Con il nuovo art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), inserito dall’art. 1 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 128, il legislatore ha introdotto una compiuta codificazione dell’abuso del diritto, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. delega fiscale).
La norma contiene sia le disposizioni definitorie delle “condotte abusive”, sia le disposizioni procedurali che l’ufficio deve rispettare nella produzione degli atti di contestazione, a partire dal 1° ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione normativa).
In via preventiva, viene, peraltro, consentito al contribuente di interpellare la stessa Amministrazione finanziaria sulle possibili implicazioni abusive di una condotta o un’operazione specifica.
L’interpello antiabuso. Ai sensi del comma 5 dell’art. 10-bis in commento, il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti del successivo art. 11, per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Per espressa previsione normativa, l'istanza deve essere preventiva, ossia presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie oggetto dell’istanza d’interpello.
La revisione degli interpelli. Con il D.Lgs 24/09/2015, n. 156, pubblicato nella Gazz. Uff. il 7 ottobre 2015, viene data, tra l’altro, attuazione alla delega di cui agli artt. 6, comma 6 e 10, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 23/2014; in particolare, il titolo I è dedicato alla revisione dell’intera materia degli interpelli, attualmente distribuita su numerosi provvedimenti, figli di epoche diverse e, pertanto, non perfettamente omogenei e coordinati tra loro.
A seguito della revisione in argomento, il contribuente che voglia conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito a talune delle operazioni che intende realizzare, potenzialmente abusive, può presentare un’apposita istanza di interpello antiabuso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) dello Statuto.
Trattasi della forma di ruling destinata ad assorbire le principali fattispecie oggi ricomprese nel campo di applicazione dell’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della Legge n. 413/1991; tuttavia, rispetto a quest’ultimo strumento, non saranno più ricomprese nel campo di applicazione del ruling antiabuso di cui alla lettera c) in commento le istanze sui costi black list (da presentare in forma “disapplicativa” ex art. 11, comma 2), nonché quelle relative alla qualificazione delle spese di pubblicità o propaganda (da formulare come interpelli “ordinari/qualificatori”, ex art. 11, comma 1, lett. a). Rimane ferma, invece, l’estensione del nuovo interpello antiabuso ai casi d’interposizione soggettiva ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973.
La risposta dell’Amministrazione e il silenzio assenso. Le procedure generali, applicabili all’intera materia degli interpelli, sono ex novo disciplinate dagli artt. da 2 a 8 del citato D.Lgs n. 156/2015. Viene disposta, in particolare, la preventività delle istanze, pena l’inammissibilità delle stesse.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 dello Statuto, la risposta dell’Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni, con la precisazione che tale risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
In mancanza di risposta nel termine predetto, vale la regola del silenzio assenso, nel senso che diviene legittima la soluzione prospettata dal contribuente in sede di interpello.
In presenza di condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, o di mancata risposta all’istanza nel termine perentorio di 120 giorni, si consolida la soluzione stessa; di conseguenza, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli ex lege.
La decorrenza della nuova procedura di interpello. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 156/2015, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, le concrete regole concernenti le modalità di presentazione delle istanze dovranno essere definite con appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con la precisazione che alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione dei predetti provvedimenti, restano applicabili le disposizioni procedurali attualmente vigenti.
La fase transitoria. In altri termini, nelle more dell’efficacia delle nuove disposizioni, il contribuente che voglia ottenere il preventivo parere dell’Agenzia delle entrate su condotte che possono essere qualificate come abusive (o elusive, atteso che due definizioni sono diventate sinonimi), dovrà procedere secondo le regole dell’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della Legge n. 413/1991 e al regolamento attuativo approvato con D.M. 13/06/1997, n. 195.
Ai sensi dell’art. 1 di tale ultimo decreto, la richiesta di parere, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Ai sensi del comma 9 del citato art. 21 della Legge n. 413/1991, vale anche in tal caso la regola del silenzio assenso; tuttavia, affinché si consolidi la soluzione prospettata dal contribuente, lo stesso dovrà attendere l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, quindi, presentare apposita diffida ed attendere ulteriori 60 giorni.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il silenzio assenso si perfezionerà, invece, con il mero decorso dei 120 giorni, senza che l’Amministrazione finanziaria si sia pronunciata.
Fonte: Fiscal Focus
La norma contiene sia le disposizioni definitorie delle “condotte abusive”, sia le disposizioni procedurali che l’ufficio deve rispettare nella produzione degli atti di contestazione, a partire dal 1° ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione normativa).
In via preventiva, viene, peraltro, consentito al contribuente di interpellare la stessa Amministrazione finanziaria sulle possibili implicazioni abusive di una condotta o un’operazione specifica.
L’interpello antiabuso. Ai sensi del comma 5 dell’art. 10-bis in commento, il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti del successivo art. 11, per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Per espressa previsione normativa, l'istanza deve essere preventiva, ossia presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie oggetto dell’istanza d’interpello.
La revisione degli interpelli. Con il D.Lgs 24/09/2015, n. 156, pubblicato nella Gazz. Uff. il 7 ottobre 2015, viene data, tra l’altro, attuazione alla delega di cui agli artt. 6, comma 6 e 10, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 23/2014; in particolare, il titolo I è dedicato alla revisione dell’intera materia degli interpelli, attualmente distribuita su numerosi provvedimenti, figli di epoche diverse e, pertanto, non perfettamente omogenei e coordinati tra loro.
A seguito della revisione in argomento, il contribuente che voglia conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito a talune delle operazioni che intende realizzare, potenzialmente abusive, può presentare un’apposita istanza di interpello antiabuso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) dello Statuto.
Trattasi della forma di ruling destinata ad assorbire le principali fattispecie oggi ricomprese nel campo di applicazione dell’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della Legge n. 413/1991; tuttavia, rispetto a quest’ultimo strumento, non saranno più ricomprese nel campo di applicazione del ruling antiabuso di cui alla lettera c) in commento le istanze sui costi black list (da presentare in forma “disapplicativa” ex art. 11, comma 2), nonché quelle relative alla qualificazione delle spese di pubblicità o propaganda (da formulare come interpelli “ordinari/qualificatori”, ex art. 11, comma 1, lett. a). Rimane ferma, invece, l’estensione del nuovo interpello antiabuso ai casi d’interposizione soggettiva ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973.
La risposta dell’Amministrazione e il silenzio assenso. Le procedure generali, applicabili all’intera materia degli interpelli, sono ex novo disciplinate dagli artt. da 2 a 8 del citato D.Lgs n. 156/2015. Viene disposta, in particolare, la preventività delle istanze, pena l’inammissibilità delle stesse.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 dello Statuto, la risposta dell’Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni, con la precisazione che tale risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
In mancanza di risposta nel termine predetto, vale la regola del silenzio assenso, nel senso che diviene legittima la soluzione prospettata dal contribuente in sede di interpello.
In presenza di condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, o di mancata risposta all’istanza nel termine perentorio di 120 giorni, si consolida la soluzione stessa; di conseguenza, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli ex lege.
La decorrenza della nuova procedura di interpello. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 156/2015, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, le concrete regole concernenti le modalità di presentazione delle istanze dovranno essere definite con appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con la precisazione che alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione dei predetti provvedimenti, restano applicabili le disposizioni procedurali attualmente vigenti.
La fase transitoria. In altri termini, nelle more dell’efficacia delle nuove disposizioni, il contribuente che voglia ottenere il preventivo parere dell’Agenzia delle entrate su condotte che possono essere qualificate come abusive (o elusive, atteso che due definizioni sono diventate sinonimi), dovrà procedere secondo le regole dell’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della Legge n. 413/1991 e al regolamento attuativo approvato con D.M. 13/06/1997, n. 195.
Ai sensi dell’art. 1 di tale ultimo decreto, la richiesta di parere, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Ai sensi del comma 9 del citato art. 21 della Legge n. 413/1991, vale anche in tal caso la regola del silenzio assenso; tuttavia, affinché si consolidi la soluzione prospettata dal contribuente, lo stesso dovrà attendere l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, quindi, presentare apposita diffida ed attendere ulteriori 60 giorni.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il silenzio assenso si perfezionerà, invece, con il mero decorso dei 120 giorni, senza che l’Amministrazione finanziaria si sia pronunciata.
Fonte: Fiscal Focus