Un interessante documento della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC – documento del 31 ottobre 2015) che analizza i termini per la richiesta dei rimborsi fiscali, distinguendo a seconda delle tipologia di rimborso e della causa sottesa alla richiesta di rimborso.
Il punto di partenza nell’analisi della fattispecie indicata è il dato normativo. Va osservato in via preliminare che per la ripetizione del pagamento indebito, l’ordinamento tributario italiano prevede un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o possono essere disciplinati dalle norme generali del Contenzioso Tributario.
Nello specifico, bisogna far riferimento:
Dopo aver analizzato in via generale la normativa che disciplina la fattispecie, vengono analizzati alcuni casi particolari: rimborso degli acconti, imposte non dovute per agevolazioni fiscali o disposizioni fiscali con effetto retroattivo, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma fiscale, ritardata trasposizione nell’ordinamento interno di una direttiva comunitaria, overulling, ecc……
Nella seconda parte del lavoro vengono analizzate nel dettaglio le questione relative ai rimborsiper le imposte sui redditi e a quelle sull’Iva.
Rimborso acconti – Uno dei casi più interessanti è quello relativo alla presentazione dell’istanza di rimborso per il versamento indebito di acconti.
Nel caso di specie - evidenzia la FNC - il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborsi decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione, in via definitiva, dell’obbligazione o della sua misura.
Invece, decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso nel caso in cui quest’ultimo, già dal momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il pagamento.
Fonte: Fiscal Focus
Il punto di partenza nell’analisi della fattispecie indicata è il dato normativo. Va osservato in via preliminare che per la ripetizione del pagamento indebito, l’ordinamento tributario italiano prevede un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o possono essere disciplinati dalle norme generali del Contenzioso Tributario.
Nello specifico, bisogna far riferimento:
- all’art. 38 del DPR n. 602/1973, il quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data del versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata”;
- all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in virtù del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.
Dopo aver analizzato in via generale la normativa che disciplina la fattispecie, vengono analizzati alcuni casi particolari: rimborso degli acconti, imposte non dovute per agevolazioni fiscali o disposizioni fiscali con effetto retroattivo, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma fiscale, ritardata trasposizione nell’ordinamento interno di una direttiva comunitaria, overulling, ecc……
Nella seconda parte del lavoro vengono analizzate nel dettaglio le questione relative ai rimborsiper le imposte sui redditi e a quelle sull’Iva.
Rimborso acconti – Uno dei casi più interessanti è quello relativo alla presentazione dell’istanza di rimborso per il versamento indebito di acconti.
Nel caso di specie - evidenzia la FNC - il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborsi decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione, in via definitiva, dell’obbligazione o della sua misura.
Invece, decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso nel caso in cui quest’ultimo, già dal momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il pagamento.
Fonte: Fiscal Focus