Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.
Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione.
Entrata in vigore
La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.
770 e CU
Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.
Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito.
Fonte: Fiscal Focus
La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.
Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione.
Entrata in vigore
La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.
770 e CU
Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.
Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito.
Fonte: Fiscal Focus