligatorio il rendiconto finanziario (eccezion fatta per le micro-imprese e per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata).
Si consiglia pertanto, anche sulla scorta delle raccomandazioni di cui all’Oic n.10, di iniziare a redigere il rendiconto finanziario per l’anno 2015, in modo da:
- poter valutare l’adeguatezza dei software di contabilità;
- poter avere i dati comparativi per il rendiconto finanziario 2016.
E’ bene, inoltre, sin d’ora, individuare quali potranno essere le modalità per l’esposizione delle informazioni.
Si ricorda, infatti, che è possibile utilizzare sia il metodo diretto che quello indiretto per la redazione del rendiconto finanziario, e la scelta potrà essere influenzata non solo dal sistema informativo aziendale (e la conseguente possibilità di ottenere informazioni di dettaglio), ma anche dal numero di transazioni monetarie che interessano la realtà aziendale.
Deve altresì essere in questa sede ricordato che i costi di pubblicità e ricerca che risultano essere capitalizzati al 31.12.2015 dovranno essere imputati a conto economico nel 2016.
E’ strettamente consigliato recepire sin da subito la novità, evitando di capitalizzare i costi in oggetto al 31.12.2015 (si tratterebbe infatti soltanto di un rinvio dei costi).
Al 1°gennaio 2016 sarà poi necessario esporre in bilancio i derivati, valutati al fair value: è quindi necessario inventariare gli stessi a fine esercizio.
Il nuovo criterio di valutazione richiede altresì una revisione dei processi organizzativi: la società deve essere in grado di monitorare i suoi derivati e contabilizzare eventuali rettifiche di valore.
Altre novità riguardano poi i dati da indicare in nota integrativa.
Si pensi, a tal proposito, agli oneri straordinari dovranno essere indicati, da 2016, nella nota integrativa. Si consiglia di fornire il dettaglio degli stessi già nella nota integrativa del 2015, in modo da agevolare la comparazione dei dati.
Si ricorda, infatti, che, nel 2016, nell’esporre i dati comparativi 2015 nel conto economico, sarà necessario riclassificare gli oneri/proventi in oggetto tra i componenti ordinari.
Stesso dicasi per i conti d’ordine, che dovranno essere accolti in nota integrativa: “anticipare” l’informazione può rappresentare sicuramente una futura facilitazione.
Non dovranno poi essere dimenticati i processi valutativi: dal 2016 i titoli immobilizzati, i crediti e i debiti dovranno essere valutati al costo ammortizzato.
Si consiglia di adeguare il sistema informativo al fine di poter facilmente individuare il dato in oggetto per i nuovi crediti/debiti/titoli immobilizzati.
Come sopra anticipato, invece, non sarà necessario modificare i saldi di apertura.
Dal 2016 saranno infine introdotti specifici obblighi informativi con riferimento alle imprese “sorelle” (ovvero le imprese sottoposte al controllo delle controllanti).
E’ quindi opportuno, sin dall’esercizio in corso, identificare le società in oggetto e adeguare il sistema informativo al fine di poter facilmente individuare i rapporti con queste ultime.
Fonte: Fiscal Focus
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, pertanto, dal prossimo gennaio 2016 sarà necessario rispettare le nuove disposizioni introdotte.
In considerazione della disposizione appena richiamata si deve quindi ritenere che:
- per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione nei bilanci relativi al periodo 01.01.2016- 31.12.2016;
- per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare l’entrata in vigore delle nuove norme sarà “rinviata” agli esercizi aventi inizio dopo il 1° gennaio 2016 (quindi, ad esempio, l’esercizio 01.07.2016 – 30.06.2017).
Irrilevante è invece il fatto che, nel corso dell’esercizio, scatterà l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, per cui dovranno continuare ad essere seguite le “vecchie” regole anche nell’esercizio 01.07.2015 – 30.06.2016.
Tuttavia, anche se le nuove previsioni entrano in vigore soltanto nel 2016, già alcune modifiche sono richieste in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2015
Poco più di un paio di mesi, dunque, per “assimilare” le novità, le quali sono certamente non di poco conto.
Ciò assume ancora più rilevanza ove si consideri che, nello stesso lasso di tempo, saranno necessari interventi per adeguare i principi contabili e le norme fiscali alle novità introdotte.
O almeno, ci si augura che il “cerchio” delle riforme venga chiuso prima dell’inizio dell’esercizio, per non costringere le società ad un 2016 pieno di incertezze.
I nuovi principi contabili nazionali - Molte delle nuove disposizioni introdotte richiedono l’intervento dell’Organismo Italiano di contabilità, il quale dovrà aggiornare i principi contabili al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina.
Più precisamente, si rendono necessari specifici principi volti ad accompagnare le imprese nella prima applicazione delle nuove norme, così come deve ritenersi essenziale fornire la necessaria declinazione pratica di norme di carattere generale.
La disciplina fiscale - Le riforme introdotte richiederebbero alcune modifiche anche nella disciplina fiscale.
Giova in primo luogo di essere ricordato che la disciplina transitoria prevede la possibilità:
- di derogare il criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i crediti e i debiti che risultino in bilancio al 31 dicembre 2015;
- di non modificare i piani di ammortamento in corso al 31.12.2015 dell’avviamento, nonostante le variazioni introdotte nella disciplina (a meno che ciò non i renda necessario a seguito di modifiche di stima).
Altre novità riguardano la disciplina Irap: a seguito delle modifiche legislative, nel conto economico non saranno più esposti gli oneri e i proventi straordinari, per cui anche i componenti in oggetto confluirebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
È necessario quindi, che, a seguito dell’intervenuta riforma del bilancio, il legislatore intervenga per adeguare la normativa fiscale.
Con riferimento ad altre fattispecie deve invece ritenersi che le novità introdotte non abbiano ricadute sugli aspetti fiscali, nonostante il loro forte impatto sulle poste di bilancio.
Si pensi, a tal proposito, alle spese di pubblicità e ricerca, le quali, dal 2016 non saranno più capitalizzabili e concorreranno quindi alla determinazione del reddito integralmente nell’esercizio.
Purtuttavia, l’articolo 108 Tuir continua a prevedere la deduzione sia in un solo esercizio che in più esercizi, ragion per cui, dal punto di vista fiscale, le spese in oggetto potranno concorrere alla determinazione del reddito anche in più esercizi.
Intatti gli obblighi di deposito - Nell’ambito delle novità introdotte, sicura rilevanza assume il nuovo bilancio per le micro-imprese, soprattutto in considerazione del fatto che è previsto non solo l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, ma anche della stessa nota integrativa, se determinate informazioni sono riportate in calce allo stato patrimoniale
In ogni caso, anche il bilancio delle micro-imprese, seppur composto dai soli documenti contabili, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese alle ordinarie scadenze e con le modalità note (nonostante la direttiva prevedesse, appunto, la facoltà di dispensare le piccole imprese dal deposito in oggetto).
Ai fini del deposito del bilancio, pertanto, rimangono fermi gli attuali obblighi..
I “punti salienti” - Dal 2016 diventa obbligatorio il rendiconto finanziario (eccezion fatta per le micro-imprese e per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata).
Si consiglia pertanto, anche sulla scorta delle raccomandazioni di cui all’Oic n.10, di iniziare a redigere il rendiconto finanziario per l’anno 2015, in modo da:
- poter valutare l’adeguatezza dei software di contabilità;
- poter avere i dati comparativi per il rendiconto finanziario 2016.
E’ bene, inoltre, sin d’ora, individuare quali potranno essere le modalità per l’esposizione delle informazioni.
Si ricorda, infatti, che è possibile utilizzare sia il metodo diretto che quello indiretto per la redazione del rendiconto finanziario, e la scelta potrà essere influenzata non solo dal sistema informativo aziendale (e la conseguente possibilità di ottenere informazioni di dettaglio), ma anche dal numero di transazioni monetarie che interessano la realtà aziendale.
Deve altresì essere in questa sede ricordato che i costi di pubblicità e ricerca che risultano essere capitalizzati al 31.12.2015 dovranno essere imputati a conto economico nel 2016.
E’ strettamente consigliato recepire sin da subito la novità, evitando di capitalizzare i costi in oggetto al 31.12.2015 (si tratterebbe infatti soltanto di un rinvio dei costi).
Al 1°gennaio 2016 sarà poi necessario esporre in bilancio i derivati, valutati al fair value: è quindi necessario inventariare gli stessi a fine esercizio.
Il nuovo criterio di valutazione richiede altresì una revisione dei processi organizzativi: la società deve essere in grado di monitorare i suoi derivati e contabilizzare eventuali rettifiche di valore.
Altre novità riguardano poi i dati da indicare in nota integrativa.
Si pensi, a tal proposito, agli oneri straordinari dovranno essere indicati, da 2016, nella nota integrativa. Si consiglia di fornire il dettaglio degli stessi già nella nota integrativa del 2015, in modo da agevolare la comparazione dei dati.
Si ricorda, infatti, che, nel 2016, nell’esporre i dati comparativi 2015 nel conto economico, sarà necessario riclassificare gli oneri/proventi in oggetto tra i componenti ordinari.
Stesso dicasi per i conti d’ordine, che dovranno essere accolti in nota integrativa: “anticipare” l’informazione può rappresentare sicuramente una futura facilitazione.
Non dovranno poi essere dimenticati i processi valutativi: dal 2016 i titoli immobilizzati, i crediti e i debiti dovranno essere valutati al costo ammortizzato.
Si consiglia di adeguare il sistema informativo al fine di poter facilmente individuare il dato in oggetto per i nuovi crediti/debiti/titoli immobilizzati.
Come sopra anticipato, invece, non sarà necessario modificare i saldi di apertura.
Dal 2016 saranno infine introdotti specifici obblighi informativi con riferimento alle imprese “sorelle” (ovvero le imprese sottoposte al controllo delle controllanti).
E’ quindi opportuno, sin dall’esercizio in corso, identificare le società in oggetto e adeguare il sistema informativo al fine di poter facilmente individuare i rapporti con queste ultime.
Fonte: Fiscal Focus