Da una recentissima ordinanza istruttoria del Tribunale di Parma (Sez. I civ.) si possono trarre spunti interessanti per approntare la difesa dei clienti che, sospettando l’applicazione d’interessi ultralegali e usurari in relazione a contratti di mutuo e di conto corrente, intendono agire contro la banca per la ripetizione di somme eventualmente indebite giacché corrisposte in applicazione di clausole bancarie che si devono ritenere affette da nullità.
Nel caso di specie il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ritenendola strumento necessario ai fini dell’accertamento di quanto sostenuto da una società con l’atto di citazione in giudizio della propria banca.
Detta società, precisamente, ha chiesto al competente Tribunale di Parma:
In particolare il CTU dovrà dire se gli interessi contrattuali applicati dalla convenuta in relazione sia ai contratti di c/c sia ai mutui abbiano o meno superato la soglia “usuraria” con riferimento al tasso Effettivo Globale Medio calcolato ai sensi della legge n. 108 del 1996 - tasso/soglia -, tenendo conto che, ex art. 1 legge cit., per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In caso di superamento del tasso soglia, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 del D.L. n. 394/ 2000 (secondo cui l’usurarietà va valutata al momento in cui gli interessi furono pattuiti), ove dovesse ritenersi usurario il tasso applicato, il CTU dovrà tenere conto della regola generale di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ. (nessun interesse sarà dovuto); ove invece quel tasso fosse nella norma, ma fosse divenuto usurario nella vigenza dell’apertura di credito a tasso lecito, il CTU dovrà procedere a rideterminare il saldo del conto applicando il tasso/soglia.
È importante evidenziare come l’ordinanza in commento riaffermi il diritto del cliente di ottenere la copia della documentazione inerente al rapporto, e ciò anche nel corso del giudizio.
Nel caso di specie la società attrice ha dovuto chiedere al giudice di ordinare l’esibizione (ex art. 210 c.p.c.) dei contratti di apertura di credito e di corrispondenza, nonché di tutti gli estratti dei contratti di conto corrente indicati in citazione “a decorrere dalla loro rispettiva apertura fino alla loro chiusura quanto ai conti estinti e fino alla data della domanda per i conti ancora in essere”, poiché la banca non ha evaso la richiesta ex art. 119 TUB. Il giudicante ha ritenuto ammissibile la richiesta di esibizione perché, innanzitutto, la banca convenuta ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta ex art. 119 TUB (rubricato: “Comunicazioni periodiche alla clientela”) solo con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre dal canto suo la società attrice ha allegato sin da subito la missiva inviata. In secondo luogo, come rilevato dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2716/2011), “il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 tub, ben può essere legittimamente esercitato anche nel corso del giudizio, né il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio, vale a precludere la possibilità di chiederne l'esibizione ex art. 201 c.p.c.".
Con l’occasione si ricorda che lo scioglimento del contratto di c/c non dà luogo all’estinzione con immediatezza di ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale, e corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo, che derivano da doveri di buona fede, correttezza e solidarietà. Ne deriva il dovere della banca di fornire al correntista la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento, compiutamente regolato dall'art. 119 del T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (Cass. Sez. I, 13.7.2007 n. 15669).
Fonte. Fiscal Focus
Nel caso di specie il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ritenendola strumento necessario ai fini dell’accertamento di quanto sostenuto da una società con l’atto di citazione in giudizio della propria banca.
Detta società, precisamente, ha chiesto al competente Tribunale di Parma:
- il ricalcolo dei contratti di conto corrente deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuiti, oltreché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di tassi usurari.
- l’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo, con conseguente dichiarazione della non debenza degli interessi;
- la dichiarazione di nullità/annullabilità dei contratti derivati o, in subordine, la loro risoluzione per inadempimenti della banca convenuta: a) per mancata previa stipulazione di un contratto quadro di negoziazione , b) per l'assenza di indicazione della facoltà di recesso, c) per mancata consegna del documento sui rischi generali, d) per inadeguatezza al profilo di rischio della società attrice e d) per difetto di causa in relazione alla natura speculativa e non di copertura.
In particolare il CTU dovrà dire se gli interessi contrattuali applicati dalla convenuta in relazione sia ai contratti di c/c sia ai mutui abbiano o meno superato la soglia “usuraria” con riferimento al tasso Effettivo Globale Medio calcolato ai sensi della legge n. 108 del 1996 - tasso/soglia -, tenendo conto che, ex art. 1 legge cit., per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In caso di superamento del tasso soglia, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 del D.L. n. 394/ 2000 (secondo cui l’usurarietà va valutata al momento in cui gli interessi furono pattuiti), ove dovesse ritenersi usurario il tasso applicato, il CTU dovrà tenere conto della regola generale di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ. (nessun interesse sarà dovuto); ove invece quel tasso fosse nella norma, ma fosse divenuto usurario nella vigenza dell’apertura di credito a tasso lecito, il CTU dovrà procedere a rideterminare il saldo del conto applicando il tasso/soglia.
È importante evidenziare come l’ordinanza in commento riaffermi il diritto del cliente di ottenere la copia della documentazione inerente al rapporto, e ciò anche nel corso del giudizio.
Nel caso di specie la società attrice ha dovuto chiedere al giudice di ordinare l’esibizione (ex art. 210 c.p.c.) dei contratti di apertura di credito e di corrispondenza, nonché di tutti gli estratti dei contratti di conto corrente indicati in citazione “a decorrere dalla loro rispettiva apertura fino alla loro chiusura quanto ai conti estinti e fino alla data della domanda per i conti ancora in essere”, poiché la banca non ha evaso la richiesta ex art. 119 TUB. Il giudicante ha ritenuto ammissibile la richiesta di esibizione perché, innanzitutto, la banca convenuta ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta ex art. 119 TUB (rubricato: “Comunicazioni periodiche alla clientela”) solo con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre dal canto suo la società attrice ha allegato sin da subito la missiva inviata. In secondo luogo, come rilevato dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2716/2011), “il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 tub, ben può essere legittimamente esercitato anche nel corso del giudizio, né il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio, vale a precludere la possibilità di chiederne l'esibizione ex art. 201 c.p.c.".
Con l’occasione si ricorda che lo scioglimento del contratto di c/c non dà luogo all’estinzione con immediatezza di ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale, e corrispondenti a posizioni di diritto soggettivo, che derivano da doveri di buona fede, correttezza e solidarietà. Ne deriva il dovere della banca di fornire al correntista la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento, compiutamente regolato dall'art. 119 del T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (Cass. Sez. I, 13.7.2007 n. 15669).
Fonte. Fiscal Focus