Sui beni del fondo patrimoniale non è consentito adottare misure a garanzia del credito erariale. È quanto emerge dalla sentenza n. 1362/01/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
Un contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su di un immobile conferito in fondo patrimoniale.
L’uomo ha fatto presente che la misura cautelare era originata al mancato pagamento di due cartelle esattoriali che erano state impugnate davanti al giudice tributario e che l’Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di sospensione a norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 46/1999. Quindi l’iscrizione era illegittima per due ordini di motivi: per la sospensione disposta dall’ente impositore e poi perché sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale grava un vincolo di inespropriabilità.
Dal canto suo il concessionario della riscossione ha difeso il proprio operato deducendo che l'art. 170 del codice civile fa espresso riferimento all'esecuzione sui beni del fondo e non anche all'attività cautelare in cui si concreta l'iscrizione dell'ipoteca.
Ebbene, tanto i giudici di primo grado quanto quelli d’appello hanno ritenuto fondata l’impugnazione del contribuente.
Nelle motivazioni della sentenza della CTR calabrese - confermativa di quella di prime cure - si legge: “l'unica prospettazione difensiva del concessionario della riscossione concernente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria va disattesa. Equitalia Sud Spa non contesta, invero, che il bene sia stato conferito nel fondo patrimoniale né, tantomeno, deduce che il contribuente non avrebbe dimostrato la sussistenza di altre condizioni ostative alla iscrizione (va, sul punto, ricordato che, alla stregua della costante giurisprudenza formatasi in materia, l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria- il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità - vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385), ma, a sostegno dell'appello, evidenzia soltanto che l'iscrizione sarebbe legittima in quanto l'art. 170 del codice civile fa espresso riferimento al divieto di esecuzione sui beni del fondo e non anche all'attività cautelare in cui si concreta l'iscrizione dell'ipoteca. L'assunto è contraddetto dalla giurisprudenza appena ricordata, e, peraltro, non tiene conto dello stretto collegamento tra misura cautelare ed esecuzione, cui la prima è finalizzata”.
Insomma, del tutto inutilmente il concessionario della riscossione ha sostenuto la legittimità dell'atto d’iscrizione ipotecaria. Per i giudici calabresi non si può ritenere che alla stregua della vigente normativa sussista solo il divieto di procedere a esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale sicché sarebbe consentito adottare misure a garanzia del credito.
Fonte: Fiscal Focus
Un contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su di un immobile conferito in fondo patrimoniale.
L’uomo ha fatto presente che la misura cautelare era originata al mancato pagamento di due cartelle esattoriali che erano state impugnate davanti al giudice tributario e che l’Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di sospensione a norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 46/1999. Quindi l’iscrizione era illegittima per due ordini di motivi: per la sospensione disposta dall’ente impositore e poi perché sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale grava un vincolo di inespropriabilità.
Dal canto suo il concessionario della riscossione ha difeso il proprio operato deducendo che l'art. 170 del codice civile fa espresso riferimento all'esecuzione sui beni del fondo e non anche all'attività cautelare in cui si concreta l'iscrizione dell'ipoteca.
Ebbene, tanto i giudici di primo grado quanto quelli d’appello hanno ritenuto fondata l’impugnazione del contribuente.
Nelle motivazioni della sentenza della CTR calabrese - confermativa di quella di prime cure - si legge: “l'unica prospettazione difensiva del concessionario della riscossione concernente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria va disattesa. Equitalia Sud Spa non contesta, invero, che il bene sia stato conferito nel fondo patrimoniale né, tantomeno, deduce che il contribuente non avrebbe dimostrato la sussistenza di altre condizioni ostative alla iscrizione (va, sul punto, ricordato che, alla stregua della costante giurisprudenza formatasi in materia, l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria- il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità - vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385), ma, a sostegno dell'appello, evidenzia soltanto che l'iscrizione sarebbe legittima in quanto l'art. 170 del codice civile fa espresso riferimento al divieto di esecuzione sui beni del fondo e non anche all'attività cautelare in cui si concreta l'iscrizione dell'ipoteca. L'assunto è contraddetto dalla giurisprudenza appena ricordata, e, peraltro, non tiene conto dello stretto collegamento tra misura cautelare ed esecuzione, cui la prima è finalizzata”.
Insomma, del tutto inutilmente il concessionario della riscossione ha sostenuto la legittimità dell'atto d’iscrizione ipotecaria. Per i giudici calabresi non si può ritenere che alla stregua della vigente normativa sussista solo il divieto di procedere a esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale sicché sarebbe consentito adottare misure a garanzia del credito.
Fonte: Fiscal Focus