I dividendi erogati dalla controllata tedesca alla casa madre italiana vanno esclusi dalla base imponibile IRES, in virtù dell’applicazione dell’art. 24, paragrafo 2, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In base a quanto detto, i dividendi erogati dalla società tedesca alla casa madre italiana non soggiacciono alla regole di imponibilità dettate dall’art. 89 del Tuir, in base al quale i dividendi percepiti da una società di capitali italiana, anche se di fonte estera, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare.
La questione che va affrontata per comprendere la non imponibilità dei dividendi di fonte tedesca è il conflitto tra norma interna e norma convenzionale. Ci troviamo di fronte a un caso disciplinato in modo diverso dalle due differenti fonti normative:
Per risolvere il conflitto tra norme, può farsi riferimento a due importanti principi:
La prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma interna è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito, in pronunce riguardanti la possibile prevalenza della clausola di non discriminazione presente nelle Convenzione contro le doppie imposizioni rispetto alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-12 bis, Tuir. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto della sentenza della CTP di Milano n. 294/5/12. Nel caso di specie è stato affermato che “le disposizioni contenute in una convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato italiano, ovvero i rapporti tra uno stato estero e l'Italia, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il Tuir”.
In via incidentale anche la Cassazione è intervenuta sulla questione.
Si tratta in particolare della sentenza n. 4272 del 2010.In tale occasione, la suprema Corte di Cassazione, ha dato valenza assoluta alla clausola di non discriminazione di cui all’articolo 24, par. 4, del Modello Ocse, contenuto nell’art. 25, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la prevalenza della stessa clausola rispetto all’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’art. 110, comma 10, del Tuir.
Fonte: Fiscal Focus
La questione che va affrontata per comprendere la non imponibilità dei dividendi di fonte tedesca è il conflitto tra norma interna e norma convenzionale. Ci troviamo di fronte a un caso disciplinato in modo diverso dalle due differenti fonti normative:
- la norma interna di rango ordinario prevede l’imponibilità dei dividendi tedeschi per il 5% del loro ammontare;
- la norma convenzionale esenta completamente i suddetti dividendi dalla base imponibile IRES, a condizione che la società italiana detenga almeno il 25% della società tedesca.
Per risolvere il conflitto tra norme, può farsi riferimento a due importanti principi:
- l’art. 75, D.P.R. 600/1973, il quale prevede senza mezzi termini la prevalenza della norma convenzionale sulla norma interna. In particolare, la richiamata disposizione recita quanto segue: “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;
- l’art. 169 D.P.R. 917/1986 (TUIR) il quale prevede espressamente che “le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni”.
La prevalenza della norma convenzionale rispetto alla norma interna è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito, in pronunce riguardanti la possibile prevalenza della clausola di non discriminazione presente nelle Convenzione contro le doppie imposizioni rispetto alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-12 bis, Tuir. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto della sentenza della CTP di Milano n. 294/5/12. Nel caso di specie è stato affermato che “le disposizioni contenute in una convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato italiano, ovvero i rapporti tra uno stato estero e l'Italia, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il Tuir”.
In via incidentale anche la Cassazione è intervenuta sulla questione.
Si tratta in particolare della sentenza n. 4272 del 2010.In tale occasione, la suprema Corte di Cassazione, ha dato valenza assoluta alla clausola di non discriminazione di cui all’articolo 24, par. 4, del Modello Ocse, contenuto nell’art. 25, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la prevalenza della stessa clausola rispetto all’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall’art. 110, comma 10, del Tuir.
Fonte: Fiscal Focus